Referendum regionali

Proposta di referendum numero due


QUESITO NUMERO DUE INCARICHI CONSULENZE E NOMINE ENTI STUMENTALI DELLA REGIONE ABROGAZIONE: Legge n. 16/73 e successive: n. 41/77, n. 37/2006, n. 18/2007, n. 27/2005,   Volete che sia abrogata la Legge 11 aprile1973, n° 16 titolata “Norme sul conferimento di incarichi di consulenza da parte del Consiglio regionale e della Giunta regionale”, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive; la Legge 11 agosto 1977, n° 41, titolata “Disciplina per le nomine di competenza della Regione e per il conferimento di incarichi”, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti: art. 1: limitatamente alle parole “e le designazioni”, e alle parole “a cariche e incarichi anche professionali” e alle parole “di norma”; art. 2, Comma 1, limitatamente alle parole “e le designazioni”, e alle parole “indicati dai gruppi consiliari”; art. 5, limitatamente alle parole: “o collegialmente”; la Legge 15 novembre 2006, n° 37, titolata “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 agosto 1977, n. 41: Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento degli incarichi.”, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, Comma 1, punto 1: “Ad esclusione di quelle di competenza del Presidente della Giunta Regionale, le nomine di competenza della Giunta Regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio sono effettuate su designazione dei Capigruppo. In assenza della designazione la nomina è nulla.”; la Legge 25 giugno 2007, n.18, titolata “Modifiche ed integrazioni all'art. 3 della L.R. 11 agosto 1977, n. 41 recante: “Disciplina per le nomine di competenza della regione per il conferimento degli incarichi” come sostituito dalla L.R. 15 novembre 2006, n. 37”, limitatamente alle seguenti parti: art.1, Comma 1, limitatamente alle parole: “1 bis: “Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le nomine di competenza della Giunta Regionale presso Enti, Aziende ed Organismi dipendenti che presuppongono l'instaurarsi di rapporti di lavoro.”;  la Legge Regionale 12 agosto 2005, n° 27, titolata “Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo”, nel testo risultante per effetto delle di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: “Al fine di realizzare compiutamente il riallineamento temporale”; art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: “salvo conferma nei successivi quarantacinque giorni”; art. 1, comma 3, limitatamente alle parole: “gli organi di direzione politica competenti provvedono“, e alle parole: “alla ricostituzione degli organi decaduti ai sensi del precedente comma, salva l'avvenuta conferma. Nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento dei successori”: art. 2, comma 1, limitatamente alle parole: “salvo conferma. Nei successivi quarantacinque giorni gli organi di direzione politica procedono alla ricostituzione degli stessi nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1”; art. 2, comma 2, limitatamente alle parole: “sulla base di criteri inerenti”; art. 2, comma 3, limitatamente alle parole: “Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge”?