Da “OrizzonteScuola” Supplenze pari o inferiori a 6 ore fase C: dovrebbero prima essere proposte ai docenti interni di redazione Vengono proposte in questi giorni le supplenze per coprire i posti della fase C rimasti vuoti. Si procede in mancanza di direttive nazionali, con USR che decidono procedure anche difforme, con date differenti di chiusura dei contratti. Ne abbiamo parlato in Supplenze su posti vuoti fase C: fino al 30 giugno o 31 agosto? Autonomia USR, precari subiscono e Supplenze su posti vuoti fase C. Guida con indicazioni Uffici Scolastici Poniamo l'accento anche su un altro aspetto: il conferimento degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore settimanali. Si fa presente infatti che non vengono meno in questa fase tutte le norme che regolano le procedure di reclutamento, e che sono state ricordate dal Miur nella annuale circolare del 10 agosto 2015. Pertanto, trattandosi di ore disponibli, chiamamole in organico di fatto, non esistendo ancora per quest'anno un vero e proprio organico di potenziamento, tali spezzoni dovrebbero prima essere proposti ai docenti interni (ai precari per il completamento, ai docenti di ruolo per arrivare a 24 ore). La procedura I dirigenti scolastici delle singole scuole in cui si verifica la disponibilità, che provvederanno ad attribuirli SECONDO QUESTO ORDINE (ai sensi del comma 4 dell'art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448): a) in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità; b) quindi a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità); c) poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità); d) infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia). Supplenze: come e a chi si assegnano gli spezzoni pari o inferiori le 6 ore
SUPPLENZE
Da “OrizzonteScuola” Supplenze pari o inferiori a 6 ore fase C: dovrebbero prima essere proposte ai docenti interni di redazione Vengono proposte in questi giorni le supplenze per coprire i posti della fase C rimasti vuoti. Si procede in mancanza di direttive nazionali, con USR che decidono procedure anche difforme, con date differenti di chiusura dei contratti. Ne abbiamo parlato in Supplenze su posti vuoti fase C: fino al 30 giugno o 31 agosto? Autonomia USR, precari subiscono e Supplenze su posti vuoti fase C. Guida con indicazioni Uffici Scolastici Poniamo l'accento anche su un altro aspetto: il conferimento degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore settimanali. Si fa presente infatti che non vengono meno in questa fase tutte le norme che regolano le procedure di reclutamento, e che sono state ricordate dal Miur nella annuale circolare del 10 agosto 2015. Pertanto, trattandosi di ore disponibli, chiamamole in organico di fatto, non esistendo ancora per quest'anno un vero e proprio organico di potenziamento, tali spezzoni dovrebbero prima essere proposti ai docenti interni (ai precari per il completamento, ai docenti di ruolo per arrivare a 24 ore). La procedura I dirigenti scolastici delle singole scuole in cui si verifica la disponibilità, che provvederanno ad attribuirli SECONDO QUESTO ORDINE (ai sensi del comma 4 dell'art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448): a) in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità; b) quindi a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità); c) poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità); d) infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia). Supplenze: come e a chi si assegnano gli spezzoni pari o inferiori le 6 ore