COMITATOSALUTEQUIETE

POTRETE INGANNARE TUTTI PER UN PO'. POTRETE INGANNARE QUALCUNO PER SEMPRE. MA NON POTRETE INGANNARE TUTTI PER SEMPRE. [ABRAMO LINCOLN]

Creato da comitatosalutequiete il 29/05/2008

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..sono anni che il comune ha in carico il nostro problema.....
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Allora, niente mobili Line Gianser ? Almeno finche'...
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il mio premio 10 e lode cpn per il tuo blog e per tutti i...
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alla solita ora. ciao
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« 04/12/2009CHIUSO PER VACANZE!! CI ... »

9/12/2009

Tre lunghi anni spesi a  incontrare i responsabili Arpa, Asl, Provincia e Comune, inviate innumerevoli richieste di documentazione ai vari enti, inviate puntualmente le segnalazioni ad ogni disturbo riscontrato, eseguiti da Arpa parecchi sopralluoghi, per arrivare alla conclusione ventilata più volte dal comitato all’inizio della nostra storia.

L’amministrazione comunale, a fronte della richiesta dell’azienda Line Gianser di ottenere l’autorizzazione all’emissioni in atmosfera attività in deroga art. 272 comma 3 del D.Lgs n. 152/2006, ha deciso quanto segue:

 

L'Amministrazione Comunale ha espresso il proprio parere

 

N E G A T I V O

all'adesione all'autorizzazione generale. Rimane ora

all'Amministrazione Provinciale di Como il compito di autorizzare con prescrizioni o non autorizzare l'adesione.

 

La Provincia (settore Ecologia e Ambiente) in questi giorni ha sospeso la richiesta in attesa di archiviazione della stessa non autorizzando l’adesione.

L’azienda potrà ripresentare in via ordinaria la richiesta con scadenza 31/3/2010, dopodichè se verrà archiviato il procedimento, risulterà essere

 

AZIENDA NON AUTORIZZATA

ai sensi dell’art. 279 D.Lgs 152/2006

 

Vigileremo come sempre!

**************************************************************************

Art. 279  - (sanzioni)

1. Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l’esercizio dell’impianto o dell’attività con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l’ordine di chiusura dell’impianto o di cessazione dell’attività é punito con la pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro. Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 269, comma 8, è punito con la pena dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda fino a milletrentadue euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato articolo 269, comma 8, è punito con la pena dell’ammenda fino a mille euro.

2. Chi, nell’esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dall’Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente ai sensi del presente titolo é punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a milletrentadue euro.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un’attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell’articolo 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell’articolo 272, comma i, é punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a milletrentadue euro.

4. Chi non comunica all’autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell’articolo 269, comma , é punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall’articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o dell’ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell’articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell’articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All’irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

 

 

 
 
 
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