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delega del datore di lavoro per lo svolgimento dei compiti del s p p.

Post n°7 pubblicato il 26 Settembre 2008 da nic19610
 

non si ritiene che il datore di lavoro possa trasferire la facoltà dello svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione ad una persona delegata a questo scopo in quanto tale facoltà è concessa dal legislatore al datore di lavoro in prima persona, il quale tra l’altro dovrà formarsi opportunamente per lo svolgimento di tali compiti, né ha senso il trasferimento ad un delegato della frequenza del corso di formazione.

 

Quindi in risposta al quesito formulato si ritiene che non sia assolutamente delegabile da parte del datore di lavoro lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione e che se invece lo stesso datore di lavoro vuole ricorrere ad un servizio di prevenzione e protezione interno o esterno dovrà nominare un RSPP e degli ASPP che siano in possesso ovviamente dei requisiti previsti per tali figure dall’art. 32 del D. Lgs. n 81/2008.

 

Per quanto riguarda la delega per la effettuazione della valutazione dei rischi si rammenta che il legislatore ha esplicitamente escluso questa possibilità con l’art. 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28…”. G. Porreca

 
 
 

Post N° 6

Post n°6 pubblicato il 18 Settembre 2008 da nic19610
 

Coordinatore per la sicurezza: severi giudizi della giurisprudenza

La Cassazione conferma la condanna nei confronti di un coordinatore per la sicurezza a seguito del crollo di un muro non adeguatamente puntellato in un cantiere edile: aveva predisposto in modo generico il piano di sicurezza. A cura di

 
 
 

Post N° 5

Post n°5 pubblicato il 18 Settembre 2008 da nic19610
 

La Cassazione: confermata la responsabilita' penale del RSPP

Il RSPP ricopre una posizione di garanzia in relazione all’obbligo di formazione e di vigilanza finalizzata ad evitare che i lavoratori, in virtù di un loro comportamento non attento, possano compromettere la propria integrità fisica.

 
 
 

rumori e vibrazioni

Post n°4 pubblicato il 18 Settembre 2008 da nic19610
 

Il Titolo VIII, Capo I, II e III del D. Lgs. n. 81/2008 riguarda la prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro, in particolare i rischi lavorativi derivanti da esposizione professionale a rumore e vibrazioni meccaniche.
 
L'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), in collaborazione con il Coordinamento Tecnico delle Regioni, ha realizzate a luglio 2008 e in sostituzione delle precedenti Linee guida per l'applicazione dei D.Lgs. 187/2005 e 195/2006 e poi pubblicato sul proprio sito le prime indicazioni applicative per la corretta applicazione dei Capi I, II e III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 riguardante la prevenzione e la protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro (“Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II e III sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Prime indicazioni applicative”) e che sostituiscono le precedenti Linee guida operative per l'applicazione dei D.Lgs. 187/2005 (rumore) e 195/2006 (vibrazioni).
 
L’introduzione del documento è particolarmente significativa:
 
“Relativamente agli agenti fisici l’emanazione del Decreto Legislativo 81/2008, pur essendosi fondamentalmente ispirata alla legislazione previgente, ha posto in capo alle aziende obblighi di valutazione e gestione del rischio che presentano anche elementi di novità”.
 
Di particolare rilievo risulta il punto 1.01, riguardante l'entrata in vigore dei diversi capi del titolo VIII del decreto.
 
Secondo questi orientamenti, il Capo I del DLgs. 81/2008 è in vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori produttivi dal 30 luglio 2008 (ora da intendersi come 1 gennaio 2009, a seguito di modifica introdotta dalla legge n. 128/2008). Tale scadenza riguarda anche l'entrata in vigore del Capo II e Capo III, per quanto concerne invece il Capo IV (Campi elettromagnetici) e Capo V (Radiazioni ottiche artificiali) il legislatore ha previsto una entrata in vigore differita per tempi significativi. Infatti, relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore all'articolo 306 del Testo Unico e stante l'emanazione della direttiva 2008/46/CE, l'entrata in vigore ha subito uno slittamento temporale di 4 anni ed è prevista per il 30/04/2012. Per quanto riguarda le radiazioni ottiche artificiali l'entrata in vigore è invece prevista per il 26/04/2010. Per quanto riguarda, dunque, gli obblighi e le responsabilità penali conseguenti fino alle date del 30/04/2012 e 26/04/2010 non sono sanzionabili gli obblighi specificamente previsti rispettivamente dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del DLgs.81/2008, ma resteranno tuttavia esigibili e sanzionabili in caso di inottemperanza gli obblighi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII. In questo contesto ci si deve riferire alle indicazioni desumibili dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del Testo Unico anche tenuto conto del richiamo alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi di cui all'art. 181.
 
Ricordiamo che l'art. 181 prevede che "il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici", mentre l'art. 180 precisa che "per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori". Pertanto la valutazione va effettuata per tutti gli agenti di rischio elencati all'art. 180.
 
Va pure segnalato il punto 2.01 di queste indicazioni Ispesl-Regioni, riguardante il comportamento delle aziende che hanno già effettuato la valutazione del rischio rumore ai sensi della normativa previgente (Titolo V-bis del DLgs. 626/94).
 
Il documento citato afferma correttamente che, innanzitutto bisogna evitare di dare una interpretazione burocratica dell'esigenza di aggiornare il documento di valutazione dei rischi, aggiornandolo solo qualora le variazioni introdotte dal Titolo VIII del DLgs.81/2008 richiedano azioni di prevenzione precedentemente trascurate o non richieste.
 
La valutazione del rischio con misurazioni, effettuate con metodologie e strumentazione adeguate, deve sempre quanto meno evidenziare i seguenti cinque elementi:
 
- L(EX) e L(Cpicco) degli esposti ad oltre 80 dB(A) e/o 135 dB(C)
 
- Presenza delle condizioni di rischio indicate all'art.190, comma 1, che potenziano quelle dovute ai livelli di rumore (rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni, …)
 
- Individuazione delle aree con L(Aeq) > 85 dB(A) e/o L(Cpicco) > 137 dB(C)
 
- Verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei DPI-uditivi
 
- Indicazione del programma di misure tecniche e organizzative ex art.190, comma 2, quando L(EX) > 80 dB(A) e/o L(Cpicco) > 135 dB(C).
 
L'aggiornamento della valutazione è necessario se tali 5 elementi non sono presenti e nei casi in cui sono presenti lavoratori con esposizioni comprese tra il valore inferiore di azione (80 dB(A) / 135 dB(C)) ed il valore superiore di azione (85 dB(A) / 137 dB(C)) e l'azienda non aveva provveduto alla individuazione del programma di misure tecniche e organizzative in quanto nella legislazione precedente questo diveniva obbligatorio solo al superamento del valore superiore di azione.
 
 
È stata pubblicata la nuova versione della Uni 9432: 2008 "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro", la norma tecnica elaborata dall'Ente nazionale italiano di unificazione che contribuisce all'applicazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 
La norma contribuisce all'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Tale decreto recita infatti che "... I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche" (art. 190 comma 3).
 
La nuova UNI 9432:2008 risponde a quanto richiesto dalla legge, in particolare per quanto attiene i seguenti punti:
 
- il campionamento: "I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore" (art. 193, comma 3);
 
- la valutazione dell'incertezza: "... il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica" (art. 190, comma 4);
 
- la valutazione dell'efficacia dei DPI: "verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito" (art. 193, comma 1d).
 
Le novità introdotte dalla nuova versione della norma riguardano le tematiche seguenti:
 
- la strumentazione. Il livello di picco non ponderato è stato sostituito dal livello di picco ponderato C. L'uso dei registratori magnetici è stato eliminato. La taratura degli strumenti è stata spostata da annuale a biennale. È stato confermato il requisito della classe 1 per fonometri e calibratori;
 
- i metodi di misura, che ampliano l'intervallo di accettabilità per la distanza fra il microfono e l'orecchio del soggetto esposto e introducono una esplicita preferenza per l'esecuzione della misura in assenza del lavoratore;
 
- l'esposizione a rumore di gruppi acusticamente omogenei: questo argomento è stato notevolmente ampliato rispetto alla versione precedente;
 
- la valutazione dell'esposizione tiene conto dell'attenuazione fornita dai protettori auricolari, coerentemente con la UNI EN 458:2005 "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida";
 
- è stata inserita l'incertezza nel processo di valutazione del rischio rumore, argomento ancora molto discusso e controverso che riemergerà con l'applicazione della norma stessa.
 
Dopo la pubblicazione della nuova versione della UNI 9432:2008, sono in via di messa a punto altri due analoghi documenti normativi: una norma per la determinazione del livello di esposizione personale alle vibrazioni nell'ambiente di lavoro trasmesse al sistema mano/braccio o al corpo intero (in itinere) e una norma specifica per i lavoratori dei centri di contatto (call center), al momento come proposta che dovrà essere formalizzata e sviluppata.
 
 
Tratto da “Guide di Dada.Net”.

 
 
 

cassiopea :

Post n°3 pubblicato il 11 Settembre 2008 da nic19610
 

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