Creato da redazione_blog il 10/12/2006

BLOG PENNA CALAMAIO®

La piazzetta dei blogger, un'agorà virtuale, un luogo d'incontro e, soprattutto, una pagina infinita da scrivere insieme!

AREA PERSONALE

 
 
 
 
 

 

 

 

ULTIME VISITE AL BLOG

surfinia60Louloubellecassetta2io_chi_sonomelen.meredazione_blogrob2001angels1952misteropaganoGinevra_2021lady73sbacer.250forddissecheconfinianima
 

 

« No alla Clandestinità: v...Netizen Clandestino, pro... »

Legge Salva Blog. Cassinelli ha recepito le nostre indicazioni? Scopriamolo insieme.

E' on line la nuova versione della proposta di legge Cassinelli intesa a sottrarre tutti i prodotti internet gestiti in modo amatoriale alla disciplina prevista per la stampa e ad obblighi di registrazione. Essa prevede anche la depenalizzazione di quello che attualmente è il cd. reato di stampa clandestina.
La notizia è stata diffusa prontamente da Daniele Minotti che ringrazio e non solo per aver avvisato immediatamente il gruppo "Salva i blog"

Il testo è scaricabile e consultabile a questo link mentre nel suo blog l'On. Roberto Cassinelli inserisce un contributo video nel quale illustra direttamente gli articoli e le finalità della sua proposta, oltre che attendere ulteriori osservazioni, critiche e suggerimenti da parte di noi internauti.
Per comodità e per riflettere insieme a voi su questo disegno di legge, posto a seguire i vari articoli, premettendo che io stessa l'ho appena visionato e non mi sento ancora pronta per esprimere un giudizio puntuale. Due cose però voglio dirle:

1) qualsiasi proposta di legge in sede di discussione nelle commissioni e nelle aule parlamentari può essere oggetto di emendamenti, per cui, quale che sia il vostro giudizio continuiamo ad assumere un atteggiamento di attenzione per gli sviluppi di questa vicenda. Soprattutto continuiamo ad evidenziare che l'attuale legislazione espone i blogger e webmaster al rischio di condanna per stampa clandestina.

2) continuiamo a richiedere fermamente il ritiro del ddl Levi

Ecco il testo di legge

ART 1
1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001,n. 62, primo periodo, dopo le parole « Al prodotto editoriale» sono inserite le seguenti « realizzato su supporto cartaceo».
2. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001,n. 62, secondo periodo, dopo le parole « Il prodotto editoriale» sono inserite le seguenti « realizzato su supporto cartaceo ».
ART. 2.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è inserito il seguente comma 4: « 4. Sono esclusi dagli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, tutti i prodotti editoriali pubblicati sulla rete internet, ed in particolare quelli utilizzati quale strumento di espressione del pensiero e di aggregazione sociale e culturale, ad eccezione di quelli per cui sussista almeno una delle seguenti fattispecie:
a) il prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet risulta essere l’edizione telematica di un prodotto editoriale realizzato su supporto cartaceo per il quale sussistono tali obblighi, e con esso ha in comune l’editore o il direttore responsabile;
b) l’editore del prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet intende avvalersi delle provvidenze previste dall’articolo 3;
c) il prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet ha quale scopo unico o prevalente la pubblicazione e diffusione di notizie di attualità, cronaca, politica, costume, economia, cultura o sport, e sussistono entrambe le seguenti condizioni: il prodotto editoriale è gestito in modo professionale da una redazione di almeno due persone regolarmente retribuite; contiene al proprio interno inserzioni pubblicitarie che complessivamente costituiscono per l'editore fonte di reddito lordo per un importo non inferiore ad Euro36.000 annui ».

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è inserito il seguente comma 5: « 5. Nelle fattispecie di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a), la validità della registrazione del prodotto editoriale realizzato su supporto cartaceo è estesa al prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet purché quest’ultimo ne indichi gli estremial proprio interno ».

ART. 3.
interamente sostituito dal seguente:
« art. 16 (Omessa registrazione)- 1. Chiunque intraprenda la pubblicazione di un prodotto editoriale periodico senza che sia stata eseguita la registrazione di cui all’art. 5, ove richiesta, è punito con la sanzione amministrativa sino a euro 500. 2. La stessa sanzione si applica a chiunque pubblica un prodotto editoriale non periodico, del quale non risulti il nome dell’editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero ».

 

 
 
 
Vai alla Home Page del blog

AREA PERSONALE

 

ARCHIVIO MESSAGGI

 
 << Giugno 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
 
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963