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VIAGGI IN TRAGHETTO E LE CONDIZIONI METEO PEGGIORANO?


E’ stata davvero un’odissea quella vissuta dai passeggeri di un traghetto, nella tratta da Bari alle isole, che sono stati costretti, a causa di peggioramento metereologico, ad un pernottamento di fortuna in condizioni precarie.TI SPETTA IL RISARCIMENTO SE…Se ne è occupata la Corte di Cassazione sez.III civile che, con la sentenza 15/02/2007 n. 3462 , ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Bari specificando che la società proprietaria della motonave è tenuta a risarcire il danno esistenziale ai passeggeri, “sottolineando che la fattispecie realizza anche il cosiddetto danno esistenziale, inteso come peggioramento della sfera personale determinato da alterazione, ad opera del fatto illecito di un terzo, delle normali attività quotidiane, quali le attività familiari, sociali, di svago, di riposo, di relax, cui ciascun soggetto ha diritto, e che incidono nella sfera psichica del soggetto leso in relazione alla diversa sensibilità individuale e struttura della personalità“.Ma cosa è accaduto?Nonostante le condizioni metereologiche erano previste in peggioramento con prevedibile impossibilità del viaggio di ritorno, il comandante della motonove ha preferito affrontare il viaggio per le isole con 360 passeggeri a bordo piuttosto che desistere o dirottare le persone su altra motonave più adeguata per non rimetterci i soldi dei biglietti già pagati dai passeggeri.Dai bollettini meteo erano, infatti, previste precipitazioni temporalesche, che localmente avrebbero potuto assumere carattere di forte intensità e che in effetti si manifestarono con una violenza ancora maggiore del previsto con una tromba d’aria. Considerato che la motonave in questione non aveva la capacità di affrontare il mare mosso con un carico di 360 passeggeri con il vento forza 7, il viaggio non doveva essere intrapreso affatto. Tuttavia, la tratta fu intrapresa ed essendo impossibile il rientro i passeggeri furono lasciati in condizioni disagiate e precarie 24 ore su un’isola ” costretti a trascorrere la notte presso un museo e una chiesa, con giacigli di fortuna sul pavimento e coperte fornite dai Carabinieri, dal Sindaco e dalla protezione civile, in condizioni igieniche facilmente intuibili sia perchè i passeggeri non avevano previsto la permanenza alle (OMISSIS) fino al giorno dopo, e sia per la mancanza di alberghi alle (OMISSIS)”. Tutto ciò, a detta della Suprema Corte , basta per configurare appieno la responsabilità per fatto colposo della società proprietaria della motonave, ai sensi dell’art. 2043 c.c., ” per l’ingiusto danno procurato ai passeggeri. A questo danno si aggiunge che i passeggeri furono privati della possibilità di provvedere alle loro normali occupazioni per tutto il giorno successivo a quello che doveva essere una gita di piacere“.La società, che ha ricorso in Cassazione contro la sentenza del Giudice di Pace di Bari a propria discolpa ha dedotto che ” diversamente da quanto ritenuto nell’impugnata sentenza, l’evento che ha causato il permanere sulle (OMISSIS) dei passeggeri della motonave (OMISSIS) è da qualificarsi come assolutamente imprevedibile ed eccezionale e non dovuto a colpa del vettore“.La Cassazione ha aggiunto che “queste previsioni non potevano e non dovevano essere ignorate dalla XXXX, stante da un lato la modesta stazza delle proprie navi abilitate a navigare solo in condizioni meteomarine favorevoli, e dall’altro la pesantissima responsabilità che la XXXX si assumeva col trasporto di 300 persone non solo per il viaggio da (OMISSIS) alle (OMISSIS) alle (OMISSIS), ma anche dovendo provvedere al ritorno alle ore (OMISSIS) dello stesso giorno. E che l’aver ignorato queste chiare previsioni meteo costituisce colpa grave della convenuta, specie in ragione dell’esercizio professionale dell’attività da essa svolta, violando l’obbligo di particolare diligenza richiesto dall’art. 1176 c.c. comma 2. “. “Comportamento espressamente indicato come non conforme all’adeguata diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso nell’adempimento dell’obbligazione contrattuale assunta, e in particolare alla diligenza qualificata di cui all’ art. 1176 c.c. comma 2 che come questa Corte ha già avuto modo di precisare si estrinseca (sia il debitore professionista o imprenditore) nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell’attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonchè ad evitare possibili eventi dannosi “.Avv. Laura Di Masullo(Foro di Milano)