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Da “OrizzonteScuola” Inps emana circolare, laurea e congedo parentale si riscattano insieme di redazione L'Inps ha emanato la Circolare 44 del 29 febbraio 2016 con la quale si dà seguito a quanto indicato dalla Legge di Stabilità appena approvata. Come noto, il comma 2 dell’art 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, prevedeva che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro (ora regolata dall’art.35, comma 5, del D.lgls.151/2001) non era cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea. Le due facoltà di riscatto erano alternative sicché, l’esercizio di una precludeva l’altra a prescindere, peraltro, da entità ed eventuali sovrapposizioni dei periodi riscattati. Per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, il venir meno del regime di alternatività e, dunque, la possibilità di esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente. Tra l’altro, la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento “a periodi” antecedenti al 1 gennaio 2016, nel senso che le istanze di riscatto presentate a decorrere dal 1 gennaio 2016, potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.   Per converso, il regime di incumulabilità/alternatività continua ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016, le quali ricadono sotto la normativa e le disposizioni amministrative sull’incumulabilità vigenti all’epoca.    Tuttavia, in relazione al generale principio di efficienza e di non  aggravio del procedimento amministrativo, le domande presentate prima dell’1.1.2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d’ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data. La circolare