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SEGUE TESTO PROPOSTA DI RIFORMA


           2  PUBBLICISTI Modificato con le modalità esposte il sistema di accesso dei professionisti, resta da definire quello dei giornalisti-pubblicisti. Essi, come già specifica la legge, “svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se esercitano altre professioni o impieghi”.I pubblicisti costituiscono un prezioso patrimonio di saperi e competenze, e concorrono in modo sostanzioso all’informazione quotidiana e periodica, stampata e no. In particolare assicurano agli organi di informazione il contributo specialistico in numerosi campi del sapere e delle attività umane, campi che raramente possono essere coperti con competenza da professionisti del giornalismo. Oggi la via per l’accesso all’elenco dei pubblicisti è il riconoscimento di una attività continuativa nell’arco di almeno due anni. Nessuna prova di ingresso è richiesta. Nel nuovo ordinamento che si auspica, i giornalisti pubblicisti potrebbero mantenere i medesimi requisiti di accesso, con l’aggiunta però di corsi specifici di “cultura e norme che regolano il giornalismo”. A partire dalle regole deontologiche alle quali tutti – professionisti e pubblicisti – sono soggetti. Deve trattarsi di corsi regolari e consistenti, che terminino con  una prova conclusiva sulle materie studiate. Qualcosa di simile è accaduto, in conseguenza della legge 150/2000, per l’ammissione all’Ordine di coloro che già esercitavano attività di ufficio stampa negli uffici pubblici.Nell’ordinamento riformato, in ogni caso, molti di coloro che sono attualmente inseriti nell’elenco dei pubblicisti dovranno collocarsi invece in quello dei professionisti. Infatti è noto che il praticantato, secondo le regole oggi in vigore, può essere riconosciuto soltanto a chi presti la propria opera giornalistica in redazioni dove lavori un sufficiente numero di professionisti. Di fatto, in molte pubblicazioni a carattere periodico, in siti internet, uffici stampa, emittenti radio e anche tv, accade che nessuno degli addetti sia professionista. Questo impedisce che le persone che lavorano in tali organi di informazione possano accedere all’esame professionale, nonostante svolgano un’attività a tempo pieno e in forma esclusiva. Ne consegue che essi sono “pubblicisti di necessità”, parcheggiati in un elenco che non sarebbe il loro proprio, ma è finora l’unico che possa ospitarli in base alle norme fissate nella legge 69/1963.Per tutti loro sarebbe impensabile una applicazione retroattiva di requisiti e norme di accesso come quelle che si sono prospettate per i neo-professionisti. Dovrà rimanere, in ogni caso, nella disponibilità degli attuali pubblicisti la scelta di rimanervi senza il passaggio all'elenco dei professionisti: in particolare questa scelta sarà inevitabile in caso di non esclusività professionale. Si tratterà, comunque, di una situazione transitoria: a partire dall'adozione del nuovo metodo di accesso la distinzione tra professionista e pubblicista dovrà essere chiara e senza sovrapposizioni di ruoli.           3       TRANSIZIONE TRA VECCHIO E NUOVO ORDINAMENTO Il passaggio ad un nuovo sistema di accesso agli elenchi di professionisti e pubblicisti porrà inevitabilmente il problema di coloro che rischiano di essere penalizzati dal mutamento di regime. In particolare tutti quelli che non hanno conseguito una laurea, e tuttavia si trovano nella condizione, di diritto o di fatto, del praticante in condizione di diventare professionista.La questione non tocca i nuovi ingressi: stabilito che il percorso professionale è preceduto da una condizione minima di titolo di studio di grado superiore, i futuri giornalisti saranno in grado di adeguarsi per tempo.Rimarrà un certo numero di addetti al giornalismo, i quali  dovranno essere messi in condizione di accedere all’esame anche senza possedere una laurea. Dovrà essere previsto un periodo di transizione; si è ipotizzato che tale tempo possa essere di cinque anni. Può apparire eccessivamente lungo, ma c’è da considerare che il gruppo dei  “senza laurea” sarà comunque un bacino in esaurimento, una volta che sia entrato a regime il nuovo ordinamento. Sarebbe, in ogni caso, un tempo di transizione inferiore a quello cui sono sottoposti gli atenei universitari, dove il vecchio ordinamento delle lauree quadriennali è destinato a sopravvivere fin quando ci sarà anche un solo fuori corso iscritto all’Università prima della riforma.Per il periodo di transizione i titoli per accedere al percorso di ricongiungimento sono quelli della piattaforma votata all’unanimità dal consiglio nazionale il tre luglio 2002 e ripresa poi dalla bozza Siliquini. Nel percorso di ricongiungimento sono compresi prioritariamente i pubblicisti che svolgono attività giornalistica a tempo pieno.  4   REGOLE ELETTORALI PER LE CARICHE Uno dei punti in cui le norme stabilite 45 anni fa appaiono più bisognose di cambiamenti è quello delle modalità di elezione dei consiglieri nazionali. Varate in un’epoca in cui gli addetti al giornalismo erano poche centinaia, oggi hanno portato ad una cifra spropositata di consiglieri nazionali (con la certezza che la situazione peggiorerà ancora, se non si interviene).La norma oggi stabilisce che i consiglieri nazionali sono eletti in circoscrizioni regionali: ogni regione elegge almeno due consiglieri professionisti e uno pubblicista. In aggiunta, ogni 500 professionisti in più iscritti in quella regione (e, analogamente, ogni 1000 pubblicisti in più) si dà luogo ad un aumento di un consigliere da eleggere, sempre su base regionale.Il risultato è che, mentre negli anni ’60, all’esordio, i consiglieri nazionali erano 45, oggi superano la cifra di 130. Tutto ciò comporta oneri eccessivi, lungaggini, problemi anche di spazio. E anche estreme difficoltà nel deliberare, soprattutto in materie delicate che esigono sia tempestività che piene garanzie, come nel campo disciplinare (per il quale rimandiamo al punto successivo, con una proposta che dovrebbe migliorare le condizioni di operatività e accelerare i lavori). Una drastica riduzione del numero dei consiglieri nazionali è, quindi,  un obiettivo irrinunciabile della riforma.La soluzione ideale sarebbe che, a differenza di quanto accade oggi, non fosse il testo di legge, ma un regolamento a stabilire i meccanismi elettorali e la ripartizione dei consiglieri.Le formule da utilizzare possono essere varie, purché si ottenga un sostanziale riduzione del numero dei componenti il consiglio nazionale rispettando i criteri già contenuti nelle legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti del 1963.I pareri che la Commissione giuridica ha raccolto sono nettamente a favore di un numero chiuso, tenuto conto della rappresentatività.            Per i Consigli regionali dell’Ordine non appare invece necessaria alcuna modifica alla composizione, che non muta con il crescere del numero degli iscritti: in ogni regione il Consiglio territoriale è formato di 6 professionisti e 3 pubblicisti. Fisso anche il numero dei revisori dei conti. Il modello nella sostanza regge, e non appare utile introdurre modifiche che rendano la composizione una variabile in base agli iscritti (rischiando di ricreare a livello regionale il guaio che si è verificato al Nazionale). E’ invece necessario modificare sistemi di votazione e procedure, per adeguarli alle esigenze attuali e alla tecnologie disponibili. Si propone quindi di eleggere consiglieri regionali e nazionali, sempre in un’unica tornata, ma in un turno unico, con la facoltà di organizzazione di durata affidata agli ordini regionali. Il sistema del ballottaggio spreca risorse e riduce la partecipazione. Non si vede alcun sostanziale ostacolo a considerare eletti al primo turno (l’attuale seconda convocazione) coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti.Inoltre la norma non deve creare ostacoli nell’adozione di sistemi di voto più aggiornati (voto elettronico, televoto). Purché sia mantenuta la facoltà di partecipare anche con il voto cartaceo tradizionale.Si propone infine per i consigli regionali e nazionale un mandato di quattro anni per non più di tre volte consecutive.La carica di consigliere regionale o nazionale è incompatibile con altre cariche o incarichi negli organismi di categoria _ Fnsi, Inpgi, Casagit, Fondo complementare _ e di altri ordini e categorie professionali. Fa eccezione il ruolo  di membro del Cdr.     5   COMMISSIONE DEONTOLOGICA E PROCEDURA DISCIPLINARE   A rendere urgente una modifica delle procedure in campo disciplinare è l’esperienza passata e recente: il Consiglio nazionale funge da tribunale deontologico d’appello rispetto alle deliberazioni dei singoli Consigli regionali. Un collegio formato da più di 130 giudici non raggiunge quasi mai il plenum; rischia continuamente la dispersione e le lungaggini; procedendo a scrutinio segreto richiede tempi enormi anche per decisioni apparentemente semplici; è frequente che il lavoro si paralizzi perché viene meno il numero legale.  Con la riforma, in materia disciplinare si ipotizza:  a)     la competenza a livello regionale può rimanere in capo al Consiglio dell’Ordine. Essendo esso composto da 9 membri, non sembra emergere la necessità di trasferire ad una apposita sezione l’incarico per tali procedimenti. Resta da definire una questione: se sia necessario realizzare una “terzietà” del giudice disciplinare, distinguendo perciò la funzione inquirente da quella giudicante (in questo caso il collegio giudicante dovrebbe risultare ristretto rispetto al plenum del Consiglio). Potrebbe essere utile fissare termini di tempo sia per l’indagine preliminare che per la pronuncia del giudizio. b)     Diverso il caso a livello nazionale: per quanto ridotto, il numero dei consiglieri nazionali sarà comunque elevato, e ciò non favorisce un esame attento e rapido dei ricorsi.  c)      Si propone quindi di  istituire una Commissione Deontologica delegata in materia disciplinare (il modello è, grosso modo, quello del CSM). La Commissione, alla quale trasferire in massima parte il lavoro che oggi grava sul  Consiglio Nazionale, potrebbe essere composta da un numero limitato di membri, nominati dal Consiglio Nazionale con un meccanismo di “voto limitato” analogo a quello che oggi si adotta per la nomina delle commissioni. I componenti potrebbero essere, a titolo di esempio 9. Tutti continuerebbero a far parte del Consiglio Nazionale, il quale manterrebbe le attribuzioni previste dall’art. 20 della legge 69/1963; tuttavia, al punto d) dell’articolo 20 dovrebbe spogliarsi di alcune funzioni in materia di ricorsi disciplinari. L’ipotesi è che su avvertimento e censura la decisione della Commissione Deontologica sia definitiva, mentre su sospensione e radiazione sia necessario, dopo la pronuncia della Deontologica, il voto del plenum del CNOG, ma con procedure di voto semplificate. In sintesi: se la Commissione Deontologica si sarà espressa in modo unanime, il voto sia di ratifica: un intervento a favore, uno contro, e poi la deliberazione.  Solo in caso di deliberazione a maggioranza il dibattito potrà essere esteso. Le modalità precise di procedura, ovviamente, dovrebbero essere contenute non nella nuova legge, ma nel regolamento dei lavori del Consiglio.Su deliberazione del Consiglio nazionale potrebbe essere prevista la costituzione di una sottocommissione a termine di otto membri, guidata dal presidente della Commissione deontologica, al fine di accelerare la definizione dei procedimenti pendenti. d)      Per i ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e cancellazione dagli elenchi dell’albo e dal registro rimarrebbe la competenza del Consiglio Nazionale, che delibera dopo una istruttoria della Commissione Ricorsi (commissione che quindi rimarrebbe in vita, ma con competenze ridotte: iscrizioni all'albo e ricorsi elettorali). Si potrebbe in ogni modo sveltire l’iter. Per esempio: in caso di proposta unanime della Commissione, il Consiglio potrebbe procedere con modalità di ratifica (tempi abbreviati nell’eventuale dibattito: un intervento a favore, uno contro, e poi il voto palese). Se la Commissione si sarà espressa con i 4/5 di consensi, dibattito contingentato (in ipotesi, due minuti di intervento per Consigliere.). In caso di semplice maggioranza in Commissione, il Consiglio procederebbe secondo le modalità attuali. (Anche in questo caso valgono le considerazioni esposte sopra, cioè l’auspicio che le procedure  si possano definire nel regolamento del Consiglio). C’è tuttavia da valutare la proposta di affidare completamente alla Commissione Deontologica (magari adottando una denominazione diversa) anche le funzioni dell’attuale Commissione Ricorsi.  A favore di quest’ultima ipotesi due elementi: con la riforma dell’accesso il contenzioso sulle iscrizioni dovrebbe risultare, se non azzerato, certo molto ridotto; inoltre si eviterebbe di creare una commissione in più rispetto alle attuali. Contro, tuttavia, la considerazione che il lavoro da svolgere in materia di deontologia sarà molto, ed aggiungere anche i ricorsi non disciplinari potrebbe sovraccaricare la commissione.In ogni caso, si ritiene di dover mantenere la competenza piena del CNOG sui ricorsi in materia elettorale (previa istruttoria da parte della Commissione competente );  vale a dire che, anche in caso di proposta unanime, si procederebbe per delibera, senza limitazioni o contingentamenti del dibattito. GIURI’ PER LA CORRETTEZZA DELL’INFORMAZIONE Secondo la piattaforma votata all’unanimità dal consiglio nazionale il tre luglio 2002, va studiata, con l’ausilio di esperti di diritto, la creazione di un Giurì per la correttezza dell’informazione quale organo terzo chiamato a dirimere su richiesta degli interessati, conflitti tra giornalisti e cittadini che si ritengano danneggiati da notizie false.