nicola ing martino

Modifiche essenziali introdotte dal d.lgs 81-2008


Articolo 2 - DefinizioniViene ampliata la definizione di lavoratore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, deve svolgere un attività lavorativa in un organizzazione sia pubblica che privata. Mantenuta l’esclusione degli addetti servizi domestici e familiari.Rafforzato il concetto che il documento di valutazione dei rischi debba essere globale e documentato di tutti i rischi, con misure atte a garantire il miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza.Ampliamento del campo di applicazione ai lavoratori autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.I componenti dell’impresa familiare di cui all’art 230 bis CC hanno l’obbligo di:* utilizzare attrezzature in conformità al Titolo III* munirsi di DPI in conformità al Titolo III* munirsi di tessere di riconoscimento corredata di fotografia per attività svolte in regime di appalto e subappalto.Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratoriPotere discrezionale degli organi di vigilanza circa la sospensione dell’attività imprenditoriale in presenza di impiego di personale non risultante da scrittura o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. . In attesa della emanazione del decreto che individui gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a cura del Ministero, sentita la Conferenza Stato Regioni, le violazioni che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività sono quelle indicate nell’allegato I - (es. presenza di rischi di caduta dall’alto, mancata formazione, mancata predisposizione del POS, ecc.).Articolo 18 - Obblighi del DL e del dirigenteIl DL e dirigenti devono comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni che comportino un assenza di almeno un giorno.Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti è fatto d’obbligo indire la riunione periodica di cui all’art 35.Il DL e dirigenti devono comunicare all’INAIL annualmente i nominativi RLSArticolo 19 - Obblighi del prepostoI preposti devono frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art 37.Articolo 20 - Obblighi dei lavoratoriEstensione dell’obbligo di esporre apposita tessera di riconoscimento per i lavoratori autonomi e per coloro che svolgono attività in regime di appalto o subappalto.Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti d’impresa familiare di cui all’art 230 bis del C.C. e ai lavoratori autonomiEstensione dell’obbligo di utilizzo attrezzature e DPI conformi al Titolo III e tessera di riconoscimento per i componenti delle imprese familiari e lavoratori autonomi che effettuino l’attività in regime di appalto o subappalto.Estensione opzionale per la sorveglianza sanitaria e la formazione per le imprese familiari e lavoratori autonomi.Articolo 25 - Obblighi del MCA cura del MC la redazione su apposito modello della cartella sanitaria e di rischio, nelle unità produttive con più di 15 lavoratori concorda con il DL il luogo ove tenere in custodia le medesime.Il MC, invia all’ISPESL alla cessazione del rapporto di lavoro, per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto e il lavoratore interessato può richiedere copia all’ISPESL tramite il proprio medico di medicina generale.Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazioneIl Datore di Lavoro Committente, provvede alla Qualificazione degli appaltatori mediante:* L’acquisizione di copia della CCIAA;* Richiede un Atto sostitutivo di notorietà sugli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.Vige l’obbligo del DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenti) da allegare al contratto d’appalto o d’opera.L’impresa committente risponde in solido con l’appaltante, nonché con i subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato dall’INAIL.Per i contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza connessi allo specifico appalto.Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischiInserito il rischio stress lavoro-correlato da inserire nella valutazione dei rischi, vi è tempo fino al 29 Luglio 2008 per aggiornare la valutazione dei rischi.Articolo 30 - Modello di organizzazione e di gestioneIl SGSL deve essere adottato ed efficacemente attuato.Gli obblighi non solo vanno attuati occorre tenerne una registrazione.Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel SGSL.Il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità del SGSL attraverso il riesame e l’eventuale modifica del sistema organizzativo.I modelli di organizzazione aziendale definiti in conformità alle Linee Guida UNI-INAIL 2001 od OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti richiesti.Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezioneE’ abrogato l’obbligo di comunicazione agli enti preposti della nomina del RSPP.Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischiViene specificato che: il datore di lavoro che vuole svolgere direttamente i compiti di RSPP, primo soccorso e/o prevenzione incendi, deve informarne preventivamente il RLS.Vengono stabilite durata minima e massima del corso di formazione per datori di lavoro ovvero 16 ore e 48 ore. Detti corsi dovranno essere frequentati entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Testo Unico.Anche per il datore di lavoro sono previsti i corsi di aggiornamento, come indicato nel comma 3.Non sussiste più l’obbligo di cui all’art. 10, comma 2, lett. a), b), c), d), D. Lgs. 626/94.Articolo 36 - Informazione ai lavoratoriViene inserito, l’obbligo del datore di lavoro di informare ciascun lavoratore sui nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente.Viene indicato che la informazione ai lavoratori debba essere fornita sui seguenti punti:* sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;* sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;* sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.Viene specificato che il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile oltre a consentire ai lavoratori di acquisire le relative conoscenze.Soprattutto in caso di lavoratori immigrati, l’informazione deve avvenire previa verifica della comprensione linguistica.Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentantiSottolineando nuovamente l’importanza della verifica, da parte del datore di lavoro della comprensione linguistica dei lavoratori, vengono specificati i concetti da trasferire all’atto della formazione.Ulteriore novità: la durata, i contenuti e le modalità della formazione verranno definiti entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Testo Unico, in sede di Conferenza Stato, regioni.Viene affiancato alla formazione, il concetto di “addestramento specifico” che deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.Viene specificato in maniera chiara che la formazione deve avvenire in primo luogo, alla costituzione del rapporto di lavoro o “all’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione del lavoro.”Vengono indicati i contenuti della formazione destinata ai preposti, ovvero:* principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;* definizione e individuazione dei fattori di rischio;* valutazione dei rischi;* individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.E’ introdotto l’obbligo della frequenza di corsi di aggiornamento periodici, oltre che per gli addetti al primo soccorso, anche per gli addetti alla lotta antincendio, all’evacuazione ed in generale alla gestione delle emergenze.Vengono indicate le modalità, la durata ed i contenuti specifici della formazione per RLS, oltre all’obbligo di aggiornamento periodico della formazione anche per questa figura, ovvero:* principi giuridici comunitari e nazionali;* legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;* principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;* definizione e individuazione dei fattori di rischio;* valutazione dei rischi;* individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;* aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;* nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.Articolo 41 - Sorveglianza SanitariaLa Sorveglianza Sanitaria è ora effettuata, oltre che nei casi previsti dalla normativa Italiana vigente, anche nei casi previsti dalle direttive europee nonché qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.Il termine “accertamenti” che all’art. 16 del D.Lgs. 626/94 erano previsti come preventivi e periodici, è modificato in “visita medica”. La periodicità di dette visite, ove non prevista dalla norma, viene modificata da biennale ad annuale.Anche all’organo di vigilanza viene attribuita la possibilità (dietro provvedimento motivato) di disporre contenuti e periodicità della Sorveglianza.Al comma 3 viene inoltre sancito il divieto di effettuazione di dette visite nei seguenti casi:* in fase preassuntiva;* per accertare stati di gravidanza;* negli altri casi vietati dalla normativa vigente.Con il comma 4 vengono inoltre inserite nuove finalità della Sorveglianza Sanitaria: ovvero di verificare l’assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.* Il comma 6 stabilisce integrandoli, i giudizi che possono essere espressi dal medico competente, ovvero:* idoneità;* idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;* inidoneità temporanea;* inidoneità permanente.Articolo 43 - Disposizioni generaliIl termine “pronto soccorso” è modificato in “primo soccorso”.Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaIl rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale.Il termine “dipendenti” anche in questo caso viene sostituito dal termine “lavoratori”.Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.Articolo 53 - Tenuta della documentazioneE’ consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:* l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;* la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;* le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;* le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;* sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;* le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;* sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.Cantieri temporanei e mobiliArticolo 89 - Definizionic) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori é il responsabile unico del procedimento;h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV;i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa:a) verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;c) trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa.10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92, comma 2 (questo comma merita alcuni approfondimenti).Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui:articolo 17 comma 1, lettera a): la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;articolo 18, comma 1, lettera z): aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;articolo 26, comma 1, lettera b): fornisce agli appaltatori e subappaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.articolo 26, comma 3: Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento tra gli appaltatori, elaborando il DUVRI che indichi le misure adottate ……Si conferma che per il singolo cantiere il Documento di Valutazione dei Rischi è rappresentato dal PSC e dal POS.Articolo 98 - Requisiti dei coordinatoriAggiornamento formativo obbligatorio, Allegato XIV, formazione per 40 ore in un quinquennio.Articolo 99 - Notifica preliminareVedere allegato XII cambiano alcuni contenuti, per committente, RL, CSP e CSE va indicato il codice fiscale.