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Post N° 5

Post n°5 pubblicato il 11 Maggio 2008 da xxsirenettaxx


 

Pratiche commerciali da
considerare in ogni caso sleali

 

 

 

La Direttiva risponde ad ogni criterio di certezza legislativa,
lasciando sempre meno spazio interpretativo al legislatore nazionale, riguardo
la materia delle pratiche commerciali sleali da considerarsi tali. Con un elenco
a numero chiuso (Allegato I) la Direttiva stabilisce comunque quelle da ritenere
“pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali”.


Di quest’elenco fanno parte le pratiche commerciali ingannevoli come ad esempio:

 

  • l’esibizione da parte del professionista di un marchio di
    fiducia o di qualità senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;


  • false dichiarazioni sulla circostanza che il prodotto sarà
    disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a
    condizioni particolari per un periodo di tempo limitato in modo da ottenere
    una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità e del
    tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole;


  • presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge
    come una caratteristica propria dell’offerta fatta dal professionista;


  • affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la
    natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o
    della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;


  • affermazioni false che un prodotto abbia le capacità di
    curare malattie, disfunzioni o malformazioni;


  • la falsa impressione che i servizi post-vendita relativi a
    un prodotto siano disponibili in uno stato membro diverso da quello in cui è
    venduto il prodotto.

 

Nel concetto di pratiche commerciali aggressive vengono fatte
rientrare:

 

  • le visite presso l’abitazione del consumatore ignorando gli
    inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi;


  • le ripetute e sgradite sollecitazioni commerciali per
    telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di
    comunicazione a distanza;


  • inclusione di messaggi pubblicitari di esortazione diretta
    ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad
    acquistare loro i prodotti reclamizzati;


  • informazione esplicita del consumatore che se non acquista
    il prodotto o servizio sarà in pericolo il lavoro o la sussistenza del
    professionista;

  •  
    la falsa impressione che il consumatore abbia già vinto,
    vincerà o vincerà compiendo una determinata azione un premio o una vincita
    equivalente mentre in effetti ciò non corrisponde alla verità.

     


 

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