L'Informatore

Sovraccanoni Enel


Atto CameraOrdine del Giorno 9/1972/24presentato daDAVIDE CAPARINItesto dimercoledì 14 gennaio 2009, seduta n.114La Camera,premesso che:l'articolo 1, comma 485, della 23 dicembre 2005, n. 266, (legge finanziaria 2006) ha previsto la proroga di dieci anni delle grandi concessioni di derivazione idroelettrica, ed il successivo comma 486 del medesimo articolo ha disposto a decorrere dall'annualità 2006 il versamento, a carico dei titolari delle grandi concessioni di derivazione idroelettrica, di un canone aggiuntivo, un quinto del quale va a favore dei comuni interessati;la Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 14 gennaio 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, fra l'altro, del citato comma 486;a seguito della pronuncia di illegittimità, i titolari delle concessioni hanno chiesto a numerosi piccoli comuni montani, beneficiari di un quinto del canone aggiuntivo di cui sopra, la restituzione dei canoni già versati per gli anni 2006 e 2007 con aggravio degli interessi legali;il tavolo tecnico presso la Conferenza Unificata, che ha già svolto diverse sedute con la partecipazione attiva dell'UNCEM, ha rappresentato l'ineludibile esigenza di una soluzione normativa che consenta la non restituzione da parte dei comuni interessati delle somme già introitate prima della citata sentenza della Corte costituzionale e al contempo disciplini per il futuro la materia senza penalizzare le aspettative dei comuni stessi, attraverso la compensazione erariale delle future minori entrate,impegna il Governoa valutare l'opportunità di trovare un'adeguata soluzione a favore dei comuni individuati dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, come beneficiarie del canone aggiuntivo.9/1972/24. Caparini.