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SCIOPERO


Da “OrizzonteScuola” Sciopero: procedure per il personale e modo corretto di informare le famiglie di Avv. Marco Barone   Il fatto chel'ARAN sia dovuta intervenire sulla questione informativa alle famiglie in caso di sciopero, ciò lascia intendere che probabilmente diverse omissioni sono emerse in tal senso da parte di alcune Istituzioni scolastiche. L'ARAN, con orientamento applicativo del settembre 2015, afferma che “ l’accordo, sottoscritto in attuazione della legge n. 146/90 e allegato al CCNLdel 26.05.1999, all’art. 2, commi 3 e 4 prevede espressamente che “In occasione di ogni sciopero, i capi d’istituto inviteranno informa scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istitutovaluteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie, nonché al provveditore agli studi. Dallacomunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d’istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l’eventuale sostituto. Pertanto, da quanto sopra esposto, si evince chiaramente che, in caso di sciopero,il dirigente scolastico valuterà, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, l’eventuale riduzione del servizio scolastico e comunicherà alle famiglie, entro i 5 giorni previsti, i prevedibili criteri organizzativi che saranno utilizzati per garantire il servizio stesso”. Dunque nessun margine di discrezionalità, tale adempimento è obbligatorio ed un mancato adempimento in tal senso è certamente passibile di attività antisindacale con le conseguenze ovvie del caso. Così come è chiaro il riferimento normativo come riportato dall'ARAN, ovvero non emerge alcuno bbligo per il personale della scuola di rendere comunicazione circa l'adesione allo sciopero, e tale dichiarazione, volontaria, qualora resa, dovrà unicamente riguardare l'adesione allo sciopero e non la non adesione allo stesso. Così come costituisce comportamento antisindacale, per la valenza oggettivamente intimidatoria, l'invio alle lavoratrici ed ai lavoratori che si sianoastenute/i dal lavoro per aver aderito ad uno sciopero, di una richiesta di giustificazioni ai sensi dell'art. 7 SL (Trib. Milano3/4/2002). L'ARAN, per quanto concerne le modalità di comunicazione dello sciopero, invece afferma che “ essendo una questione tipicamente gestionale, la stessa rientra nell’autonoma valutazione dell’amministrazione interessata che dovrà verificare la soluzione più opportuna, inbase alle proprie esigenze funzionali e organizzative, nonché alla strumentazione tecnica eventualmente a disposizione dell’istituto”. Con questo non significa che l'Istituzione scolastica potrà decidere se o meno inviare la comunicazione alle famiglie, ma, semplicemente, che sarà la singola scuola a decidere come provvedere per tale adempimento. Chiaramente le modalità di comunicazione potranno essere variegate, come le pec mail, anche se i tradizionali mezzi, quali il canonico foglio informativo o quaderno delle comunicazioni, sono strumenti preferibili da utilizzare in simili casi. In detto foglio informativo, che il genitore dovrà firmare e restituire per presa visione, si dovranno soprattutto riportare le possibili modalità organizzative adottate od adottabili dalla scuola, che possono andare dalla conferma del servizio scolastico fino alla interruzione totale dello stesso, passando per una tipica modalità intermedia che prevede la sospensione di alcuni servizi.