Da "Cobas"I quesiti referendari proposti dai Cobas Scheda tecnica sui quesiti referendari Quesito n. 1) Chiamata nominativa del DS per incarichi triennali anche non rinnovabili. I comma da abrogare integralmente sono riportati di seguito con la sottolineatura . C. 18 : “Il dirigente scolastico individua i docenti da assegnare all’organico dell’autonomia con le modalità di cui ai comma da 79 a 83”. C.79: “A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.” C. 80:“Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.” C. 81: “Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico e' tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.” C. 82: abrogazione solo parziale; vanno abrogate le frasi sottolineate: “L'incarico e' assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.” Così resterebbe solo “ L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti”: si tratta di una fattispecie già presente nella legge vigente che verrebbe solo ampliata, in linea con quanto previsto dalla Corte sul carattere solo abrogativo del referendum . Per coerenza vanno abrogati anche i riferimenti “ai comma da 79 a 82” nel c. 109 lett. a) e lett. c) lasciando solo il riferimento al comma 82. Quesito n. 2 ) Premio di merito e Comitato di valutazione. I comma da abrogare integralmente sono riportati di seguito con sottolineatura . C. 126: “Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità' delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione,dell'università e della ricerca.”. Non abrogare lo stanziamento renderebbe contraddittoria la legge di risulta perché non sarebbe normato l’utilizzo di tali fondi. C. 127: “Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione” C. 128: “La somma di cui al comma 127, definita bonus, e' destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria”. Per quanto riguarda il c.129 sul Comitato di valutazione è opportuno evitare l’abrogazione integrale perché negli ultimi tempi (sentenza n. 13 del 2012) la Corte si è espressa in modo più costante a favore della tesi del vuoto legislativo creato dall’abrogazione referendaria limitando solo a casi eccezionali la tesi della reviviscenza (abrogazione dell’effetto abrogativo): in pratica abrogando integralmente il c. 127, che sostituisce l’art. 11 del TU, quest’ultimo non ritornerebbe in vigore, ma si creerebbe un vuoto legislativo che renderebbe non omogenea la norma di risulta, con conseguente inammissibilità del quesito. Invece, con l’abrogazione solo delle parole sottolineate la norma di risulta sarebbe omogenea: “Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti).- 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione,scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità' dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b)dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e' composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501». In tal modo avremmo un comitato formato da soli docenti e integrato di volta in volta dal tutor del docente in anno di prova. Inoltre, si limiterebbe ad esprimere un parere sull’esito dell’anno di prova, ma non individuerebbe più i criteri per l’assegnazione del premio. Il c. 130 andrebbe abrogato integralmente per il rispetto dei criteri di chiarezza, univocità e omogeneità: “Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità', gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato”. Quesito n. 3 - Alternanza scuola lavoro, Abrogazione dell’obbligo di almeno 440 ore nel triennio per gli studenti dei tecnici e professionali e di almeno 200 ore per quelli dei licei. Abrogazione delle parti sottolineante del c. 33: “Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.” Potrebbero rimanere in vigore gli altri comma sull’alternanza scuola lavoro (dal 34 al 43) perché integrativi del preesistente D. Lgs n. 77/ 2005 (Riforma Moratti) e, quindi, non vi sarebbe contraddizione. A cura dell’ Esecutivo nazionale Cobas scuola
Quesiti referendari
Da "Cobas"I quesiti referendari proposti dai Cobas Scheda tecnica sui quesiti referendari Quesito n. 1) Chiamata nominativa del DS per incarichi triennali anche non rinnovabili. I comma da abrogare integralmente sono riportati di seguito con la sottolineatura . C. 18 : “Il dirigente scolastico individua i docenti da assegnare all’organico dell’autonomia con le modalità di cui ai comma da 79 a 83”. C.79: “A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.” C. 80:“Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.” C. 81: “Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico e' tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.” C. 82: abrogazione solo parziale; vanno abrogate le frasi sottolineate: “L'incarico e' assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.” Così resterebbe solo “ L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti”: si tratta di una fattispecie già presente nella legge vigente che verrebbe solo ampliata, in linea con quanto previsto dalla Corte sul carattere solo abrogativo del referendum . Per coerenza vanno abrogati anche i riferimenti “ai comma da 79 a 82” nel c. 109 lett. a) e lett. c) lasciando solo il riferimento al comma 82. Quesito n. 2 ) Premio di merito e Comitato di valutazione. I comma da abrogare integralmente sono riportati di seguito con sottolineatura . C. 126: “Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità' delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione,dell'università e della ricerca.”. Non abrogare lo stanziamento renderebbe contraddittoria la legge di risulta perché non sarebbe normato l’utilizzo di tali fondi. C. 127: “Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione” C. 128: “La somma di cui al comma 127, definita bonus, e' destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria”. Per quanto riguarda il c.129 sul Comitato di valutazione è opportuno evitare l’abrogazione integrale perché negli ultimi tempi (sentenza n. 13 del 2012) la Corte si è espressa in modo più costante a favore della tesi del vuoto legislativo creato dall’abrogazione referendaria limitando solo a casi eccezionali la tesi della reviviscenza (abrogazione dell’effetto abrogativo): in pratica abrogando integralmente il c. 127, che sostituisce l’art. 11 del TU, quest’ultimo non ritornerebbe in vigore, ma si creerebbe un vuoto legislativo che renderebbe non omogenea la norma di risulta, con conseguente inammissibilità del quesito. Invece, con l’abrogazione solo delle parole sottolineate la norma di risulta sarebbe omogenea: “Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti).- 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione,scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità' dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b)dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e' composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501». In tal modo avremmo un comitato formato da soli docenti e integrato di volta in volta dal tutor del docente in anno di prova. Inoltre, si limiterebbe ad esprimere un parere sull’esito dell’anno di prova, ma non individuerebbe più i criteri per l’assegnazione del premio. Il c. 130 andrebbe abrogato integralmente per il rispetto dei criteri di chiarezza, univocità e omogeneità: “Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità', gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato”. Quesito n. 3 - Alternanza scuola lavoro, Abrogazione dell’obbligo di almeno 440 ore nel triennio per gli studenti dei tecnici e professionali e di almeno 200 ore per quelli dei licei. Abrogazione delle parti sottolineante del c. 33: “Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.” Potrebbero rimanere in vigore gli altri comma sull’alternanza scuola lavoro (dal 34 al 43) perché integrativi del preesistente D. Lgs n. 77/ 2005 (Riforma Moratti) e, quindi, non vi sarebbe contraddizione. A cura dell’ Esecutivo nazionale Cobas scuola