CALICI DI STELLE

ORA, PER LEGGE, NAVIGARE SUI SITI DI INCONTRI è GIà TRADIMENTO


Per violare l'obbligo di fedeltà è sufficente flirtare oppure occorre "agire"? Basta l'intenzione o ci vuole la consumazione? Secondo la Cassazione basta la prima: si può essere fedifraghi anche col pensiero. La strada è aperta, ai giudici di merito spetterà ora condividere o meno questo principio, e motivare la loro decisione in sentenza. I fatti. Una moglie scopre il marito che naviga su siti di incontri: si allontana da casa e chiede, oltre alla separazione, l'assegno di mantenimento. Il marito chiede invece che la colpa della separazione venga addebitata a lei per essersene andata via e averlo abbandonato senza ragione causando così la fine del matrimonio. Dopo la sentenza di primo grado, anche la Corte d'Appello ritiene giustificata la fuga della donna e conferma la condanna del marito a pagare 600 euro di mantenimento alla moglie. L'abbandono del tetto coniugale è ormai raramente causa di attribuzione della responsabilità per la fine del matrimonio. Questo perchè oggi la casa di residenza non identifica più il luogo di esercizio quotidiano della vita familiare, e perchè è sufficente che uno dei coniugi manifesti insofferenza per la vita coniugale e anticipi l'uscita di casa rispetto alla separazione in tribunale per non incorrere nell'addebito che fa perdere il diritto al mantenimento. Il repentino allontanamento senza giustificazione può invece causare qualche problema. Il tema interessante della sentenza è aver ritenuto il comportamento della moglie giustificato è: aver confermato il suo diritto ad allontanarsi non perchè il marito l'avesse tradita, ma perchè aveva cercato "storie" alternative sul web, senza neppure indagare se all'approccio virtuale fosse seguito quello fisico.