Docenti Inidonei e +

Legge 107


Da “OrizzonteScuola” Legge 107 (La Buona Scuola): formazione dei docenti diventa obbligatoria e va retribuita di Katjuscia Pitino   Allo stato attuale, secondo i dettami della Legge 107, la formazione dei docenti assumerà un carattere obbligatorio, permanente e strutturale, rientrando all’interno degli adempimenti della funzione docente; a stabilirlo è infatti il comma 124 dell’art.1 che definisce una condizione di perentorietà e di continuità sul tema della formazione in servizio. Il legislatore stabilisce in effetti al succitato comma una nuova ratio, che al momento sarebbe in contrasto con le norme negoziali, prima che sia adottato il Piano nazionale di formazione, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Stando così le cose la formazione in servizio si regola ancora sulle norme contrattuali vigenti e non può essere imposta che a certe condizioni. Formazione e aggiornamento: fonte normativa e negoziale Si tenga anzitutto presente che il comma 124 parla in esclusiva di “formazione in servizio” strettamente correlata, come già detto, agli adempimenti connessi alla funzione docente e che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80”. Al comma 12 dell’art.1 della Legge 107 è altresì specificato che il Piano dell’offerta formativa triennale dovrà contenere anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare. Della formazione in servizio troviamo traccia, sia nel CCNL 2007 sia nel Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, D.Lgs. n.297 del 1994. Partendo da quest’ultima fonte normativa si evince una netta distinzione tra la formazione propriamente detta e l’aggiornamento; la Sezione II del decreto, è dedicata non solo all’aggiornamento culturale del personale docente, l’articolo 282 indicando i criteri generali, qualifica infatti l’aggiornamento come un diritto-dovere fondamentale, inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca ed innovazione didattico-pedagogica. L’aggiornamento si autodefinirebbe, in via generale, come una ulteriore esplorazione professionale sulle conoscenze già acquisite; una ricerca-azione su campo, in vista di nuove sperimentazioni su ambiti inerenti la funzione docente che sconfinerebbe appunto nella formazione, cosicché sia il primo che la seconda si qualificherebbero alla stessa stregua come azioni interconnesse e interdipendenti per una migliore espletazione, in questo caso della funzione docente. Di tutt’altra natura è la formazione iniziale dei docenti neo-immessi in ruolo e ad oggi regolata nel D.M. n.850 del 27/10/2015. Nella fonte contrattuale, formazione e aggiornamento rientrano all’interno dell’art.29 comma 1 del CCNL 2007 come attività funzionali all’insegnamento, non essendo però fornita una quantificazione delle ore da destinare ai due istituti, lasciando così alle istituzioni scolastiche l’onere di definire dette attività, ma pur sempre ricadenti nel monte ore previsto per le attività funzionali. L’art.63 dello stesso contratto, apre il Capo VI dedicato alla formazione in servizio, considerata come “una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, più avanti si legge che “l’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. (…) per garantire le attività formative di cui al presente articolo l’Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie”. In parallelo, la formazione nel contratto viene anche affrontata nell’art.66 del CCNL 2007 che regolamenta il Piano annuale delle istituzioni scolastiche, affermando che “in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA (...).