Creato da redazione_blog il 10/12/2006

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« No alla Clandestinità: v...Netizen Clandestino, pro... »

Legge Salva Blog. Cassinelli ha recepito le nostre indicazioni? Scopriamolo insieme.

E' on line la nuova versione della proposta di legge Cassinelli intesa a sottrarre tutti i prodotti internet gestiti in modo amatoriale alla disciplina prevista per la stampa e ad obblighi di registrazione. Essa prevede anche la depenalizzazione di quello che attualmente è il cd. reato di stampa clandestina.
La notizia è stata diffusa prontamente da Daniele Minotti che ringrazio e non solo per aver avvisato immediatamente il gruppo "Salva i blog"

Il testo è scaricabile e consultabile a questo link mentre nel suo blog l'On. Roberto Cassinelli inserisce un contributo video nel quale illustra direttamente gli articoli e le finalità della sua proposta, oltre che attendere ulteriori osservazioni, critiche e suggerimenti da parte di noi internauti.
Per comodità e per riflettere insieme a voi su questo disegno di legge, posto a seguire i vari articoli, premettendo che io stessa l'ho appena visionato e non mi sento ancora pronta per esprimere un giudizio puntuale. Due cose però voglio dirle:

1) qualsiasi proposta di legge in sede di discussione nelle commissioni e nelle aule parlamentari può essere oggetto di emendamenti, per cui, quale che sia il vostro giudizio continuiamo ad assumere un atteggiamento di attenzione per gli sviluppi di questa vicenda. Soprattutto continuiamo ad evidenziare che l'attuale legislazione espone i blogger e webmaster al rischio di condanna per stampa clandestina.

2) continuiamo a richiedere fermamente il ritiro del ddl Levi

Ecco il testo di legge

ART 1
1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001,n. 62, primo periodo, dopo le parole « Al prodotto editoriale» sono inserite le seguenti « realizzato su supporto cartaceo».
2. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001,n. 62, secondo periodo, dopo le parole « Il prodotto editoriale» sono inserite le seguenti « realizzato su supporto cartaceo ».
ART. 2.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è inserito il seguente comma 4: « 4. Sono esclusi dagli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, tutti i prodotti editoriali pubblicati sulla rete internet, ed in particolare quelli utilizzati quale strumento di espressione del pensiero e di aggregazione sociale e culturale, ad eccezione di quelli per cui sussista almeno una delle seguenti fattispecie:
a) il prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet risulta essere l’edizione telematica di un prodotto editoriale realizzato su supporto cartaceo per il quale sussistono tali obblighi, e con esso ha in comune l’editore o il direttore responsabile;
b) l’editore del prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet intende avvalersi delle provvidenze previste dall’articolo 3;
c) il prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet ha quale scopo unico o prevalente la pubblicazione e diffusione di notizie di attualità, cronaca, politica, costume, economia, cultura o sport, e sussistono entrambe le seguenti condizioni: il prodotto editoriale è gestito in modo professionale da una redazione di almeno due persone regolarmente retribuite; contiene al proprio interno inserzioni pubblicitarie che complessivamente costituiscono per l'editore fonte di reddito lordo per un importo non inferiore ad Euro36.000 annui ».

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è inserito il seguente comma 5: « 5. Nelle fattispecie di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a), la validità della registrazione del prodotto editoriale realizzato su supporto cartaceo è estesa al prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet purché quest’ultimo ne indichi gli estremial proprio interno ».

ART. 3.
interamente sostituito dal seguente:
« art. 16 (Omessa registrazione)- 1. Chiunque intraprenda la pubblicazione di un prodotto editoriale periodico senza che sia stata eseguita la registrazione di cui all’art. 5, ove richiesta, è punito con la sanzione amministrativa sino a euro 500. 2. La stessa sanzione si applica a chiunque pubblica un prodotto editoriale non periodico, del quale non risulti il nome dell’editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero ».

 

I blog che hanno inviato un Trackback a questo messaggio:
>> LIBERI DI DECIDERE!!!! su E'...Solo Un Attimo
Ricevuto in data 30/11/08 @ 22:49
Alcune settimane fa la notizia della proposta di un DDL. per togliere autonomia ai NOSTRI Blog er...

 
Commenti al Post:
paola0712
paola0712 il 30/11/08 alle 21:53 via WEB
Ciao
 
aleidita
aleidita il 30/11/08 alle 22:40 via WEB
io ho firmato una petizione, spero di aver fatto giusto buona serata tania
 
 
redazione_blog
redazione_blog il 30/11/08 alle 22:42 via WEB
Probabilmente è quella linkata in alto nel box centrale. E' per il ritiro del ddl levi.
 
Utente non iscritto alla Community di Libero
Anonimo il 30/11/08 alle 22:53 via WEB
Ottima segnalazione! Grazie. Averne come te! Dovevo dirtelo vocalizzorotante
 
 
redazione_blog
redazione_blog il 30/11/08 alle 22:58 via WEB
e dai!!!! che mi commuovo ^__^ e comunque è stato Daniele ad avvisare..anzi già da ieri aveva detto di stare in allerta. Sono on line sul messenger..
 
redazione_blog
redazione_blog il 30/11/08 alle 23:18 via WEB
Vediamo, comincio a leggerla con calma, poi mi direte le vostre opinioni. L'art 2 come noi avevamo richiesto, abbandona la logica di classificare e tipicizzare gli strumenti internet. Si limita ad escludere dalla applicazione della legge 47, quelli utilizzati come strumenti di espressione del pensiero e di aggregazione sociale e culturale dalla disciplina dei prodotti editoriali professionali. In questo modo si evita che alcune tipologie risultino penalizzate o non incluse e che non siano avantaggiati dalla esclusione i nuovi strumenti che internet potrà metterci a disposizione nel futuro.
Continuano ad essere soggetti alla disciplina dell'editoria professionale i prodotti editoriali che siano la trasposizione on line di prodotti editoriali cartacei se hanno lo stesso direttore responsabile o editore.
Si elimina qualsiasi possibilità di fraintedimento rispetto alla presenza di banner adsense, o fonti di profitto di altro genere (pensate a quanti di voi pubblicano un libro e lo pubblicizzano sul proprio blog)
Si trasforma il reato di stampa clandestina in illecito amministrativo, per chi ovviamente resta soggetto agli obblighi della legge 47(e non sono i blogger o webmaster amatoriali).
 
shardana0
shardana0 il 01/12/08 alle 00:12 via WEB
Ciao Ross, la leggerò attentamente, ma mi sembra un buon risultato, naturalmente occorre aspettare per cantar vittoria, ma siamo sulla buona strada. Un salutone, Tony
 
 
Utente non iscritto alla Community di Libero
Anonimo il 01/12/08 alle 00:17 via WEB
Anche a me sembra un buon testo. Ho appena chiesto a Cassinelli quale sarà l'iter del testo una volta diventato definitivo e soprattutto che incidenza potrebbero avere gli emendamenti in aula.Appena so qualcosa vi aggiorno. Ross
 
redazione_blog
redazione_blog il 01/12/08 alle 00:28 via WEB
Questa è la risposta dell'On. Cassinelli alla mia domanda :"dopo la fase di prima lettura, il testo viene assegnato ad una o più Commissioni (direi che le Commissioni competenti sono la II, Giustizia, e la VII, Cultura). All'interno dei lavori in Commissione possono essere presentati emendamenti. Poi si va in Assemblea con il testo definitivo. Anche in questa sede possono essere presentati emendamenti, che devono essere votati. Quanto alla domanda circa la possibilità di emendamenti che stravolgano le intenzioni iniziali, non so come risponderLe. Mi sembra però che il mio sia un testo che possa incontrare consensi bipartisan. Almeno lo spero."
Mi sembra dunque evidente che dobbiamo più che mai far pesare la nostra opinione, far comprendere al Palazzo che la rete italiana nonpuò continuare ad essere soggetta a norme come quella realativa al reato di stampa clandestina o a quei tentativi legislativi di equiparare gli strumenti internet ai prodotti editoriali professionali.
 
fatamarie
fatamarie il 01/12/08 alle 11:04 via WEB
Ho letto, e così com'è formulato sembra una buona cosa. A mio parere la pressione dei blogger non va allentata in quanto non è automatico che una proposta di legge diventi una legge, anzi è piuttosto frequenti che finisca nel dimenticatoio. Sarebbe interessante conoscere le statistiche di conversione in legge delle proposte. Ciao
 
 
Utente non iscritto alla Community di Libero
Anonimo il 01/12/08 alle 11:10 via WEB
E' una proposta che proviene da un esponente del partito della compagine di governo. I numeri per ottenere l'approvazione delle proprie proposte di legge la maggioranza li ha tutti e sono numeri pieni. A me preoccupano più i contenuti degli emendamenti. Ross
 
Aisha.1
Aisha.1 il 02/12/08 alle 15:30 via WEB
Senza cantare...ma ho fatto un post inserendo il viedeo. Un saluto
 
Aisha.1
Aisha.1 il 02/12/08 alle 15:32 via WEB
Ok sorry dovevo commentare il post soprastante ma sono di corsissima....
 
rigitans
rigitans il 04/12/08 alle 17:44 via WEB
meglio di prima ma c'è ancora qualcosa che non mi quadra. e comunque il limite di 36 mila euro non mis embra assai efficace come legge, anche se esclude la gran maggioranza di noi bloggers. comunque stiamo attenti all uso di ogni parola, perchè se non ci informano in qualsiasi momento potrebbero tgliere una parola, aggiungerne un altra, modificarne un altra ancora ed aver così stravolto completamente il senso della legge
 
 
redazione_blog
redazione_blog il 04/12/08 alle 18:04 via WEB
rig, il limite di 36.000 non riguarda i veri e propri blogger, bensì chi dispone di una redazione di almeno due componenti, regolarmente retribuiti. Comunque Cassinelli ha dichiarato che provvederà ad elevare questo limite, e chiarirà che i due componenti della redazione (retribuiti) dovranno essere aggiuntivi rispetto al soggetto editore. In molti, me compresa stanno ponendo l'accento sull'opportunità di evitare, con riferimento a blog siti forum ecc, la stessa espressione "prodotti editoriali", sia perchè non lo sono, sia perchè in futuro potrebbe comportare situazioni imprevedibili.
 
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