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VAI IN VACANZA CON L'AUTO NOLEGGIATA, MA QUESTA TI LASCIA IN PANNE?


Due famiglie di amici con figli decidono di noleggiare un’auto a Napoli, una Peugeot Export 8 posti, e di effettuare un viaggio itinerante in Grecia. Ma non tutto fila liscio…Ebbene, l’auto dopo solo sette giorni di viaggio rimane completamente in panne a causa del cattivo stato di manutenzione, causando disagi e dispendio economico a carico delle famiglie, oltre un nervosismo dilagante durante tutta la vacanza.A causa dei ripetuti guasti meccanici anche all’impianto di aria condizionata dell’auto, i turisti sono costretti a fare numerose tappe presso i centri di assistenza con conseguenti esborsi a loro carico per le continue riparazioni fino a quando l’auto definitivamente si guasta e li abbandona.Il gruppo è, pertanto, costretto a noleggiare un nuovo veicolo.La nuova auto noleggiata consente però spostamenti limitati, inoltre non è a chilometraggio illimitato e deve essere restituita nel luogo di consegna.A fine vacanza, i turisti citano in giudizio avanti il Tribunale di Napoli la società che aveva noleggiato loro l’autovettura per grave inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti, in particolare per aver consegnato al gruppo un’auto in pessime condizioni pur sapendo che avrebbero dovuto affrontare un viaggio all’estero con numerose tappe itineranti .SPETTA IL RISARCIMENTO DA VACANZA ROVINATA SE…Il Tribunale di Napoli, nella sentenza del 27 aprile 2006, applica alla fattispecie un principio espresso dalla Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n. 13533/2001, secondo cui “presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarcitoria) è la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell’altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell’asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole, ad avviso della Corte, l’inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l’esatto adempimento. ” . Su queste basi il Tribunale di Napoli rileva che i turisti, avendo agito al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni arrecati dal descritto inadempimento contrattuale imputato alla società convenuta, avendo l’onere di dimostrare unicamente la sussistenza del titolo posto a base della loro pretesa, incombendo, invece, sulla società di noleggio la prova dell’avvenuto corretto adempimento contrattuale, ovvero dell’esistenza di una causa di inadempimento ad essa non imputabile, onde paralizzare l’avversa pretesa, hanno bene adempiuto il proprio onere probatorio, con prova testimoniale e fatture.Gravava sulla società convenuta dimostrare, ex art. 1218 c.c., l’avvenuto adempimento della sua obbligazione ovvero che l’inadempimento era stato provocato da causa ad essa non imputabile.Il Tribunale accerta l’inadempimento grave, ex art. 1455 c.c., da parte della società di noleggio, non avendo detta società rispettato l’obbligazione principale su di essa gravante cioè la consegna di un veicolo mantenuto in condizioni di piena efficienza.Inoltre, Vi sottolineo che, benché specificamente sottoscritta ai sensi dell’art. 1341, secondo comma c.c., il Tribunale ha pure considerato nulla, ex art. 1229, primo comma, c.c., per come formulata, la clausola contenuta in un articolo delle condizioni generali di noleggio secondo cui “in ogni caso, la xxxxxx s.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno subito e per qualsiasi motivo contrattuale o extracontrattuale conseguente ad eventuale guasto del veicolo”. Pertanto, il Tribunale, a fronte di tutto ciò, riconosce ai turisti “ il risarcimento del danno non patrimoniale, tradizionalmente definito da vacanza rovinata, consistente nel pregiudizio rappresentato dal disagio e dalla afflizione subiti dal turista/viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative, dev’essere risarcito qualora il locatore dell’autoveicolo usato per tale vacanza sia stato inadempiente dal momento che l’auto non era funzionante. In questo modo infatti viene meno la possibilità di realizzare un progetto teso al miglioramento delle potenzialità psico-fisiche, attraverso l’allentamento delle tensioni nervose connaturate all’intensità della vita moderna, ed al miglioramento delle complessive condizioni di vita per la conseguita capacità di reinserirsi nell’abituale contesto sociale, familiare e lavorativo ed affrontare così gli aspetti negativi in maniera meno drammatica e più distesa. In altri termini, si tratta di quel pregiudizio, di tipo psicologico, che colpisce il danneggiato ed è riconducibile ai disagi subiti, alla delusione per la mancata realizzazione delle aspettative, al mancato riposo, alla necessità di sollevare reclami e protesti: in generale, al fatto di non aver potuto godere della serenità che è lecito attendersi dalla vacanza.” Trattandosi, poi, di danno suscettibile esclusivamente di valutazione equitativa, ritiene questo Tribunale che, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto desumibili dalla documentazione in atti e dalla espletata prova testimoniale, - quali, tra le altre: la durata della vacanza (circa 16 giorni); il paese ed il periodo di riferimento (la Grecia, in agosto); la scelta ivi di una meta (il Peloponneso) di grande richiamo e fascino per il suo patrimonio archeologico e le sue bellezze naturali, opzione alla quale verosimilmente si accompagnavano, negli attori, proporzionate aspettative di svago e relax; i disagi da essi ragionevolmente subiti per le continue preoccupazioni per le ripetute riparazioni a cui avevano dovuto sottoporre l’autoveicolo consegnatogli dalla XXXX s.r.l.; la necessità di dover comunque ricercare, a tal fine, officine attrezzate; lo stress patito per la effettuazione delle ricerche necessarie per procurarsi un altro veicolo dopo che quello della società convenuta si era definitivamente fermato; la delusione di vedersi comunque costretti a modificare l’originario programmato itinerario di viaggio (e ciò anche per la imprevista necessità di dover restituire il nuovo veicolo preso in locazione in Grecia nella stessa località in cui gli era stato consegnato); i verosimili contrattempi affrontati per la perdita di prenotazioni alberghiere - il danno de quo ben può essere così congruamente determinato: a) in favore di G. F. e L. S. V., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore M. G., euro 4.000,00, con valutazione relativa all’attualità; b) in favore di A. R. e L. S. M., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore F. A., euro 4.000,00, con valutazione relativa all’attualità.”Avv. Laura Di Masullo(Foro di Milano)