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« MISTERI TEMPLARISi comprehendis non est deus »

La leggenda nera

Post n°24 pubblicato il 14 Gennaio 2007 da Baphomet6
 

Al giorno d’oggi si considerano gli inquisitori come dei torturatori e poco vale la consapevolezza del fatto che la tortura apparteneva a pieno titolo alla prassi giuridica del diritto romano e che i tribunali laici continuarono ad impiegarla abitualmente fino al 1700.

In Europa, fino alla metà del XVIII secolo, si praticavano (nei tribunali laici) varie forme di tortura, da quelle fisiche a quelle morali, psichiche o di umiliazione e, per i condannati alla pena capitale, si potevano infliggere pene preliminari pubblicamente eseguite (ferite, bruciature, flagellazioni, mutilazioni), che avevano lo scopo non solo e non tanto di aggravare la sua pena, quanto piuttosto di servire da esempio deterrente, quindi a finalità pedagogiche.

Ancora ai giorni nostri, l’Onu è costantemente impegnata a scoprire e far cessare queste forme di violazioni dei diritti civili, una battaglia alla quale si dedicano anche specifiche organizzazioni, quali ad esempio Amnesty international.

E’ impossibile rintracciare l’origine storica della tortura giuridiziaria, la radice della quale può considerarsi etico-pedagogica ancor prima che giuridica.

Durante l’alto medioevo, la tortura poteva essere sostituita dall’ordalia, che comunque aveva in comune con essa la concezione del rapporto tra coscienza d’innocenza e capacità di sopportare prove, in quanto solo chi è nel giusto trova  la forza per superarle.

La tortura all’interno dei processi inquisitoriali, non poteva essere troppo violenta, in quanto si sarebbe incorso all’infrazione dei diritti canonici relativi ai principi secondo i quali Ecclesia abhorret a sanguine; infatti nel corso del Trecento, la tortura fu estesa ad altre differenti procedure: in particolare si dovevano evitare sia la mutilazione permanente, sia la morte.

Naturalmente erano previste categorie di persone nei confronti delle quali la tortura non era applicabile: o per qualità del loro stato, che rendeva inutile la tortura dal momento che la loro parola doveva venir considerata un pegno di publica fides (i nobili, i militari, gli insigniti di dignità cavalleresche) o per la loro qualità di soggetti a un fòro speciale (i chierici) o per la debolezza della loro condizione fisica e psicologica (i bambini, i vecchi, le gravide, le puerpere); chi non rientrava tra questi, ma portava malattie o difetti che gli impedivano di sopportare le torture, aveva il diritto di essere visitato da un medico.

I più comuni sistemi di tortura erano:

-         “i tratti di corda” (l’inquisito, con le mani legate dietro la schiena veniva sollevato più volte in aria con un sistema di carrucole e poi fatto cadere);

-         “il cavalletto” (uno strumento sul quale si stirava il corpo dell’inquisito);

-         “il fuoco” (si ungevano i piedi dell’imputato per poi avvicinarli a una fonte di calore);

-         “la stanghetta” (un sistema di contenzione che comprimeva polsi e caviglie)

-         “le cannette” (si stringevano con appositi strumenti le dita giunte del tormentato);

-         “la veglia” (si impediva al torturato, legato a un sedile, di dormire per un periodo che poteva arrivare a quasi due giorni).

Non è veritiero il carico che si fa ai tribunali inquisitoriali di aver ricorso sistematicamente alla tortura; essi non facevano altro che seguire la pratica giuridica dell’epoca e servirsi di infrastrutture poste a loro disposizione dai tribunali laici, e ci sono numerose testimonianze di una forte resistenza da parte degli inquisitori nel servirsi dell’extrema ratio, la tortura.

Il Domenicano frate Eliseo Marini, richiamava al fatto che la rigorosa disanima, la tortura appunto, dovesse essere applicata solo nel caso che le altre prove fossero del tutto insufficienti e massima dunque l’incertezza, e ancora ammoniva che si procedesse con prudenza, si mostrassero all’imputato gli strumenti di tortura, gli si proponesse a varie riprese di pensare a quel che faceva, si interrompesse più volte il procedimento per dargli modo di riflettere.

Quando nel 1754 Federico II di Prussica abolì la tortura dalle pratiche giudiziarie, il Sacro Romano Impero si aggiornò immediatamente e a seguito tutti gli altri stati europei.

La consapevolezza che gli inquisitori erano spesso personaggi onesti, moderati e in buona fede, non deve far dimenticare che tra le loro “fila”, come all’interno di ogni altra Istituzione che mente umana ricordi, furono presenti personaggi tutt’altro che equilibrati, dei veri e propri carnefici; è proprio questo il tema centrale, quando non si affronta approfonditamente, in modo analitico un argomento, si è alla mercé delle opinioni altrui: i giornalisti quando parlano di Inquisizione, espongono soltanto i temi più spettacolari, cioè parlano solo di Tomàs de Torquemada e mostrano solo roghi e strumenti di tortura, è chiaro che poi si generalizza… 

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Commenti al Post:
leonessa.c
leonessa.c il 17/01/07 alle 22:59 via WEB
bel post. Lo trovo molto interessante. Ciaoo
 
littletiger.f
littletiger.f il 18/01/07 alle 08:58 via WEB
non ho mai trovato questi elementi nello studio del diritto romano. voglio controllare; comunque molto bello il tuo blog.
 
 
Baphomet6
Baphomet6 il 18/01/07 alle 17:44 via WEB
Ciao little, Il diritto romano ammetteva la tortura in alcuni casi particolarmente gravi di reato come ad esempio il reato contro lo stato. Ti rimando alla lettura di questo articolo http://www.swif.uniba.it/lei/filmod/testi/prova.html#9 ciao
 
   
littletiger.f
littletiger.f il 22/01/07 alle 10:41 via WEB
grazie ;) appena ho tempo vado a leggere.
 
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