nicola ing martino

delega del datore di lavoro per lo svolgimento dei compiti del s p p.


non si ritiene che il datore di lavoro possa trasferire la facoltà dello svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione ad una persona delegata a questo scopo in quanto tale facoltà è concessa dal legislatore al datore di lavoro in prima persona, il quale tra l’altro dovrà formarsi opportunamente per lo svolgimento di tali compiti, né ha senso il trasferimento ad un delegato della frequenza del corso di formazione.  Quindi in risposta al quesito formulato si ritiene che non sia assolutamente delegabile da parte del datore di lavoro lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione e che se invece lo stesso datore di lavoro vuole ricorrere ad un servizio di prevenzione e protezione interno o esterno dovrà nominare un RSPP e degli ASPP che siano in possesso ovviamente dei requisiti previsti per tali figure dall’art. 32 del D. Lgs. n 81/2008. Per quanto riguarda la delega per la effettuazione della valutazione dei rischi si rammenta che il legislatore ha esplicitamente escluso questa possibilità con l’art. 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28…”. G. Porreca