L'Informatore

Acqua, rimborsi fino a cinque anni


IL SOLE 24 ORE, 16 FEBBRAIO 2009Depurazione. Il Dl Ambiente e la Corte dei conti definiscono le restituzioniAcqua, rimborsi fino a cinque annidi Massimo PolliniL'obbligo di rimborso delle quote di depurazione pagate dagli utenti non allacciati al servizio, sancito dalla sentenza 335/2008 della Corte costituzionale, trova limiti importanti. La legge di conversione del Dl ambiente, approvata in prima lettura in Senato giovedì, esclude dalla restituzione «gli oneri derivati dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento avviate». Il termine retroattivo per i rimborsi, invece, è stato individuato nella prescrizione quinquennale dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, nel parere 25/2009.Tutto nasce, si ricorderà, dalla sentenza 335/2008 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 155 del Dlgs 152 /2006 nella parte in cui viene stabilito che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.Immediatamente è sorto il problema della decorrenza temporale. Secondo l'articolo 136 della Costituzione, quando la Corte ne dichiara l'illegittimità costituzionale la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ma dottrina e giurisprudenza sono ormai orientate nel sostenere applicabili gli effetti delle sentenze a tutti i rapporti ancora «pendenti».Ciò posto, si è presentato l'ulteriore problema di quale sia il tempo entro il quale gli utenti hanno diritto al rimborso. Le ipotesi hanno spaziato dal termine biennale (ex articolo 21 della legge 546/92, come indicato nella circolare 177/2000 del ministero delle Finanze) a quello quinquennale (ex articolo 2948 del Codice civile) o decennale (articolo 2946). Non manca chi sostiene la possibilità di chiedere il rimborso dal 3 ottobre 2000, data dalla quale il canone ha cessato la sua natura tributaria per divenire corrispettivo (articolo 31, comma 28, della legge 448/98).La Corte dei conti opta per il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 non potendosi prendere in considerazione, stante la natura di corrispettivo della tariffa, il termine biennale. La Sezione ritiene poi priva di pregio la tesi che la pronuncia di incostituzionalità faccia venir meno sin dal suo sorgere la causa del rapporto giuridico, cui conseguirebbe l'efficacia della disciplina generale sull'indebito ex articolo 2033 del Codice civile, con la conseguenza che sul rapporto giuridico si può configurare l'indebito solo per i rapporti non ancora definiti per i quali è applicabile l'articolo 2033 e per i quali il termine di prescrizione risulta quello ordinario decennale. Questo è applicabile ai soli pagamenti effettuati dopo il 15 ottobre 2008, data di pubblicazione della sentenza.Circa il quesito se costituisce causa di decadenza la mancata impugnazione della cartella di pagamento entro il termine di 6o giorni ove contenuto nel contratto di utenza, la Sezione afferma che va verificato se il termine di decadenza è stato stabilito in un contratto di utenza stipulato dopo la trasformazione della tassa in tariffa e se sia compatibile con i limiti fissati in materia di clausole vessatorie.Chi richiede la restituzione delle somme deve dare la prova dell'avvenuto pagamento, ma tale prova non è costituita esclusivamente dalla ricevuta di pagamento, ma anche attraverso altre forma recentemente in uso che comunque attestino il pagamento del corrispettivo.