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LA SPIAGGIA NON E' PRATICABILE? RESPONSABILITA' DEL TOUR OPERATOR


Ecco un interessante caso di cui si è occupata la suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza pubblicata il 24 aprile 2008 n. 10651.Una coppia di turisti ha acquistato un soggiorno “tutto compreso” a Djerba, in Tunisia, in un villaggio turistico, ma, a causa dello scarico abusivo da parte di una petroliera, non ha potuto fare il bagno per le condizioni di impraticabilità della spiaggia e del mare durante tutto il soggiorno. Nonostante la coppia avesse lamentato il disagio al tour operator, questo non si è adoperato per fornire servizi alternativi idonei durante il soggiorno.I turisti, pertanto, si sono rivolti con successo al Giudice di Pace di Roma per essere indennizzati del danno a loro derivato a causa ed in ragione del comportamento del tour operator e veniva loro liquidata una somma pari alla metà del costo della vacanza.Il tour operator, condannato al pagamento, proponeva appello al Tribunale di Roma che però confermava la decisione del Giudice di Pace, come segue: “Il Tribunale, dopo aver rilevato che il contratto intercorso fra le parti aveva avuto ad oggetto un soggiorno nel villaggio balneare di Djerba della Ventatour secondo la formula del pacchetto turistico “tutto compreso” (c.d. package tour) e che le condizioni del mare furono durante il soggiorno compromesse in modo gravissimo dallo scarico abusivo di una petroliera al largo della costa tunisina, affermava che le condizioni di impraticabilità del mare avevano comportato l‘impossibilità per l’organizzatore del viaggio di fornire una parte importante della prestazione. Riteneva infatti il giudice dell’appello che il soggiorno aveva perso di utilità a causa delle condizioni di impraticabilità del mare e, conseguentemente, applicava l’articolo 12, quarto comma, del decreto legislativo n. 111 del 1995, che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva comunitaria n. 314/1990/CEE. Secondo tale disposizione normativa, nel caso in cui, dopo la partenza, una parte dei servizi previsti dal contratto di viaggio “tutto compreso” non può essere effettuata, l’organizzatore è tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato oppure a rimborsare il consumatore nei limiti della differenza fra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Nella specie il Tribunale ha riscontrato che l‘operatore turistico non aveva adempiuto all’obbligo di attivarsi per offrire al cliente soluzioni alternative né aveva offerto una parziale restituzione del prezzo.”Conseguentemente il Tour Operator proponeva ricorso avanti la Corte di Cassazione per veder riconosciute le proprie ragioni in qualità di organizzatore del viaggio, ma il ricorso veniva rigettato con condanna dell’organizzatore viaggi al pagamento delle spese di giudizio.La Suprema Corte di Cassazione, con la citata sentenza n.10651/2008, ha, infatti, chiarito che la “finalità turistica“ (”scopo di piacere”) nel viaggio tutto compreso (noto anche come travel package o pacchetto turistico) è molto rilevante tanto da considerare essenziali “tutte le attività” ed i “ servizi strumentali alla realizzazione del preminente fine del godimento della vacanza per come essa viene proposta dall’organizzatore del viaggio (c.d. tour operator) e accettata dall’utente”.Nella sentenza è stato evidenziata la ratio della normativa vigente secondo la quale il Turista, attraverso i servizi resi dal tour operator, ha diritto di fruire delle “utilità tipiche del soggiorno, della vacanza o del viaggio che il tour operator ha posto sul mercato. In queste utilità rientrano ad esempio le possibilità di accesso alle attrattive ambientali, artistiche o storiche che sono alla base della scelta da parte del turista di acquistare quello specifico pacchetto turistico, sicché la impossibilità di accedere ad esse costituisce il venir meno di un presupposto essenziale di utilizzazione del servizio che l’organizzazione e la struttura ricettiva dell’organizzatore del viaggio mettono a disposizione del consumatore. Nella specie sembra rispondente a tale interpretazione riconnettere alla fruibilità di un mare di particolare bellezza e attrattività come quello dell’isola di Djerba il carattere di presupposto essenziale del servizio tale da costituire una parte essenziale della prestazione turistica perché strettamente connesso all’ubicazione e al richiamo commerciale del villaggio presso cui era programmato il soggiorno.”.E’ perciò evidente che il tour operator assume una obbligazione di risultato con la stipulazione del contratto di viaggio o soggiorno tutto compreso. Pertanto, ai sensi dell’art. 91 quarto comma del Codice del Consumo, se il disagio subito dal Turista è imputabile al tour operator, questo deve predisporre adeguate soluzioni -senza alcun onere in capo al Turista- per la prosecuzione della vacanza ovvero rimborsare a questo la differenza tra il valore economico delle prestazioni previste originariamente e quelle non fruite, salvo che dimostri la sussistenza delle condizioni per l’esonero di responsabilità ai sensi dell’art. 96 del Codice del Consumo.Avv. Laura Di Masullo(Foro di Milano)