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nuove disposizione sui 'rifiuti di cava'

Post n°2 pubblicato il 10 Settembre 2008 da nic19610
 

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 07 luglio u.s. il D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 117 contenente “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE”.

Il provvedimento entra in vigore il 22 luglio 2008 e stabilisce misure, procedure ed azioni per prevenire e ridurre gli effetti negativi su salute e ambiente in merito alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

Il campo di applicazione del decreto in oggetto riguarda la gestione dei rifiuti derivanti dallo sfruttamento di cave, all’interno di cantieri estrattivi e strutture di deposito dei rifiuti medesimi. Viene previsto un regime semplificato nel caso di produzione di rifiuti inerti e della torba e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione, ricerca, di estrazione, di trattamento e stoccaggio un regime di riduzione degli adempimenti e  deroga da parte dell’autorità competente in particolari casi di deposito di rifiuti non pericolosi derivanti dalla prospezione e dalla ricerca di risorse minerali, di rifiuti inerti non pericolosi
Il principale soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni è l’operatore, definito come “l’imprenditore di miniere o cava, o il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava” o la diversa  persona  fisica  o  giuridica  incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di estrazione e le fasi operative e quelle successive alla chiusura”.

In sintesi l’operatore pianifica l’attività di gestione dei rifiuti di estrazione elaborando un piano di gestione dei rifiuti di estrazione, basandosi sulle migliori tecniche disponibili  ed considerando la salvaguardia ambientale sia nella progettazione che nella realizzazione, uso e manutenzione di tutte le strutture di deposito dei suddetti rifiuti

In caso di strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, l’operatore deve richiedere e ottenere all’autorità competente apposita autorizzazione. L’autorizzazione è subordinata alla prestazione all’autorità competente di adeguate garanzie finanziarie. Le strutture di deposito autorizzate sono soggette a controlli con cadenza almeno annuale. Sono previste sanzioni in caso di assenza di autorizzazione, maggiorata se la struttura è classificata di classe A, e per l’inosservanza delle condizioni e delle prescrizioni richiamate nell’autorizzazione rilasciata.

In caso di strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A l’operatore deve applicare le disposizioni per prevenire gli incidenti rilevanti disposte all’art. 6 (Individuazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A e adozione in tutte le fasi -progettazione, costruzione, funzionamento, manutenzione, chiusura - di tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti). Le misure previste per adempiere agli obblighi consistono in:

  • integrare del documento di sicurezza e salute redatto ai sensi dell’art. 6, c.1, del decreto n. 624 del 1996 che deve essere allegato in copia al Piano di gestione dei rifiuti da estrazione;

  • mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che attui il documento (in base alle informazioni riportate nell’allegato III- parte I);

  • nomina un Responsabile per la sicurezza incaricato dell’attuazione e sorveglianza periodica del  piano;

  • predisporre il Piano di emergenza interno da adottare all’interno dello stabilimento;

  • fornire le necessarie informazioni all’Autorità competente, contestualmente alla domanda di autorizzazioni della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, per la redazione di un Piano di emergenza esterno (contiene le misure da adottare al di fuori del sito in caso di incidente);in caso di incidente rilevante adottare le misure previste dal Piano di emergenza interno e la tempestiva comunicazione all’autorità competente.

    Viene previsto un regime transitorio che prevede in particolare per:

  • le strutture di deposito dei rifiuti con autorizzazione già rilasciata o in funzione al 1 maggio 2008 - è previsto  l’adeguamento entro il 1 maggio 2012;

  • la predisposizione del piano di emergenza interno la scadenza - è prevista entro un anno dalla data di entrata  in vigore del decreto;

  • la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all’art. 14 - l’operatore si conforma entro il 01.05. 2014.

Da quanto su descritto emerge, per i fanghi prodotti dalle lavorazioni di laboratorio che il loro destino non può essere il deposito in cava o aree limitrofe, in quanto dalle analisi effettuate questi sono classificati come rifiuti. Va da se che occorre dotare il laboratorio di un opportuno impianto per il trattamento di detti fanghi per la disidratazione e l’invio degli stessi presso aree autorizzate e contestualmente provvedere alla bonifica dell’area ove sono attualmente messi a dimora.

 

 

 

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