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CHI SIAMO

L’ Avvocato Laura Di Masullo (Iscriz.Ordine Avvocati di Milano N. 9365) ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano nel 1990 discutendo una tesi in diritto costituzionale con il Prof. V. Onida. E' iscritta all'albo dell'Ordine degli avvocati dal gennaio 1996. E' Commissario d'Esame di Avvocato (2008-2009). E' nella lista degli Avvocati addetti al Gratuito Patrocinio. E' nella lista degli Avvocati addetti allo "Sportello del Cittadino- Piacere Avvocato" istituito presso il Consiglio dell'Ordine di Milano.Con la sua particolare filosofia di lavoro, esercita con molta passione l’attività forense garantendo al cliente competenza ed aggiornamento, aspetti imprescindibili nella scelta del professionista e, grazie alla sua personale inclinazione a mediare ed alla sua profonda comprensione delle esigenze dell’assistito, riesce ad arrivare alla soluzione vincente nelle vertenze legali affidatele.

 

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PER VOI CARI AMICI LA MASSIMA DEL GIORNO...

Sabato, 29/09/2007

"Ad impossibilia nemo tenetur."
All'impossibile non è tenuto nessuno

Domenica, 30/09/2007

"Chiunque si pone come arbitro in materia di conoscenza, è destinato a naufragare nella risata degli dei."

Albert Einstein

Lunedì, 01/10/2007

"Fai in modo che il tuo discorso sia migliore del tuo silenzio"

Dionigi il vecchio

 

Martedì, 02/10/2007

"Dobbiamo imparare bene le regole in modo da infrangerle nel modo giusto."

Dalai Lama

Mercoledì, 03/10/2007

"Non sempre ciò che vien dopo è progresso."

Alessandro Manzoni

Giovedì, 04/10/2007

"Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat"

La prova è a carico di chi afferma, non già di chi nega.

Venerdì, 05/10/2007

"Gli uomini condannano l'ingiustizia perchè temono di poterne essere vittime, non perchè aborrano di commetterla."

Platone

Weekend, 06-07/10/2007

"Tutti i nostri sogni possono diventare realtà, se abbiamo il coraggio di perseguirli."

Walt Disney

Lunedì, 08/10/2007

"Melius est rem habere, quam verba"

E' meglio avere la cosa che accontentarsi di promesse.

 Martedì, 09/10/2007

"Non dovremmo mai credere a una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto."

Oscar Wilde

 
Mercoledì, 10/10/2007

"Per il momento riguardo alla morale, so soltanto che è morale ciò che mi fa sentir bene, e immorale ciò che mi fa sentir male dopo che l'ho fatto."

Hernest Hemingway

Giovedì, 11/10/2007 

"All'avvocato bisogna contare le cose chiare; a lui poi tocca di imbrogliarle."

Alessandro Manzoni

Venerdì, 12/10/2007 

"Cuis commoda, eius et incommoda."

Di chi sono i vantaggi sono pure gli svantaggi.

Weekend 13-14 ottobre 2007

"Chi apprezza il gusto, non beve più vino, ma assapora segreti."

Salvador Dalì

Lunedì, 15 ottobre 2007

"Dormientibus leges (vei iura) non succurrunt."

Le leggi non soccorrono i dormienti.

 

Martedì, 16 ottobre 2007

"Actore non probante, reus absolvitur."Se l'attore non prova, il convenuto viene assolto.

Mercoledì, 17 ottobre 2007

"Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano."

 Giovanni Giolitti

 Giovedì, 18 ottobre 2007

"Quando gli elefanti combattono è sempre l'erba a rimanere schiacciata." Proverbio africano

Venerdì, 19 ottobre 2007 (Santa Laura)

"Se ami qualcosa lasciala andare via, solo se torna sarà veramente tua." Jim Morrison

Weekend 20-21 ottobre 2007

"La puntualità è il ladro del tempo." Oscar Wilde

Lunedì, 22 ottobre 2007

"Ne quid nimis." Non esagerare in nulla.(Da una sentenza greca)

Martedì, 23 ottobre 2007

"Non est versum si non durat versum." Non c'è arricchimento, se l'arricchimento non perdura.

Mercoledì, 23 ottobre 2007

"L'intelligenza è forse l'unica ricchezza ad essere stata distribuita equamente. Infatti nessuno si lamenta di averne meno degli altri!" Proverbio spagnolo

Giovedì, 24 ottobre 2007

"Ius est ars boni et aequi."  Il diritto è l'arte di quanto è giusto ed equo.

 

 

 

« DIVORZIO BREVE, UNA PROS...IL LAVORO DELLA CASALINGA »

PAGAMENTO ICI SULLA CASA CONIUGALE ASSEGNATA?

Post n°55 pubblicato il 19 Gennaio 2008 da avvocatoxTE
 

Cari amici, vi segnalo un'interessante questione che per anni è stata dibattuta sia dalle Commissioni Tributarie, sia dal Ministero delle Finanze, sia dalle Corti di merito e di legittimità:

il pagamento dell'ICI sull'immobile-casa coniugale assegnata in sede di separazione o di divorzio al coniuge.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6192/2007 ha definitivamente chiarito che il coniuge assegnatario della casa coniugale NON è soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili per la quota dell'immobile stesso di cui non vanti diritto di proprietà o un qualche altro diritto reale di godimento. E' stato ribadito che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge cui sono affidati i figli risponde all'esigenza e finalità di assicurare una esclusiva tutela dei figli, a prescindere dalla titolarità della proprietà sull'immobile medesimo.

Cassazione – Sezione quinta civile – sentenza 1 dicembre 2006 – 16 marzo 2007, n. 6192 Presidente Saccucci – Relatore D’Alonzo Pm Leccisi – conforme – Ricorrente comune di Firenze – Controricorrente N.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 9 luglio 2004 a N. Rossella (depositato il 23 luglio 2004), il Comune di Firenze - premesso che la N. aveva impugnato gli avvisi di accertamento emessi da esso ente, aventi ad oggetto il «parziale» pagamento dell’ ICI relativa agli «anni d’ imposta 1993 -1996», sostenendo che l’ «ulteriore quota del 50%» di detta imposta era a carico del coniuge «quale comproprietario» ancorché «in sede di separazione personale» («avvenuta nel 1988») le fosse stato riconosciuto «il diritto di fruire dell’immobile» in quanto «adibito a casa familiare» -, in forza di due motivi, chiedeva di cassare («con ogni conseguente pronuncia» e «con vittoria di spese ed onorario del grado di giudizio») la sentenza n. 34/11/03 depositata il 28 maggio 2003 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana la quale aveva accolto gli appelli (riuniti) proposti dalla N. avverso le decisioni (nn. 6/20/01 e 160/17/01) con le quali la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze aveva disattesi i ricorsi della contribuente contro detti avvisi. Nel controricorso notificato il 22 settembre 2004 (depositato l’ 8 ottobre 2004) la N. instava per il rigetto dell’ avversa impugnazione «con vittoria di spese ed onorarlo di giudizio».

Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale, ricordato che il giudice di primo grado aveva ritenuto «inapplicabile al caso di specie la modifica legislativa dell’ articolo 3 D.Lgs 504/92 apportata dall’articolo 58 del D.Lgs 446/97 (con la quale è stato aggiunto l’ aggettivo “reale” al diritto di abitazione, il cui titolare sarebbe soggetto passivo dell’ imposta), in quanto successiva agli anni di cui è causa» ha accolto gli appelli della N. avverso le decisioni «n. 6 del 19 febbraio 2001 e n. 154 del 14 dicembre 2001» (recte: n. 6/20/01 e n. 160/17/01) affermando che «l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario di figli minori disposta dal giudice della separazione non attribuisce un diritto reale di abitazione» e, di conseguenza, che «tale coniuge non è soggetto passivo di imposta».

Il giudice a quo ha, in primo luogo, osservato che «tale principio era valido sia in vigenza del vecchio articolo 3, sia a norma dell’attuale articolo 3 (come modificato con l’ articolo 58 D.Lgs 446/97)» in quanto «la modifica apportata al precitato articolo 3, con l’ aggiunta dell’ aggettivo “reale” non deve considerarsi innovativa, ma semplicemente interpretativa e chiarificatrice (resasi necessaria dalle incertezze giurisprudenziali e dottrinali in materia)» («con la conseguenza che tale norma cosi modificata è applicabile anche alle fattispecie anteriori alla modifica legislativa e tuttora pendenti») perché «già con il vecchio articolo 3, il diritto di abitazione (seppur privo dell’ aggettivo “reale”) doveva intendersi (e di fatto si intendeva) diritto reale di abitazione» tanto che «anche il locatario, l’ affittuario o il comodatario, pur avendo un diritto di abitazione o di uso, non erano considerati soggetti passivi di imposta».

La Commissione Tributaria Regionale, poi, ha affermato che «l’ assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario di figli minori non rappresenta un diritto reale, di abitazione» (e «tale coniuge» pertanto «non rientra tra i soggetti passivi di imposta ex articolo 3 D.Lgs 504/92») perché: «detta assegnazione rappresenta solo un diritto personale di credito o di godimento (assimilabile al comodato), e cioè un semplice diritto di servirsi dell’ immobile per effetto della sentenza giudiziale» e non  «può assolutamente rientrare, né direttamente né per assimilazione, tra i diritti reali di godimento previsti dal citato articolo 3» in quanto «né il giudice della separazione può costituire diritti reali, al di fuori delle situazioni espressamente previste dalla legge; né è pertinente al caso di specie l’invocato articolo 540 Cc, riferendosi esso al solo diritto successorio»; per «giurisprudenza ormai consolidata» “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi all’esito deI procedimento di separazione personale non è idoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell’ assegnatario, ma solo un diritto di natura personale” «(Cassazione 7680/97; Cassazione 4529/99; Cassazione 11508/93; Cassazione 4016/92; ecc... ) » anche perché «l’assegnazione della casa familiare rappresenta la conservazione della destinazione della casa coniugale, unitamente all’arredo, nella una funzione di residenza familiare, e non crea un titolo di legittimazione all’abitazione” (Corte Costituzionale 454/89), e quindi un diritto reale sulla stessa».

Per il giudice tributario di appello, quindi, la N. non è «soggetto passivo di imposta per la quota di appartamento di proprietà del marito, assegnato alla stessa con sentenza».

2. Con il primo motivo di ricorso il Comune, richiamato l’ «insegnamento» di questa Corte («da ultimo Cassazione, Sezione prima, 11630/01») secondo il quale «l’assegnazione, in sede di divorzio come di separazione personale dei coniugi, della casa familiare al coniuge, affidatario dei figli minori integra un diritto personale atipico di godimento, il quale non costituisce un peso sull’ immobile destinato ad abitazione, come avviene per un diritto reale», denunzia «violazione o falsa applicazione degli articoli 1, secondo comma, e 3, primo comma, D. Lgs. 504/92» nonché «degli articoli 1803 e ss. Cc» adducendo che: - «la situazione giuridica di vantaggio conferita al coniuge affidatario rappresenta un diritto “avente contenuto analogo a quello di un diritto reale” (Cassazione, Sezione prima, 4420/88), tanto più che tale diritto è suscettibile di trascrizione nei pubblici registri immobiliari ai fini dell’ opponibilità a terzi (Corte Costituzionale, 454/89)»; - «per l’ ampiezza dell’ ingerenza che entrambi devono tollerare; per l’ assenza della percezione di un reddito proveniente dall’ immobile; per l’ indeterminabilità del momento del ritorno del bene stesso nella loro fruibilità» vi è «analogia di contenuto tra la figura del coniuge non assegnatario ed il nudo proprietario», non esistendo «diritti personali che assicurano al titolare una facoltà di godimento cosi ampia, e senza corrispettivo di sorta, qual’ è, quella riservata all’ assegnatario della casa familiare»; - il suo «operato» è rimasto «perfettamente in sintonia con le istruzioni ministeriali approvate, anno per anno, dai vari decreti ministeriali pubblicati in G.U.». Secondo il Comune la sentenza impugnata è «restata a livello di dogmatica astrattezza, utilizzando le tradizionali categorie civilistiche in una materia, quella dell’imposizione tributaria, autonoma dagli schemi del diritto privato e precipuamente basata, non solo e non tanto sulla proprietà immobiliare, quanto piuttosto nell’ idoneità, anche solo potenziale, di questa alla produzione di un reddito» (per cui «Il diritto di godimento, pieno ed incondizionato, di cui è titolare l’ assegnatario della casa coniugale in ambito ICI implica senza dubbio il riconoscimento della soggettività tributaria»). L’ente ricorrente, inoltre, ritiene «del tutto erronea l’ assimilazione di tale diritto dell’ assegnatario con quello del comodatario» atteso che «mentre quest’ultimo è essenzialmente gratuito, il diritto del coniuge affidatario dei figli di abitare nella casa familiare “trae origine dal dovere di assistenza materiale dell’ altro coniuge, (articolo 143 comma 2 Cc) anche nei confronti dei figli (articolo 147 Cc) e non può dirsi, pertanto, conferito a titolo gratuito, risultando, al contrario, la sua onerosità proprio dalla legge che ne è fonte e disciplina” (Cassazione 4420/88) ».

In definitiva, secondo il Comune, la Commissione Tributaria Regionale ha «Irragionevolmente posto a carico dell’altro coniuge l’onere tributario in questione, ancorché tale soggetto si trovi deprivato di ogni potenzialità economica del bene sicché tutti i figli nati da quel matrimonio abbiano raggiunto la maggiore età e la propria indipendenza economica, e quindi, in concreto, finanche per alcuni decenni» mentre, «soprattutto in ragione del fatto che il provvedimento di assegnazione dell’ alloggio al coniuge affidatario dei figli minori è opponibile, ove trascritto, oltre che all’ altro coniuge, proprietario o comproprietario della casa familiare, anche al terzo acquirente di questa, è di tutta evidenza che il diritto dell’ assegnatario, ancorché privo dei carattere della realtà, accompagna comunque l’ immobile in snodo non dissimile dei diritti reali canonizzati».

Il motivo deve essere respinto perché infondato.

A. La Corte Costituzionale (sentenza 113/96) ha giudicato inammissibili le eccezioni di illegittimità costituzionale degli articoli 1, 6 e 7 del D.Lgs 504/92 (istitutivo dell’ Imposta Comunale sugli Immobili) specificamente osservando che tale imposta “è conformata quale imposta patrimoniale”, “dovuta in misura predeterminata” e non basata “su indici di produttività”.

La patrimonialità detta, invero, si desume dal primo comma dell’ articolo 3 di detto D. Lgs laddove lo stesso disponeva (prima dell’ entrata in vigore delle modifiche apportate con l’ articolo 58 D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446) che “soggetti passivi dell’ imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’ articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività “ e, dopo l’ entrata in vigore della modifica detta, dispone che “soggetti passivi dell’ imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’ articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.

La norma, quindi, considera soggetti passivi dell’ imposta sempre e solo il proprietario ovvero il titolare di un diritto reale di godimento sull’ immobile gravato: i diritti reali di godimento, come noto (Cassazione, terza, 12765/00), costituiscono un numerus clausus per cui non è configurabile un rapporto per cosi dire di dominio utile, corrispondente ad uno ius in re aliena, cioè al diritto di godere di un fondo altrui, al di fuori di una specifica previsione legislativa (cfr. Cassazione, prima, 11508/93).

B. L’ assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli (minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti), come noto (Cassazione, prima, 1545/06; id., prima, 12309/04; id., prima, 22500/04; id., prima, 12705/03; id., prima, 13065/02), è finalizzata all’ esclusiva tutela della prole e dell’ interesse di questa a permanere nell’ ambiente domestico in cui è cresciuta (tanto che [Cassazione, prima, 9253/05] il giudice della separazione non può disporre l’ assegnazione della casa familiare in assenza di figli, in quanto il titolo ad abitare per il coniuge è strumentale alla conservazione della comunità, domestica ed è giustificato esclusivamente dall’ interesse morale e materiale della prole affidatagli): la stessa, quindi, costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare a questa l’ ulteriore trauma di un allontanamento dall’ abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.

L’ assegnazione in questione, poi, non suppone affatto la titolarità del diritto di proprietà dell’ immobile (ovvero di un diverso idoneo diritto reale) in capo al coniuge non affidatario in quanto essa interessa anche la casa familiare posta in un immobile condotto semplicemente in locazione ovvero goduto in forza di un qualsiasi adeguato titolo giuridico attributivo di un diritto meramente personale di godimento di quell’immobile.

Dagli esposti caratteri discende (Cassazione, 4719/06; id., prima, 5455/03; id., prima, 11630/01; id., prima, 7680/97) che il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di atipico diritto personale di godimento e non già di diritto reale.

Di conseguenza difetta in capo al coniuge semplicemente assegnatario dell’ immobile adibito a casa coniugale la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento specificamente previsti dalla norma, i quali costituiscono l’ unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell’ imposta comunale sull’ immobile stesso.

3. Con il secondo (ed ultimo) motivo il Comune denunzia «violazione e mancata applicazione dell’ articolo 218 Cc» (per il quale «Il coniuge che gode dei beni dell’ altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’ usufruttuario») adducendo che «la Commissione Tributarla Regionale ha mancato di applicare alla fattispecie» detta norma la quale «all’ evidenza ricomprende tutti quei casi in cui il godimento di beni dell’ altro coniuge non discenda dalla titolarità di diritti reali su di essi, ma da titoli diversi, tra i quali non vi è ragione di escludere quello derivante da una sentenza di assegnazione (del diritto personale atipico di godimento) della casa coniugale».

Secondo l’ ente ricorrente, quindi, «in ossequio al combinato disposto dell’ articolo 1008 Cc, che impone all’ usufruttuario l’ obbligo di pagare le imposte gravanti sull’ immobile, e dell’ articolo 3 del D. Lgs. 504/92, che include tra i soggetti passivi dell’ imposta l’ usufruttuario, invece del proprietario, il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di sentenza che abbia pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, è senz’ altro da ritenersi tenuto al pagamento dell’ ICI gravante sulla casa assegnata».

Anche tale motivo va disatteso perché privo di pregio.

A. In primo luogo si deve evidenziare che la soggettività passiva di qualsiasi imposta va determinata in base alle specifiche disposizioni che la regolano: a tal fine l’ utilizzazione delle comuni disposizioni civilistiche è corretto soltanto nei limiti del rinvio, quand’ anche necessariamente implicito, a quelle da parte delle norme fiscali.

B. In secondo luogo va considerato che il principio per cui “l’usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito” (articolo 1008, primo comma, Cc) ‑ già chiaramente espresso nelle fonti romane ‑, come sottolineato dalla dottrina, ha “carattere suppletívo” del titolo di costituzione dell’ usufrutto perché tale titolo “può regolare in modo diverso la ripartizione dei carichi”.

La dottrina, inoltre, ha convincentemente osservato che tale norma opera solo “nel confronti del proprietario e dell’ usufruttuarío”, quindi unicamente nei rapporti interni tra queste parti e non pure “nei confronti dei titolari dei crediti relativi ai pesi che gravano sul fondo” in quanto “l’ esistenza di un rapporto diretto tra creditore ed usufruttuario” dipende soltanto “dal titolo dell’ obbligazione o dalla legge”: “se quindi il titolo disponga una ripartizione dei carichi in modo diverso” da quello previsto dagli articoli 1008 e 1009 Cc, “l’usufruttuarío sarà tenuto o non sarà tenuto secondo che egli sia considerato o meno debitore del carico dalla legge, che lo impone, o dal titolo, che lo costituisce, indipendentemente da quello che dispone il titolo dell’ usufrutto”. Tali corrette osservazioni confermano che la identificazione del soggetto passivo di qualsivoglia imposta non va operata in base alle norme che regolano i rapporti interni tra nudo proprietario ed usufruttuario ma esclusivamente in base alla fonte legislativa che indica (descrivendola) tale soggettività.

C. L’ esatta ed effettiva portata della norma (articolo 218 Cc, per il quale “il coniuge che gode dei beni dell’ altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’ usufruttuario”) che si assume violata, poi, non può essere intesa appieno se non si considera la sua posizione nell’ ambito dello specifico tessuto normativo nella quale la stessa è inserita (c.d. sedes materiae).

Detta norma, infatti, è collocata nel Titolo sesto (“del matrimonio”), del primo libro del codice civile, precisamente nella Sezione quinta (“del regime di separazione dei beni”) del Capo sesto (“regime patrimoniale della famiglia”): la stessa. poi, segue, per numero, l’ articolo 217 (che regolamenta l’ “amministrazione e il godimento dei beni”) il quale dispone, per quanto interessa, che: - “ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo”; - “se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell’altro con l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l’ altro coniuge secondo le regole del mandato”; - “se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell’altro con procura senza l’ obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell’altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati” ; - “se uno dei coniugi, nonostante l’opposizione dell’altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti” .

L’ articolo 218, quindi, “per la sua collocazione”, come peraltro evidenziato anche dalla dottrina, va inteso come “previsione integrativa” dell’ articolo 217 e solo di questa: da tanto va correttamente tratta la conseguenza, segnalata anche dalla dottrina, che la complessiva regolamentazione delle due norme diviene inapplicabile in tutte le ipotesi in cui il godimento, totale o parziale, del bene del coniuge da parte dell’ altro coniuge sia fondato su di un rapporto diverso da quello disciplinato da dette norme.

Siffatta diversità va riscontrata proprio nell’ ipotesi di assegnazione (volontaria o giudiziale) al coniuge affidatario dei figli minori della casa di abitazione di proprietà dei due coniugi atteso che il potere del coniuge affidatario non deriva né da un mandato (con o senza obbligo di rendimento dei conti) conferito dall’ altro coniuge né dal godimento di fatto del bene (ipotizzante il necessario consenso dell’ altro coniuge) di cui si occupa l’articolo 218 Cc. Per la propria sede, quindi, l’ “amministrazione e il godimento dei beni” regolati dalla complessiva disposizione riguardano esclusivamente i beni che costituiscono oggetto del “regime di separazione dei beni” stessi e presuppongono, di logica necessità, la persistenza di tale regime, il quale, a sua volta, richiede la persistenza del vincolo matrimoniale tra i coniugi.

4. In definitiva si deve ribadire il principio (presupposto nella sentenza 18476/05, depositata il 19 settembre 2005 da questa Corte) secondo cui il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell’ immobile di proprietà (anche in parte) dell’ altro coniuge non è soggetto passivo dell’ imposta comunale sugli immobili per la quota del medesimo immobile sulla quale lo stesso non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento.

5. La novità della questione consiglia la totale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità ai sensi del secondo comma dell’ articolo 92 Cpc

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

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