Docenti Inidonei e +

Quesiti referendari


Da "Cobas"I quesiti referendari proposti dai Cobas Scheda tecnica sui quesiti referendari Quesito n. 1) Chiamata nominativa del DS per incarichi triennali anche non rinnovabili. I comma da abrogare integralmente sono riportati di seguito con la sottolineatura . C. 18 : “Il dirigente scolastico individua i docenti da assegnare all’organico dell’autonomia con le modalità di cui ai comma da 79 a 83”. C.79: “A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017,  per  la  copertura dei  posti dell'istituzione  scolastica,  il  dirigente   scolastico propone gli  incarichi  ai  docenti  di  ruolo  assegnati  all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni  e  di sostegno, vacanti e disponibili, al fine  di  garantire  il  regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della  sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma  6,  della  legge  5  febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare  i  docenti  in classi di concorso diverse da quelle per  le  quali  sono  abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per  l'insegnamento  della disciplina e percorsi formativi e competenze  professionali  coerenti con gli insegnamenti da impartire e  purché  non  siano  disponibili nell'ambito  territoriale  docenti  abilitati  in  quelle  classi  di concorso.” C. 80:“Il dirigente scolastico formula  la  proposta  di  incarico  in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovato purché in  coerenza  con  il  piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere  svolti  colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri  adottati,  degli  incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate  attraverso  la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.” C. 81: “Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico e'  tenuto  a  dichiarare  l'assenza  di  cause  di  incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o  affinità,  entro  il secondo grado, con i docenti stessi.” C. 82: abrogazione solo parziale; vanno abrogate  le frasi sottolineate: “L'incarico  e'  assegnato  dal  dirigente  scolastico   e   si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute.  L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso  di  inerzia del dirigente scolastico.” Così resterebbe solo “ L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti”: si tratta di una fattispecie già presente nella legge vigente che verrebbe solo ampliata, in linea con quanto previsto dalla Corte sul carattere solo abrogativo del referendum . Per coerenza vanno abrogati anche i riferimenti “ai comma da 79 a 82” nel c. 109 lett. a) e lett. c) lasciando solo il riferimento al comma 82. Quesito n. 2 ) Premio di merito e Comitato di valutazione. I comma da abrogare integralmente  sono riportati di seguito con sottolineatura . C. 126: “Per la valorizzazione del  merito  del  personale  docente  è istituito presso il Ministero  dell'istruzione,  dell'università e della ricerca un apposito fondo, con  lo  stanziamento  di  euro  200 milioni  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  ripartito  a  livello territoriale e tra le istituzioni  scolastiche  in  proporzione  alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì  i  fattori  di complessità' delle istituzioni scolastiche e delle  aree  soggette  a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione,dell'università e della ricerca.”. Non abrogare lo stanziamento renderebbe contraddittoria la legge di risulta perché non sarebbe normato l’utilizzo di tali fondi. C. 127: “Il dirigente scolastico, sulla base  dei  criteri  individuati dal comitato per la  valutazione  dei  docenti,  istituito  ai  sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, come  sostituito  dal  comma  129  del  presente articolo, assegna annualmente al  personale  docente  una  somma  del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione” C.  128: “La somma di cui al comma 127, definita bonus, e'  destinata  a valorizzare  il  merito  del  personale  docente   di   ruolo   delle istituzioni scolastiche di  ogni  ordine  e  grado  e  ha  natura  di retribuzione accessoria”.   Per quanto riguarda il c.129 sul Comitato di valutazione è opportuno evitare l’abrogazione integrale perché negli ultimi tempi (sentenza n. 13 del 2012) la Corte si è espressa in modo più costante a favore della tesi del vuoto legislativo  creato dall’abrogazione referendaria limitando solo a casi eccezionali la tesi della reviviscenza (abrogazione dell’effetto abrogativo): in pratica abrogando integralmente il c. 127, che sostituisce l’art. 11 del TU, quest’ultimo non ritornerebbe in vigore, ma si creerebbe un vuoto legislativo che renderebbe non omogenea la norma di risulta, con conseguente inammissibilità del quesito. Invece, con l’abrogazione solo delle parole sottolineate la norma di risulta sarebbe omogenea: “Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in  corso alla data di entrata in vigore della presente  legge,  l'articolo  11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:  «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei  docenti).-  1.  Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi  o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  il  comitato   per   la valutazione dei docenti.   2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto  dal dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti  e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo  di  istruzione,scelti dal consiglio di istituto; c) un  componente  esterno  individuato  dall'ufficio  scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 3. Il comitato  individua  i  criteri  per  la  valorizzazione  dei docenti sulla base: a) della  qualità'  dell'insegnamento  e   del   contributo   al miglioramento dell'istituzione  scolastica,  nonché  del   successo formativo e scolastico degli studenti;  b)dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti  in relazione  al  potenziamento  delle competenze   degli   alunni   e dell'innovazione   didattica   e    metodologica,    nonché della collaborazione alla ricerca didattica,  alla  documentazione  e  alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento  organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 4. Il comitato esprime altresì il proprio parere  sul  superamento del periodo di formazione e di prova  per  il  personale  docente  ed educativo.  A  tal  fine  il  comitato  e'  composto  dal   dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma  2,  lettera a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate  le  funzioni  di tutor. 5. Il comitato valuta  il  servizio  di  cui  all'articolo  448  su richiesta   dell'interessato,   previa   relazione   del    dirigente scolastico; nel caso  di  valutazione  del  servizio  di  un  docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato  e  il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per  la riabilitazione  del personale docente, di cui all'articolo 501». In tal modo avremmo un comitato formato da soli docenti e integrato di volta in volta dal tutor del docente in anno di prova. Inoltre, si limiterebbe ad esprimere un parere sull’esito dell’anno di prova, ma non individuerebbe più i criteri per l’assegnazione del premio. Il c. 130 andrebbe abrogato integralmente per il rispetto dei criteri di chiarezza, univocità e  omogeneità:  “Al termine  del  triennio  2016-2018,  gli  uffici  scolastici regionali inviano al Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e della ricerca una relazione sui criteri  adottati  dalle  istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito  dei  docenti  ai  sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, come  sostituito  dal  comma  129  del  presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un  apposito  Comitato tecnico   scientifico   nominato   dal   Ministro    dell'istruzione, dell'università' e della  ricerca,  previo  confronto  con  le  parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee  guida per la valutazione del merito dei docenti a livello  nazionale.  Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, sulla  base  delle evidenze  che  emergono  dalle  relazioni  degli  uffici   scolastici regionali. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun  compenso, indennità', gettone di  presenza,  rimborso  di  spese  o  emolumento comunque denominato”. Quesito n. 3 - Alternanza scuola lavoro, Abrogazione dell’obbligo di almeno 440 ore nel triennio per gli studenti dei tecnici e professionali  e di almeno 200 ore per quelli dei licei. Abrogazione delle parti sottolineante del c. 33: “Al  fine  di  incrementare  le  opportunità  di  lavoro  e  le capacità di orientamento degli studenti, i  percorsi  di  alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.  77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una  durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del  percorso  di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva  di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni  del  primo  periodo  si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno  scolastico successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della presente legge. I percorsi di  alternanza  sono  inseriti  nei  piani triennali dell'offerta formativa.” Potrebbero rimanere in vigore gli altri comma sull’alternanza scuola lavoro (dal 34 al 43) perché integrativi del preesistente D. Lgs n. 77/ 2005 (Riforma  Moratti) e, quindi, non vi sarebbe contraddizione.  A cura dell’ Esecutivo nazionale Cobas scuola