Ho riportato il testo scritto da Anna R. spero che lo leggiate tutti è molto interresante. Purtroppo era lungo e l'ho dovuto dividere in due parti. Iniziate a leggerlo dal post precedente, questa è la seconda parte. Grazie Anna per la tua collaborazioneDecreto Gelmini su maestro unico, libri di testo e valutazione, pubblicato in GU n.204 del 01-09-2008Ecco il testo del discusso decreto Gelmini riguardante la valutazione e la validità quinquennale delle adozioni dei libri di testoIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di attivarepercorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura dellalegalita’ ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le attivita’connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell’ambito della comunita’ scolastica, reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare all’introduzione dell’insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valoreabilitante dell’esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazionE m a n ail seguente decreto-leggeArt. 1.Cittadinanza e Costituzione1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre aduna sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente.Art. 2.Valutazione del comportamento degli studenti1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita’ ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e’ espressa in decimi. 3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita’ del comportamento al voto insufficiente, nonche’ eventuali modalita’ applicative del presente articolo. Art. 3. Valutazione del rendimento scolastico degli studenti1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. 2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in decimi. 3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.4. L’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e’ abrogato e all’articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inseritele seguenti: «, espressa in decimi,»;c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;d) l’applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;e) e’ altresi’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l’attribuzione di voto numerico espresso in decimi. 5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalita’ applicative del presente articolo.Art. 4.Insegnante unico nella scuola primaria 1. Nell’ambito degli obiettivi di contenimento di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,neiregolamenti di cui al relativo comma 4 e’ ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu’ ampia articolazione del tempo-scuola. 2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni conttrattuali.Art. 5. Adozione dei libri di testo 1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinche’ le delibere del collegio dei docenti concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.Art. 6. Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria 1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attivita’ di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.Art. 7.Sostituzione dell’articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre2007, n. 244.1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244, e’ sostituito dal seguente:«433. Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazionemediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, esuccessive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati inmedicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, chesuperino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole dispecializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione perl’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta,entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuoleimmediatamente successiva al concorso espletato.».Art. 8.Norme finali1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esarà presentato alle Camere per la conversione in legge.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.Dato a Roma, addì 1° settembre 2008NAPOLITANO, Presidente della RepubblicaBerlusconi, Presidente del Consigliodei MinistriGelmini, Ministro dell’istruzione,dell’universita’ e della ricercaTremonti, Ministro dell’economia edelle finanzeBrunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazioneVisto, il Guardasigilli: AlfanoIl ruolo del Presidente della RepubblicaLa Costituzione esplicita tutti i compiti e i poteri del presidente della Repubblica, che in dettaglio sono:promulgare le leggi approvate in Parlamento, rinviare alle camere con messaggio motivato le leggi non approvate e chiedere una nuova deliberazione (essendo obbligato a promulgare se questa viene effettuata senza modifiche del testo); emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo; in relazione all'esercizio della sovranità popolare: indire i referendum e in caso di esito favorevole dichiarare l'abrogazione della legge ad esso sottoposta; in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico: La Costituzione (art. 89) prevede che ogni atto presidenziale per essere valido debba essere controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, e richiede la controfirma anche del presidente del Consiglio dei ministri per ogni atto che ha valore legislativo o nei casi in cui ciò viene previsto dalla legge (come avviene ad esempio per la nomina dei giudici costituzionali).La controfirma assume diversi significati a secondo che l'atto del presidente della Repubblica sia sostanzialmente presidenziale ovvero derivi dai "poteri propri" del presidente, che non necessitano della "proposta" di un ministro, oppure sostanzialmente governativi, come si verifica la maggior parte delle volte. Nel primo caso il ministro firmando non ha motivo di opporsi alla decisione del capo dello Stato, nel secondo, il presidente, non avendo obiezioni insormontabili di legittimità e di merito, si limita ad accettare la loro proposta.Gli unici "atti" che il presidente può compiere senza l'obbligo di controfirma sono gli atti che il prLa Costituzione della Repubblica ItalianaIn evidenza gli articoli relativi alla figura del Presidente della Repubblica IIIL GOVERNOSezione IIl Consiglio dei ministri. LA COSTITUZIONEArt. 1.L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione Art. 2.La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.Art. 3.Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 4.La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Art. 9.La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.PARTE IDIRITTI E DOVERI DEI CITTADINITITOLO I RAPPORTI CIVILIArt. 17.I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.TITOLO IIRAPPORTI ETICO-SOCIALIArt. 31.La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Art. 33.L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.Art. 34.La scuola è aperta a tutti.L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. TITOLO IIIRAPPORTI ECONOMICIArt. 35.La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.Art. 36.Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.TITOLO IVRAPPORTI POLITICIArt. 50.Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.Sezione IILa formazione delle leggi.Art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. Sezione IIRevisione della Costituzione. Leggi costituzionali.Art. 138.Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.XVIIILa presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.ENRICO DE NICOLAControfirmano: Il Presidente dell’Assemblea Costituente :esidente compie nell'esercizio delle funzioni di presidenza del CSM e del CSD, le dichiarazioni informali (o esternazioni) e dare le proprie dimissioni.
LA SCUOLA DELL’INFANZIA E IL TEOREMA DEL MAESTRO UNICO di Anna R (parte 2)
Ho riportato il testo scritto da Anna R. spero che lo leggiate tutti è molto interresante. Purtroppo era lungo e l'ho dovuto dividere in due parti. Iniziate a leggerlo dal post precedente, questa è la seconda parte. Grazie Anna per la tua collaborazioneDecreto Gelmini su maestro unico, libri di testo e valutazione, pubblicato in GU n.204 del 01-09-2008Ecco il testo del discusso decreto Gelmini riguardante la valutazione e la validità quinquennale delle adozioni dei libri di testoIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di attivarepercorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura dellalegalita’ ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le attivita’connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell’ambito della comunita’ scolastica, reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare all’introduzione dell’insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valoreabilitante dell’esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazionE m a n ail seguente decreto-leggeArt. 1.Cittadinanza e Costituzione1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre aduna sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente.Art. 2.Valutazione del comportamento degli studenti1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita’ ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e’ espressa in decimi. 3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita’ del comportamento al voto insufficiente, nonche’ eventuali modalita’ applicative del presente articolo. Art. 3. Valutazione del rendimento scolastico degli studenti1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. 2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in decimi. 3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.4. L’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e’ abrogato e all’articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inseritele seguenti: «, espressa in decimi,»;c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;d) l’applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;e) e’ altresi’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l’attribuzione di voto numerico espresso in decimi. 5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalita’ applicative del presente articolo.Art. 4.Insegnante unico nella scuola primaria 1. Nell’ambito degli obiettivi di contenimento di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,neiregolamenti di cui al relativo comma 4 e’ ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu’ ampia articolazione del tempo-scuola. 2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni conttrattuali.Art. 5. Adozione dei libri di testo 1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinche’ le delibere del collegio dei docenti concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.Art. 6. Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria 1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attivita’ di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.Art. 7.Sostituzione dell’articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre2007, n. 244.1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244, e’ sostituito dal seguente:«433. Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazionemediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, esuccessive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati inmedicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, chesuperino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole dispecializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione perl’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta,entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuoleimmediatamente successiva al concorso espletato.».Art. 8.Norme finali1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esarà presentato alle Camere per la conversione in legge.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.Dato a Roma, addì 1° settembre 2008NAPOLITANO, Presidente della RepubblicaBerlusconi, Presidente del Consigliodei MinistriGelmini, Ministro dell’istruzione,dell’universita’ e della ricercaTremonti, Ministro dell’economia edelle finanzeBrunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazioneVisto, il Guardasigilli: AlfanoIl ruolo del Presidente della RepubblicaLa Costituzione esplicita tutti i compiti e i poteri del presidente della Repubblica, che in dettaglio sono:promulgare le leggi approvate in Parlamento, rinviare alle camere con messaggio motivato le leggi non approvate e chiedere una nuova deliberazione (essendo obbligato a promulgare se questa viene effettuata senza modifiche del testo); emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo; in relazione all'esercizio della sovranità popolare: indire i referendum e in caso di esito favorevole dichiarare l'abrogazione della legge ad esso sottoposta; in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico: La Costituzione (art. 89) prevede che ogni atto presidenziale per essere valido debba essere controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, e richiede la controfirma anche del presidente del Consiglio dei ministri per ogni atto che ha valore legislativo o nei casi in cui ciò viene previsto dalla legge (come avviene ad esempio per la nomina dei giudici costituzionali).La controfirma assume diversi significati a secondo che l'atto del presidente della Repubblica sia sostanzialmente presidenziale ovvero derivi dai "poteri propri" del presidente, che non necessitano della "proposta" di un ministro, oppure sostanzialmente governativi, come si verifica la maggior parte delle volte. Nel primo caso il ministro firmando non ha motivo di opporsi alla decisione del capo dello Stato, nel secondo, il presidente, non avendo obiezioni insormontabili di legittimità e di merito, si limita ad accettare la loro proposta.Gli unici "atti" che il presidente può compiere senza l'obbligo di controfirma sono gli atti che il prLa Costituzione della Repubblica ItalianaIn evidenza gli articoli relativi alla figura del Presidente della Repubblica IIIL GOVERNOSezione IIl Consiglio dei ministri. LA COSTITUZIONEArt. 1.L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione Art. 2.La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.Art. 3.Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 4.La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Art. 9.La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.PARTE IDIRITTI E DOVERI DEI CITTADINITITOLO I RAPPORTI CIVILIArt. 17.I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.TITOLO IIRAPPORTI ETICO-SOCIALIArt. 31.La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Art. 33.L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.Art. 34.La scuola è aperta a tutti.L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. TITOLO IIIRAPPORTI ECONOMICIArt. 35.La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.Art. 36.Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.TITOLO IVRAPPORTI POLITICIArt. 50.Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.Sezione IILa formazione delle leggi.Art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. Sezione IIRevisione della Costituzione. Leggi costituzionali.Art. 138.Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.XVIIILa presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.ENRICO DE NICOLAControfirmano: Il Presidente dell’Assemblea Costituente :esidente compie nell'esercizio delle funzioni di presidenza del CSM e del CSD, le dichiarazioni informali (o esternazioni) e dare le proprie dimissioni.