Referendum regionali

Proposta di referendum numero tre


QUESITO NUMERO TRE  Scioglimento organi enti strumentali    Volete voi che siano abrogate la Legge 26 giugno 1997, n° 54, titolata “Ordinamento della organizzazione turistica regionale”, nel testo risultante per effetto di modificazioni, integrazioni ed interpretazioni autentiche successive, limitatamente alle seguenti parti: art. 10; art. 11; art. 12; art. 13; art. 14; art. 15; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19; art. 20; art. 25; la Legge 6 dicembre 1994, n° 91, titolata “Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390”, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti: art. 3; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art.11; art. 13; la Legge 21 luglio 1999, n° 44, titolata “Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica”, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti: art. 3; art. 4; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art. 12; art. 13; art. 14; art. 15; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19; art. 20; art. 21; art. 22; art. 23; art. 24; art. 25; art. 26; art. 27, Comma 1, nel testo letterale “e fino all'insediamento dei Consigli di amministrazione delle ATER” e nel testo letterale ”presso ciascun IACP”; art. 27, Comma 6, nel testo letterale “presso ciascun ATER” ed “entro il 31 ottobre 1999”; art. 27, Comma 8, nel testo letterale “d'intesa con le ATER”, e nel testo letterale “qualora necessario”; Art.28, limitatamente al titolo nel testo letterale “Primo avvio dell'ARET”, al Comma 1, nel testo letterale “dell'ARET” e al Comma 2, nel testo letterale “dell'ARET” e nel testo letterale “dall'insediamento del Consiglio di amministrazione”; la Legge 14 marzo 2000, n. 25, titolata “Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici” nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, Comma 1, lettera c) nel testo letterale “promuovere lo sviluppo della società dell'informazione della Regione Abruzzo”; art.2; art.3; art. 4; art. 7; art.8; art. 9; art.10; art.11; art.12; art.13; art.14; art.15; art.16; art.17; art.18; art.19; art. 20; art. 21; art. 22; art. 23; art. 24; art. 25; art. 26; art. 27; Art. 28; la Legge 22 Agosto 1994, n. 56, titolata “Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale”, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, Comma 1, limitatamente al testo letterale “Consorzi per le aree ed i”, Comma 2, nel testo letterale “I predetti Enti assumono la denominazione di «Consorzi per lo sviluppo industriale»”, Comma 4, nel testo letterale “I Consorzi costituiti hanno sede in Avezzano, Casoli (Sangro), L’Aquila, S. Giovanni Teatino (Val Pescara), Sulmona, Teramo e Vasto”, Comma 5, nel testo letterale “I Consorzi di cui ai commi precedenti hanno durata indefinita”, Comma 6, nel testo letterale “ai predetti Consorzi di sviluppo industriale” e nel testo letterale “secondo la ripartizione” e nel testo letterale “all’allegato A”, Comma 7, nel testo letterale “Ai sensi dell’art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, i Consorzi per lo sviluppo industriale sono enti pubblici economici ai quali, ai sensi dell’art. 2, comma 12 del decreto legge 20 maggio 93, n. 149, convertito in legge 19 luglio 93, n. 237, si applica la normativa generale in materia di Società per azione”; art. 8; art. 9; art. 11, Comma 1, nel testo letterale “dei Consorzi”; art. 11-bis; art.12; art. 13; art. 14; art. 16; art. 18; la Legge 3 ottobre 1978, n. 64, titolata “Programma del Settore Trasporti per il triennio 1978-1980”, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti: art.16; art. 17; art. 19; art. 21; art. 22; art. 24; art. 25; art. 26; art.27, Comma 1, nel testo letterale “ della graduale pubblicizzazione” e nel testo letterale “e della coesistenza di vettori pubblici e privati”; art. 28; art. 29, Comma 1, nel testo letterale “da rilevare”, e Comma 4, nel testo letterale “Ai membri della Commissione competono le indennità di cui alla legge regionale n. 35 del 10 agosto 1973 e successive modifiche”; art. 30; art. 32; art. 33; art. 34; art. 35; art. 36; art. 37, Comma 1, nel testo letterale “Agli adempimenti necessari per l'acquisto di cui alla lettera a) del precedente articolo provvede la Giunta Regionale sentita la Commissione Consiliare competente”; art. 38; art. 39; art. 40; art. 41; art. 42; art. 43; art. 44;art. 45; art. 46; art. 47; art. 48; art. 49; art. 50; art. 51; art. 52; art. 53; art. 54, Comma 1, lettera a), nel testo letterale “pubblici”; art. 55; art. 56; art. 57; art. 58; art. 59, Comma 1, nel testo letterale “Entro il 31 dicembre 1980”; art. 63, Comma 1, nel testo letterale “per il triennio 1978-1980”;art.64; art.65; art .66; art. 67; art. 68; art. 70; art.71; art.72; art.73; art.74; art.75; la Legge 16 settembre 1998, n. 76, titolata “Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all’impiego” nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti: art. 3; art. 4, comma 2, nel testo letterale “Istituisce un Ente strumentale denominato “Abruzzo-Lavoro”, di seguito individuato anche come “Agenzia”, con funzioni di assistenza tecnica alla Regione ed alle Province e di monitoraggio del Mercato del Lavoro”; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 23; la Legge 1 giugno 1996, n° 29, titolata “Istituzione dell’Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo” nel testo risultanta per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti: art. 1; art. 2; art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10. art. 11; art. 12; art. 13; art. 14; art. 15; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19; art. 20; art. 21; art. 22; art. 23; art. 24; art. 26 e art. 27; la Legge 10 marzo 1983, n. 11, titolata “Normativa in materia di bonifica”, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive; la Legge 7 giugno 1996, n. 36, titolata “Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica”, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti: art. 2; art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 10; art. 11; art. 12; art. 13; art. 14, Comma 1, nel testo letterale “Con l'istituzione dei nuovi consorzi di bonifica di cui al precedente art. 3“, nel testo letterale “con le procedure previste dalla presente legge”, nel testo letterale “per ciascuno dei Consorzi di Bonifica”, nel testo letterale “sino alla nomina dei commissari dei Consorzi di bonifica di cui al primo comma dell'art. 5”; art. 15; art. 17; la Legge 12 agosto 1998, n° 70, titolata “Provvedimenti per il risanamento dei consorzi di bonifica”, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive; la Legge 24 agosto 2001, n° 39, titolata “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10.03.1983, n. 11 recante: "Normativa in materia di bonifica" e alla L.R. 7.06.1996, n. 36 "Adeguamento funzionale riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica"; la Legge 22 agosto 1994, n. 56, titolata “Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale”, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive; la Legge 11 dicembre 1987, n. 87, titolata “Costituzione della FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell’economia abruzzese”, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive; la Legge 22 gennaio 1996, n. 7, titolata “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 dicembre 1987, n. 87: “Costituzione della FI.R.A. S.p.A.”?