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Post n°4 pubblicato il 06 Marzo 2008 da cittapervivere
 

   
Citta' Per VIVERE!










• Oct. 14, 2007 - Etica del giornalismo e titolaritŕ del diritto ad una corretta informazione, a valere anche in Abruzzo




Il cittadino č titolare del diritto ad una corretta informazione.
 
Nei confronti del pubblico (lettore-ascoltatore) la responsabilitŕ della correttezza dei messaggi č - ciascuno per la sua parte - delle categorie professionali delle comunicazioni di massa.



ETICA



LA CARTA INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Federazione della Stampa Italiana
Ordine dei Giornalisti
AssAP (Associazione italiana agenzie pubblicitĂ  a servizio completo)
AISSCOM (Associazione italiana studi di comunicazione)
ASSOREL (Associazione agenzie di relazioni pubbliche a servizio completo)
FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana)

OTEP (Associazione Italiana delle organizzazioni professionali di
tecnica pubblicitaria)
TP (Associazione italiana tecnici pubblicitari)


Il testo del protocollo d'intesa


Il
diritto-dovere ad una veritiera e libera informazione è principio
universale nel quale si riconoscono e al rispetto del quale si
impegnano le categorie professionali firmatarie del presente accordo.


Il  cittadino  è  titolare  del  diritto  ad  una  corretta informazione.


Nei
confronti del pubblico (lettore-ascoltatore) la responsabilitĂ  della
correttezza dei messaggi è - ciascuno per la sua parte - delle
categorie professionali delle comunicazioni di massa.


Primo dovere è di rendere sempre riconoscibile l'emittente del messaggio.

Il lettore o spettatore dovrĂ  essere sempre in grado di riconoscere
quali notizie, servizi od altre attivitĂ  redazionali sono
responsabilitĂ  della redazione o di singoli firmatari e quali invece
sono direttamente o liberamente espresse da altri.

Nel caso di
messaggi pubblicitari, dovrĂ  essere riconoscibile al lettore,
spettatore o ascoltatore, l'identitĂ  dell'emittente in favore del
quale viene trasmesso il messaggio, che può essere identificato come
impresa o ente o anche come singola marca o prodotto o servizio purché
chiaramente identificabile o riconoscibile.
DovrĂ  essere inoltre
riconoscibile al mezzo di informazione che ospita la pubblicitĂ 
(editore, emittente radiotelevisiva o altri) non solo l'identitĂ  di
chi per conto del committente realizza e diffonde i messaggi e acquista
tempo o spazio (agenzia di pubblicitĂ ) e di chi per conto del mezzo
vende tempo e spazio (concessionaria) ma anche sempre l'identitĂ  del
committente.

Nel caso delle relazioni pubbliche, dovrĂ  essere
nota al giornalista (o altro operatore culturale) che riceve
un'informazione non solo l'identitĂ  di chi la emette o trasmette
(agenzia di relazioni pubbliche o singolo professionista) ma anche
quella del committente (impresa, ente o gruppo di opinione) per conto
del quale l'informazione viene trasmessa.
In ogni caso la "firma" di ciascun messaggio deve essere chiara e trasparente.


Le organizzazioni firmatarie di questo accordo convengono quindi
sull'obbligo per i propri iscritti di rispettare la competenza,
l'autonomia e la specifica professionalitĂ  delle altre categorie; e
quindi di astenersi da iniziative che incrocino o confondano le
competenze di professioni diverse.
Al fine di una distinzione netta
di differenti forme di comunicazione di massa, e di una compiuta
autonomia di esse e delle professionalitĂ  specifiche, AssAP, Aisscom,
Assorel, Ferpi, FNSI, Ordine dei Giornalisti, Otep e TP concordano
sulle necessitĂ  di assicurare una piĂą diffusa conoscenza - sia da
parte degli appartenenti alle diverse categorie, sia da parte del
pubblico - delle norme e dei codici di comportamento che regolano i
settori del giornalismo, della pubblicitĂ  e delle relazioni pubbliche;
sulla valutazione che i principi ed i fini di tali norme e dei codici
di comportamento sono comuni; sulla constatazione che la piena
conoscenza e la compiuta applicazione di dette normative è strumento
adatto e sufficiente ad assicurare trasparenza e correttezza nella
comunicazione di massa, nel rispetto dei ruoli distinti delle diverse
categorie di operatori.


In forza dei principi enunciati, e in coerenza con le norme ed i codici
di comportamento vigenti per ciascuna delle categorie professionali
della comunicazione, si conviene quanto segue:
a)
Per l'attivitĂ  professionale non si dovrĂ  accettare, richiedere od
offrire (anche se con il consenso del datore di lavoro o committente)
compensi di alcun genere che possano confondere o sovrapporre i ruoli
professionali.
b) Le attivitĂ 
economiche, i beni (prodotti e servizi) e le opinioni di singoli enti e
gruppi possono essere soggetto di messaggio pubblicitario, di attivitĂ 
di relazioni pubbliche o di informazione giornalistica, senza alcuna
limitazione o censura né reciproco condizionamento, nel solo rispetto
delle leggi vigenti o delle norme di autodisciplina. Ma il "tipo" di
messaggio deve essere riconoscibile e la collocazione di messaggi di
natura diversa deve essere distinta.
c)
L'obbligo di correttezza è nei confronti di tutti i soggetti
(pubblico, mezzi, aziende o enti). Le organizzazioni sottoscriventi
riconoscono perciò la necessità della massima correttezza non solo
nei rapporti reciproci ma anche nei confronti dei rispettivi
committenti e porranno la massima attenzione alla veridicitĂ  delle
informazioni trasmesse. Ciò implica in particolare per la professione
giornalistica (in ragione della sua responsabilitĂ  "in proprio"
dell'informazione), la verifica preventiva di attendibilitĂ  e di
correttezza di quanto viene diffuso e la adeguata correzione di
informazioni che dopo la loro diffusione si rivelino non esatte,
specialmente quando tali notizie possano risultare ingiustamente lesive
o dannose per singole persone, enti o categorie.
d)
Gli associati delle organizzazioni firmatarie sono tenuti ad agire in
modo tale da non indurre i componenti di altre categorie professionali
a discostarsi alle norme di comportamento proprie di ciascuna.
Le
organizzazioni AssAP, Aisscom, Assorel, Ferpi, FNSI, Ordine dei
Giornalisti, Otep e TP, per dare efficacia a questo accordo,
stabiliscono di costituire un Comitato Permanente, formato da un
rappresentante per ciascuno degli organismi firmatari.

Il
Comitato si riunirĂ  in via ordinaria tre volte l'anno, e comunque in
tutte le occasioni in cui sia richiesto dall'insorgere di questioni,
comuni o reciproche, che ricadano nei temi oggetto del presente accordo
anche su richiesta di una singola organizzazione firmataria.
Il
Comitato potrĂ  ricevere segnalazioni o richieste da iscritti alle
singole organizzazioni o da esse trasmesse sulla base di esposti di
cittadini. Il Comitato, accertato che il caso rientri nelle materie
oggetto del presente accordo, potrĂ  decidere di sottoporlo agli organi
di vigilanza e autodisciplina delle singole categorie.
Il Comitato
avrĂ  soltanto potere di iniziativa nei confronti degli organi
giudicanti delle singole organizzazioni, ai quali soltanto rimarrĂ 
affidato - secondo le norme ed i regolamenti in vigore - il compito di
pronunciarsi nel merito dei singoli casi.



 


 
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