m'immagino Brunetta che al posto della solita circolare ci canta stà canzone
Alle Segreterie Regionali e Territoriali Fp Cgil Sanità Oggetto: articolo 71 comma 2 decreto legge n. 112 del 2008 - interpretazione Dipartimento Funzione Pubblica – Care/i compagne/i Vi trasmettiamo in allegato il parere dell’Ufficio Personale pubbliche Amministrazioni, Segreteria Tecnica del Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri sull’ormai nota questione della certificazione medica giustificativa dell’assenza per malattia. Nella nota, indirizzata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, si attesta chiaramente la competenza dei medici di medicina generale (medici di famiglia) a produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all’articolo 71 del decreto legge 112 cd. “Tremonti” . Finalmente anche il Dipartimento della Funzione Pubblica accede alla corretta interpretazione che il medico di famiglia è a tutti gli effetti Struttura Sanitaria Pubblica. Riteniamo siano stati determinanti non solo i nostri ripetuti richiami sull’evidente natura “pubblica” dei medici di famiglia, sulla base degli accordi nazionali in materia di regolazione dei rapporti fra quest’ultimi ed il Servizio Sanitario Nazionale, ma anche le ripetute e diffuse denunce sui rischi che una non corretta interpretazione dell’articolo 71 poteva provocare in termine di carichi di lavoro e di organizzazione delle ASL e dei Pronto Soccorso degli Ospedali. Giudichiamo, a questo punto, già di per se esaustiva la interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, organo al quale le Pubbliche Amministrazioni hanno obbligo di riferirsi per interpretare uniformemente l’attività istituzionale ed amministrativa. Buon lavoro. Rossana Dettori Segretaria Nazionale Fp Cgil Sanità