Il secondo criterio prevede l’inammissibilità dei quesiti su leggi costituzionali, ma anche su leggi ordinarie a speciale copertura costituzionale: per es. la Corte, con una giurisprudenza peraltro non costante, ha talvolta dichiarato inammissibili referendum su leggi elettorali che, se abrogate, avrebbero impedito fin quando non venivano ridisegnati i collegi l’esercizio di poteri costituzionali, quali lo scioglimento anticipato del Parlamento. Il terzo criterio riguarda il divieto di abrogare leggi ordinarie dal “contenuto costituzionalmente vincolato”, su cui non è esercitabile la discrezionalità politica e, quindi, neanche il referendum. Per es., la Corte ha dichiarato inammissibile un quesito sull’attività di patronato che ne eliminava anche il carattere gratuito e universale del servizio che è, invece, un contenuto costituzionale ineliminabile in base all’art. 38 Cost.. Al contrario ha dichiarato ammissibili fin qui tutti i referendum in tema di licenziamento individuali illegittimi (sia quelli liberisti che quelli che estendevano le garanzie) perché entrambi non abrogavano il contenuto costituzionalmente vincolato: una speciale protezione del lavoratore come contraente più debole. Mentre ha considerato oggetto di discrezionalità politica e, quindi, sottoponibile a referendum, la scelta della forma e dell’intensità della tutela, quindi la scelta tra la reintegra del lavoratore e il risarcimento del danno. Il quarto criterio attiene alle cinque materie esplicitamente considerate inammissibili dall’ art. 75 2° c. Cost, , tra cui, giova ricordare, vi sono anche “le leggi tributarie” e le “leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali”. Ma anche qui la Corte ha previsto un’ interpretazione non solo letterale, ma anche “logico – sistematica, per cui vanno sottratte al referendum anche quelle leggi che producono “effetti collegati” alle materie esplicitamente vietate. Per esempio, la Corte ha dichiarato inammissibile un referendum liberista che eliminava il vincolo dei 36 mesi massimi per i contrati a tempo determinato perché violava la relativa direttiva europea, che a sua volta era prevista come fonte del diritto dai Trattati dell’ Unione europea. La motivazione era che si trattava di materia collegata alle leggi di autorizzazione alla ratifica dei Trattati e, quindi, vietata dal 2° c. dell’art. 75 con un interpretazione decisamente estensiva (seppur condivisibile negli effetti politici). Per lo stesso motivo è plausibile che non si possa sottoporre a referendum il comma 131 della Legge 107 che prevede il limite massimo dei 36 mesi per i contratti di lavoro a tempo determinato per docenti e ata. Ci può chiedere anche se è possibile sottoporre a referendum le agevolazioni fiscali previste dalla 107, crediti di imposta per le erogazioni liberali a vantaggio delle scuole e possibilità usufruire di una detrazione di imposta del 19 % sino a 400 € per le spese per la frequenza delle scuole. I motivi politici dei quesiti sono facilmente intuibili: nel primo caso evitare la competizione tra le scuole per accaparrarsi le risorse economiche creando scuole più o meno ricche in base alla condizione economico sociali delle famiglie; nel secondo non potenziare e finanziare le scuole private, il cui finanziamento è tra l’altro esplicitamente vietato dall’ art.33 della Costituzione. Ma è altamente probabile che la Corte dichiari inammissibili tali quesiti perché si tratta di materia tributaria esplicitamente vietata dall’art. 75 Cost. Si potrebbe sostenere che la ratio legis del divieto costituzionale è evitare che i cittadini possano scegliere di abrogare degli obblighi fiscali perché si ritiene che voteranno facilmente si. Ma, in questo caso non si tratta di abrogare obblighi fiscali, ma agevolazioni e, quindi, non vi sarebbe motivo per precludere ai cittadini la libertà di scelta. Resta, però, un terreno impervio con alti rischi di inammissibilità. Infine, la sentenza n. 36 / 1997 ha previsto l’inammissibilità di quesiti che, in caso di vittoria dei si, producano una disciplina del tutto nuova perché violerebbe il carattere solo abrogativo del referendum previsto dall’art. 75 Cost. In pratica, se una legge prevede che “non è permesso cogliere i fiori” non si può proporre di abrogare la parola “non” perché la legge di risulta sarebbe del tutto nuova. Se, invece, la legge prevedesse che “non è permesso cogliere i fiori, salvo la domenica” si potrebbero abrogare le parole “non” e “salvo la domenica” perché la legge di risulta allargherebbe una facoltà già prevista dalla norma preesistente. In conclusione, è evidente che con un solo quesito referendario è impossibile abrogare tutta la legge 107 perché violerebbe i criteri di chiarezza, univocità e omogeneità, ma anche i divieti previsti dal secondo comma dell’art. 75. Inoltre, da un punto di vista politico sarebbe assurdo abrogare anche il c.d. piano straordinario di assunzioni. E, quindi, necessario ipotizzare diversi quesiti, selezionando le questioni politicamente più rilevanti in modo che, considerate unitariamente, diano un chiaro segnale politico di opposizione allo spirito della Buona scuola. Ma, la campagna referendaria deve riguardare anche i quesiti sul Jobs Act e sulle questioni ambientali, per cui il numero dei quesiti complessivi non deve essere eccessivo per evitare effetti respingenti e per i problemi concreti della raccolta delle firme. Si tratta di esigenze in parte contrapposte per cui ci è sembrato un buon punto di equilibrio limitare a tre i quesiti sulla scuola. 3) I quesiti referendari I primi due quesiti riguardano i due aspetti più significativi dei super poteri del preside – manager alla Marchionne: la chiamata nominativa del DS per incarichi triennali anche non rinnovabili e il premio di merito. La motivazione politica unitaria è evitare di dare al DS il potere di valutare la qualità dell’insegnamento e, quindi, limitare di fatto la libertà di insegnamento, il pluralismo delle idee e la stessa democrazia degli organi collegiali, perché i docenti sarebbero di fatto subordinati al DS. Per il primo quesito sono da abrogare integralmente: il c. 18 che prevede che “il dirigente scolastico individua i docenti da assegnare all’organico dell’autonomia con le modalità di cui ai comma da 79 a 83”; il c.79 che prevede la proposta di incarico del DS ai docenti collocati negli albi territoriali, la possibilità di presentare candidature e addirittura la possibilità di utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, con le immaginabili conseguenze sulla qualità dell’insegnamento; il c. 80 che prevede la formulazione della proposta di incarico di durata solo triennale, con la discrezionalità del DS dopo 3 anni sia di rinnovare che di non rinnovare, con l’unico vincolo generico della coerenza con il PTOF; vanno abrogati anche i riferimenti ai curriculum, alle esperienze e alle competenze professionali e la possibilità di colloqui, nonché la pubblicazione sui siti della scuola che poco tolgono al’assoluto potere di scelta del DS; il c. 81 che prevede la foglia di fico dell'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti familiari, che non si può lasciare in vigore per non rendere contraddittoria la norma di risulta. Il c. 82, invece, va abrogato solo parzialmente nella parte che prevede l’assegnazione dell’incarico da parte del DS, l’ accettazione del docente e le modalità residuali per chi non riceve proposte, in modo da lasciare in vigore solo: “l'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti”. Si tratta di una fattispecie già presente nella legge vigente che verrebbe solo ampliata, in linea con il quinto criterio della Corte. Per coerenza vanno abrogati nel c. 109 i riferimenti ai comma che si propone di abrogare integralmente. Il secondo quesito riguarda il premio di merito e il Comitato di valutazione. La motivazione è ancora la tutela della libertà di insegnamento, del pluralismo e della democrazia collegiale. Sono da abrogare integralmente: il c. 126, che prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro annui a partire dal 2016 per la “valorizzazione del merito del personale docente”; non abrogare lo stanziamento renderebbe contraddittoria la legge di risulta perché non sarebbe normato l’utilizzo di tali fondi; il centrale c. 127 che affida in modo esclusivo al DS il potere di decidere a chi assegnare il premio e la relativa quantificazione in base alla sua personale valutazione del merito, con il solo vincolo del rispetto dei criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti e dell’obbligo di motivazione; il c. 128 che limita ai docenti di ruolo la destinazione del bonus e ne sancisce la natura di retribuzione accessoria. Per quanto riguarda il c.129 sul Comitato di valutazione è opportuno evitare l’abrogazione integrale perché negli ultimi tempi (sentenza n. 13 del 2012) la Corte si è espressa in modo più costante a favore della tesi del vuoto legislativo creato dall’abrogazione referendaria limitando solo a casi eccezionali la tesi della reviviscenza (abrogazione dell’effetto abrogativo): in pratica abrogando integralmente il c. 127, che sostituisce l’art. 11 del TU, quest’ultimo non ritornerebbe in vigore, ma si creerebbe un vuoto legislativo che renderebbe non omogenea la norma di risulta, con conseguente inammissibilità del quesito. Quindi, per quel che riguarda la composizione, va abrogata la presenza dei rappresentanti dei genitori e, alle superiori, degli studenti, nonché dell’esperto esterno. Per quanto riguarda le competenze va abrogato il potere di individuare i criteri per l’assegnazione del bonus nell’ambito delle tre fattispecie previste dalla legge. Così resterebbe in vigore una norma di risulta che prevede un Comitato di valutazione di durata triennale, formato da tre docenti, di cui due individuati dal Collegio e uno dal Consiglio d’istituto, presieduto dal DS e integrato di volta in volta dal tutor del docente in prova. Le competenze residue del Comitato sarebbero quelle di esprimere il parere sul periodo di formazione e prova per i neo assunti, di valutazione del servizio in caso di richiesta del docente interessato e del giudizio di condotta meritevole del docente sanzionato che chiede la riabilitazione (si tratta di competenze già previste dal TU). Sarebbe una norma omogenea perché la composizione (solo docenti e DS) è in linea con le competenze, in cui non vi sarebbe più l’ individuazione dei criteri per l’assegnazione del premio, ma solo pareri e giudizi relativi alla valutazione. Per il rispetto dell’omogeneità della norma di risulta va abrogato integralmente il c. 130, che assegna agli USR il compito di elaborare al termine del triennio una relazione sui criteri adottati dalle scuole per il riconoscimento del merito, sulla cui base un apposito Comitato tecnico scientifico deve predisporre le linee guida a livello nazionale. Avevamo ipotizzato altri quesiti sui super poteri del DS come, per esempio, l’abrogazione del potere di valutare in modo esclusivo l’esito dell’anno di prova, ma non sarebbe ammissibile perché con l’abrogazione del c. 117 non tornerebbe in vigore la normativa precedente che assegnava al provveditore agli studi il potere di emanare o meno il decreto di conferma in ruolo, tenuto conto del parere del Comitato di valutazione. Presenta dubbi di ammissibilità anche un quesito relativo all’abrogazione del potere del DS di vincolare il Collegio nell’elaborazione del PTOF con il suo atto di indirizzo: infatti, in caso di abrogazione, non sarebbe assegnato a nessun organo il potere di deliberare l’atto di indirizzo perché non tornerebbe in vigore la norma che assegnava al Consiglio d’istituto tale potere. Si potrebbe sostenere che un atto di indirizzo non è indispensabile, ma è rischioso. Non vi dovrebbero essere problemi di ammissibilità per l’abrogazione integrale del c. 83 sulla facoltà del DS “di individuare fino al 10 % di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico”, per cui non sarebbero più in contrasto con la legge gli artt. 34 e 88 del CCNL, che prevedono la facoltà del DS di avvalersi della collaborazione di solo due unità del personale docente. Ritorneremmo così alla situazione pre 107: esclusi i due collaboratori scelti dal DS, tutte le altre designazioni di docenti devono essere deliberate dal collegio, ripristinando anche per questo aspetto la democrazia degli organi collegiali. Anche l’abrogazione del c. 85 che prevede la possibilità del DS di coprire le supplenze fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia, impiegando anche docenti di diverso ordine di scuola, per es docenti delle medie alla primaria con perfetta logica di tappabuchi. Con l’abrogazione ai docenti neo assunti sarebbe garantita pari dignità con gli altri, destinandoli solo alla realizzazione degli obiettivi didattici previsti dal c. 7 della L. 107. Soprattutto, i tanti precari che sono rimasti nelle graduatorie non sarebbero condannati alla disoccupazione. Ma, pur essendo convinti dell’importanza di questi due quesiti, riteniamo sia necessario rinunciarvi per dare spazio ai quesiti sui temi extra scuola. Il terzo quesito riguarda l’alternanza scuola lavoro, con riferimento esclusivo all’obbligo di almeno 440 ore nel triennio per gli studenti dei tecnici e professionali e di almeno 200 ore per quelli dei licei previsto dal c. 33, di cui resterebbe in vigore solo la frase finale: “i percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.” Potrebbero rimanere in vigore gli altri comma sull’alternanza scuola lavoro perché integrativi del preesistente D. Lgs n. 77/ 2005 (Riforma Moratti) e, quindi, non vi sarebbe contraddizione. Un’ ipotesi potrebbe essere quella di abrogare anche tali comma insieme al D. Lgs n. 77/2015 che istituì l’alternanza scuola lavoro, ma vi potrebbero essere problemi legati alla conseguente inattuazione della legge delega. Soprattutto un’ eliminazione totale dell’alternanza porrebbe problemi di consenso tra i votanti, mentre limitando l’abrogazione al solo c. 33 verrebbe meno l’assurda imposizione di un monte orario così impegnativo, lasciando alle scuole il potere di definire il quantum di ore. Si ridurrebbe anche il rischio della subordinazione degli obiettivi didattici e culturali della scuola pubblica agli interessi imprenditoriali. È chiaro che gli studenti devono essere in grado di inserirsi nel mondo del lavoro, ma forniti di strumenti cognitivi che li mettano in grado di capire in quale contesto si collocano, per chi si produce, per quali scopi, in quale modo. La formazione aziendale si caratterizza nel migliore dei casi per l’apprendimento rapido di nozioni o saper fare decontestualizzati, da smettere rapidamente per acquisire altri saperi e saper fare analoghi, come è tipico di una forza lavoro flessibile e precaria. Poi, nel peggiore e più diffuso dei casi, la formazione aziendale è lavoro gratuito (come già succede spesso con gli stage aziendali dei tecnici e dei professionali) o sottopagato come accade per la sperimentazione dell’apprendistato (gli apprendisti sono sotto inquadrati di due livelli). Fino ai 18 anni bisogna fare tutto il possibile per formare tutti gli studenti a scuola e solo dopo deve partire la formazione in azienda. La proposta di aderire alla campagna referendaria e l’elaborazione dei 3 quesiti sulla scuola è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea nazionale dei Cobas scuola tenuta a Firenze il 12 e 13 dicembre 2015. In particolare, rispetto alle obiezioni di chi ritiene che anche 3 quesiti scuola siano eccessivi va ribadito che i primi due (chiamata nominativa e incarichi triennali; premio di merito) sono fortemente unitari in termini politici perché attengono direttamente ai super poteri del preside manager, alla gerarchizzazione e aziendalizzazione della scuola pubblica. Il terzo quesito sull’alternanza scuola lavoro, oltre ad essere in linea con la difesa del modello di scuola previsto dalla Costituzione, è fortemente correlato con i quesiti sull’ abrogazione di parti significative del Jobs Act. Infine, i quesiti selezionati sembrano decisamente più significativi della proposta di abrogare la possibilità di scegliere le scuole a cui destinare le erogazioni liberali con il credito di imposta, perché, pur condividendo l’obiettivo di salvaguardare l’unitarietà del sistema d’istruzione, il numero di tali erogazioni sarà decisamente esiguo. Anche l’abrogazione della pubblicazione on line del curriculum degli studenti, seppur condivisibile negli obiettivi, sembra aver un peso politico minore nella struttura complessiva della legge 107. Rino Capasso
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Il secondo criterio prevede l’inammissibilità dei quesiti su leggi costituzionali, ma anche su leggi ordinarie a speciale copertura costituzionale: per es. la Corte, con una giurisprudenza peraltro non costante, ha talvolta dichiarato inammissibili referendum su leggi elettorali che, se abrogate, avrebbero impedito fin quando non venivano ridisegnati i collegi l’esercizio di poteri costituzionali, quali lo scioglimento anticipato del Parlamento. Il terzo criterio riguarda il divieto di abrogare leggi ordinarie dal “contenuto costituzionalmente vincolato”, su cui non è esercitabile la discrezionalità politica e, quindi, neanche il referendum. Per es., la Corte ha dichiarato inammissibile un quesito sull’attività di patronato che ne eliminava anche il carattere gratuito e universale del servizio che è, invece, un contenuto costituzionale ineliminabile in base all’art. 38 Cost.. Al contrario ha dichiarato ammissibili fin qui tutti i referendum in tema di licenziamento individuali illegittimi (sia quelli liberisti che quelli che estendevano le garanzie) perché entrambi non abrogavano il contenuto costituzionalmente vincolato: una speciale protezione del lavoratore come contraente più debole. Mentre ha considerato oggetto di discrezionalità politica e, quindi, sottoponibile a referendum, la scelta della forma e dell’intensità della tutela, quindi la scelta tra la reintegra del lavoratore e il risarcimento del danno. Il quarto criterio attiene alle cinque materie esplicitamente considerate inammissibili dall’ art. 75 2° c. Cost, , tra cui, giova ricordare, vi sono anche “le leggi tributarie” e le “leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali”. Ma anche qui la Corte ha previsto un’ interpretazione non solo letterale, ma anche “logico – sistematica, per cui vanno sottratte al referendum anche quelle leggi che producono “effetti collegati” alle materie esplicitamente vietate. Per esempio, la Corte ha dichiarato inammissibile un referendum liberista che eliminava il vincolo dei 36 mesi massimi per i contrati a tempo determinato perché violava la relativa direttiva europea, che a sua volta era prevista come fonte del diritto dai Trattati dell’ Unione europea. La motivazione era che si trattava di materia collegata alle leggi di autorizzazione alla ratifica dei Trattati e, quindi, vietata dal 2° c. dell’art. 75 con un interpretazione decisamente estensiva (seppur condivisibile negli effetti politici). Per lo stesso motivo è plausibile che non si possa sottoporre a referendum il comma 131 della Legge 107 che prevede il limite massimo dei 36 mesi per i contratti di lavoro a tempo determinato per docenti e ata. Ci può chiedere anche se è possibile sottoporre a referendum le agevolazioni fiscali previste dalla 107, crediti di imposta per le erogazioni liberali a vantaggio delle scuole e possibilità usufruire di una detrazione di imposta del 19 % sino a 400 € per le spese per la frequenza delle scuole. I motivi politici dei quesiti sono facilmente intuibili: nel primo caso evitare la competizione tra le scuole per accaparrarsi le risorse economiche creando scuole più o meno ricche in base alla condizione economico sociali delle famiglie; nel secondo non potenziare e finanziare le scuole private, il cui finanziamento è tra l’altro esplicitamente vietato dall’ art.33 della Costituzione. Ma è altamente probabile che la Corte dichiari inammissibili tali quesiti perché si tratta di materia tributaria esplicitamente vietata dall’art. 75 Cost. Si potrebbe sostenere che la ratio legis del divieto costituzionale è evitare che i cittadini possano scegliere di abrogare degli obblighi fiscali perché si ritiene che voteranno facilmente si. Ma, in questo caso non si tratta di abrogare obblighi fiscali, ma agevolazioni e, quindi, non vi sarebbe motivo per precludere ai cittadini la libertà di scelta. Resta, però, un terreno impervio con alti rischi di inammissibilità. Infine, la sentenza n. 36 / 1997 ha previsto l’inammissibilità di quesiti che, in caso di vittoria dei si, producano una disciplina del tutto nuova perché violerebbe il carattere solo abrogativo del referendum previsto dall’art. 75 Cost. In pratica, se una legge prevede che “non è permesso cogliere i fiori” non si può proporre di abrogare la parola “non” perché la legge di risulta sarebbe del tutto nuova. Se, invece, la legge prevedesse che “non è permesso cogliere i fiori, salvo la domenica” si potrebbero abrogare le parole “non” e “salvo la domenica” perché la legge di risulta allargherebbe una facoltà già prevista dalla norma preesistente. In conclusione, è evidente che con un solo quesito referendario è impossibile abrogare tutta la legge 107 perché violerebbe i criteri di chiarezza, univocità e omogeneità, ma anche i divieti previsti dal secondo comma dell’art. 75. Inoltre, da un punto di vista politico sarebbe assurdo abrogare anche il c.d. piano straordinario di assunzioni. E, quindi, necessario ipotizzare diversi quesiti, selezionando le questioni politicamente più rilevanti in modo che, considerate unitariamente, diano un chiaro segnale politico di opposizione allo spirito della Buona scuola. Ma, la campagna referendaria deve riguardare anche i quesiti sul Jobs Act e sulle questioni ambientali, per cui il numero dei quesiti complessivi non deve essere eccessivo per evitare effetti respingenti e per i problemi concreti della raccolta delle firme. Si tratta di esigenze in parte contrapposte per cui ci è sembrato un buon punto di equilibrio limitare a tre i quesiti sulla scuola. 3) I quesiti referendari I primi due quesiti riguardano i due aspetti più significativi dei super poteri del preside – manager alla Marchionne: la chiamata nominativa del DS per incarichi triennali anche non rinnovabili e il premio di merito. La motivazione politica unitaria è evitare di dare al DS il potere di valutare la qualità dell’insegnamento e, quindi, limitare di fatto la libertà di insegnamento, il pluralismo delle idee e la stessa democrazia degli organi collegiali, perché i docenti sarebbero di fatto subordinati al DS. Per il primo quesito sono da abrogare integralmente: il c. 18 che prevede che “il dirigente scolastico individua i docenti da assegnare all’organico dell’autonomia con le modalità di cui ai comma da 79 a 83”; il c.79 che prevede la proposta di incarico del DS ai docenti collocati negli albi territoriali, la possibilità di presentare candidature e addirittura la possibilità di utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, con le immaginabili conseguenze sulla qualità dell’insegnamento; il c. 80 che prevede la formulazione della proposta di incarico di durata solo triennale, con la discrezionalità del DS dopo 3 anni sia di rinnovare che di non rinnovare, con l’unico vincolo generico della coerenza con il PTOF; vanno abrogati anche i riferimenti ai curriculum, alle esperienze e alle competenze professionali e la possibilità di colloqui, nonché la pubblicazione sui siti della scuola che poco tolgono al’assoluto potere di scelta del DS; il c. 81 che prevede la foglia di fico dell'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti familiari, che non si può lasciare in vigore per non rendere contraddittoria la norma di risulta. Il c. 82, invece, va abrogato solo parzialmente nella parte che prevede l’assegnazione dell’incarico da parte del DS, l’ accettazione del docente e le modalità residuali per chi non riceve proposte, in modo da lasciare in vigore solo: “l'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti”. Si tratta di una fattispecie già presente nella legge vigente che verrebbe solo ampliata, in linea con il quinto criterio della Corte. Per coerenza vanno abrogati nel c. 109 i riferimenti ai comma che si propone di abrogare integralmente. Il secondo quesito riguarda il premio di merito e il Comitato di valutazione. La motivazione è ancora la tutela della libertà di insegnamento, del pluralismo e della democrazia collegiale. Sono da abrogare integralmente: il c. 126, che prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro annui a partire dal 2016 per la “valorizzazione del merito del personale docente”; non abrogare lo stanziamento renderebbe contraddittoria la legge di risulta perché non sarebbe normato l’utilizzo di tali fondi; il centrale c. 127 che affida in modo esclusivo al DS il potere di decidere a chi assegnare il premio e la relativa quantificazione in base alla sua personale valutazione del merito, con il solo vincolo del rispetto dei criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti e dell’obbligo di motivazione; il c. 128 che limita ai docenti di ruolo la destinazione del bonus e ne sancisce la natura di retribuzione accessoria. Per quanto riguarda il c.129 sul Comitato di valutazione è opportuno evitare l’abrogazione integrale perché negli ultimi tempi (sentenza n. 13 del 2012) la Corte si è espressa in modo più costante a favore della tesi del vuoto legislativo creato dall’abrogazione referendaria limitando solo a casi eccezionali la tesi della reviviscenza (abrogazione dell’effetto abrogativo): in pratica abrogando integralmente il c. 127, che sostituisce l’art. 11 del TU, quest’ultimo non ritornerebbe in vigore, ma si creerebbe un vuoto legislativo che renderebbe non omogenea la norma di risulta, con conseguente inammissibilità del quesito. Quindi, per quel che riguarda la composizione, va abrogata la presenza dei rappresentanti dei genitori e, alle superiori, degli studenti, nonché dell’esperto esterno. Per quanto riguarda le competenze va abrogato il potere di individuare i criteri per l’assegnazione del bonus nell’ambito delle tre fattispecie previste dalla legge. Così resterebbe in vigore una norma di risulta che prevede un Comitato di valutazione di durata triennale, formato da tre docenti, di cui due individuati dal Collegio e uno dal Consiglio d’istituto, presieduto dal DS e integrato di volta in volta dal tutor del docente in prova. Le competenze residue del Comitato sarebbero quelle di esprimere il parere sul periodo di formazione e prova per i neo assunti, di valutazione del servizio in caso di richiesta del docente interessato e del giudizio di condotta meritevole del docente sanzionato che chiede la riabilitazione (si tratta di competenze già previste dal TU). Sarebbe una norma omogenea perché la composizione (solo docenti e DS) è in linea con le competenze, in cui non vi sarebbe più l’ individuazione dei criteri per l’assegnazione del premio, ma solo pareri e giudizi relativi alla valutazione. Per il rispetto dell’omogeneità della norma di risulta va abrogato integralmente il c. 130, che assegna agli USR il compito di elaborare al termine del triennio una relazione sui criteri adottati dalle scuole per il riconoscimento del merito, sulla cui base un apposito Comitato tecnico scientifico deve predisporre le linee guida a livello nazionale. Avevamo ipotizzato altri quesiti sui super poteri del DS come, per esempio, l’abrogazione del potere di valutare in modo esclusivo l’esito dell’anno di prova, ma non sarebbe ammissibile perché con l’abrogazione del c. 117 non tornerebbe in vigore la normativa precedente che assegnava al provveditore agli studi il potere di emanare o meno il decreto di conferma in ruolo, tenuto conto del parere del Comitato di valutazione. Presenta dubbi di ammissibilità anche un quesito relativo all’abrogazione del potere del DS di vincolare il Collegio nell’elaborazione del PTOF con il suo atto di indirizzo: infatti, in caso di abrogazione, non sarebbe assegnato a nessun organo il potere di deliberare l’atto di indirizzo perché non tornerebbe in vigore la norma che assegnava al Consiglio d’istituto tale potere. Si potrebbe sostenere che un atto di indirizzo non è indispensabile, ma è rischioso. Non vi dovrebbero essere problemi di ammissibilità per l’abrogazione integrale del c. 83 sulla facoltà del DS “di individuare fino al 10 % di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico”, per cui non sarebbero più in contrasto con la legge gli artt. 34 e 88 del CCNL, che prevedono la facoltà del DS di avvalersi della collaborazione di solo due unità del personale docente. Ritorneremmo così alla situazione pre 107: esclusi i due collaboratori scelti dal DS, tutte le altre designazioni di docenti devono essere deliberate dal collegio, ripristinando anche per questo aspetto la democrazia degli organi collegiali. Anche l’abrogazione del c. 85 che prevede la possibilità del DS di coprire le supplenze fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia, impiegando anche docenti di diverso ordine di scuola, per es docenti delle medie alla primaria con perfetta logica di tappabuchi. Con l’abrogazione ai docenti neo assunti sarebbe garantita pari dignità con gli altri, destinandoli solo alla realizzazione degli obiettivi didattici previsti dal c. 7 della L. 107. Soprattutto, i tanti precari che sono rimasti nelle graduatorie non sarebbero condannati alla disoccupazione. Ma, pur essendo convinti dell’importanza di questi due quesiti, riteniamo sia necessario rinunciarvi per dare spazio ai quesiti sui temi extra scuola. Il terzo quesito riguarda l’alternanza scuola lavoro, con riferimento esclusivo all’obbligo di almeno 440 ore nel triennio per gli studenti dei tecnici e professionali e di almeno 200 ore per quelli dei licei previsto dal c. 33, di cui resterebbe in vigore solo la frase finale: “i percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.” Potrebbero rimanere in vigore gli altri comma sull’alternanza scuola lavoro perché integrativi del preesistente D. Lgs n. 77/ 2005 (Riforma Moratti) e, quindi, non vi sarebbe contraddizione. Un’ ipotesi potrebbe essere quella di abrogare anche tali comma insieme al D. Lgs n. 77/2015 che istituì l’alternanza scuola lavoro, ma vi potrebbero essere problemi legati alla conseguente inattuazione della legge delega. Soprattutto un’ eliminazione totale dell’alternanza porrebbe problemi di consenso tra i votanti, mentre limitando l’abrogazione al solo c. 33 verrebbe meno l’assurda imposizione di un monte orario così impegnativo, lasciando alle scuole il potere di definire il quantum di ore. Si ridurrebbe anche il rischio della subordinazione degli obiettivi didattici e culturali della scuola pubblica agli interessi imprenditoriali. È chiaro che gli studenti devono essere in grado di inserirsi nel mondo del lavoro, ma forniti di strumenti cognitivi che li mettano in grado di capire in quale contesto si collocano, per chi si produce, per quali scopi, in quale modo. La formazione aziendale si caratterizza nel migliore dei casi per l’apprendimento rapido di nozioni o saper fare decontestualizzati, da smettere rapidamente per acquisire altri saperi e saper fare analoghi, come è tipico di una forza lavoro flessibile e precaria. Poi, nel peggiore e più diffuso dei casi, la formazione aziendale è lavoro gratuito (come già succede spesso con gli stage aziendali dei tecnici e dei professionali) o sottopagato come accade per la sperimentazione dell’apprendistato (gli apprendisti sono sotto inquadrati di due livelli). Fino ai 18 anni bisogna fare tutto il possibile per formare tutti gli studenti a scuola e solo dopo deve partire la formazione in azienda. La proposta di aderire alla campagna referendaria e l’elaborazione dei 3 quesiti sulla scuola è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea nazionale dei Cobas scuola tenuta a Firenze il 12 e 13 dicembre 2015. In particolare, rispetto alle obiezioni di chi ritiene che anche 3 quesiti scuola siano eccessivi va ribadito che i primi due (chiamata nominativa e incarichi triennali; premio di merito) sono fortemente unitari in termini politici perché attengono direttamente ai super poteri del preside manager, alla gerarchizzazione e aziendalizzazione della scuola pubblica. Il terzo quesito sull’alternanza scuola lavoro, oltre ad essere in linea con la difesa del modello di scuola previsto dalla Costituzione, è fortemente correlato con i quesiti sull’ abrogazione di parti significative del Jobs Act. Infine, i quesiti selezionati sembrano decisamente più significativi della proposta di abrogare la possibilità di scegliere le scuole a cui destinare le erogazioni liberali con il credito di imposta, perché, pur condividendo l’obiettivo di salvaguardare l’unitarietà del sistema d’istruzione, il numero di tali erogazioni sarà decisamente esiguo. Anche l’abrogazione della pubblicazione on line del curriculum degli studenti, seppur condivisibile negli obiettivi, sembra aver un peso politico minore nella struttura complessiva della legge 107. Rino Capasso