Docenti Inidonei e +

INIDONEITA'


Da "Italia Oggi" Inidoneità, giallo sui numeri. Le procedure? Un guazzabuglio DI NICOLA MONDELLI Quello della inidoneità psicofisica all’esercizio della propria funzione o mansione è un fenomeno che nel mondo della scuola si registra soprattutto tra il personale docente. Sull’entità del fenomeno non si hanno dati aggiornati e ufficiali. Gli ultimi dati, rilevati dal ministero dell’istruzione l’11 maggio 2013 (3.565 docenti permanentemente inidonei all’esercizio della funzione ma idonei ad altri compiti, e 800 temporaneamente inidonei alla funzione ma idonei ad altri compiti), sono stati forniti, in data 7 luglio 2013, dal sottosegretario all’istruzione Gabriele Toccafondi alla VII commissione cultura della Camera. A tre anni dall’ultima rilevazione il numero complessivo dei docenti inidonei alla funzione ma idonei ad altri compiti non dovrebbe tuttavia essere molto cambiato sotto il profilo numerico. Potrebbero essere aumentati i docenti dichiarati temporaneamente inidonei ma diminuiti quelli dichiarati permanentemente inidonei, diminuzione quest’ultima dovuta, presumibilmente, ad una maggiore rigidità nel riconoscimento dell’inidoneità da parte delle commissioni mediche di verifica la cui composizione è stata integrata, in applicazione di una disposizione contenute nell’art. 15, comma 5, del decreto legge 104/2013, con un rappresentante del ministero dell’istruzione designato dal competente ufficio scolastico regionale. Questo dell’inidoneità a svolgere la funzione docente per motivi di salu- te rimane iter comunque complica- to per i diversi passaggi e operatori coinvolti. L’inidoneità psicofisica può essere permanente assoluta o relativa oppure temporanea. E’ assoluta nel caso in cui il docente si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e per- manente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. E’ relativa nel caso in cui, per le mede- sime cause, si trovi nell’impossibi- lità permanente di svolgere alcune o tutte le funzioni della qualifica di appartenenza. In quest’ultimo caso l’inidoneità può anche essere valutata temporanea. L’accertamento dell’inidonei- tà psicofisica è effettuata dalle commissioni mediche di verifica di cui al DPR 461/2001 e successive modifiche. Ai fini della dichiarazione di ini- doneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, il comma 5 dell’art. 15 del citato decreto legge 104/2013 dispone che le predette commissioni mediche siano integrate da un rappresentante del ministero dell’istruzione designato dall’ufficio scolastico regionale. L’iniziativa per l’avvio della procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica può essere attivata sia dal dirigente scolastico che dal docente. L’inidoneità a svolgere la funzione docente produce effetti giuridici, stipendiali e previdenziali diversi e seconda del tipo di inabilità accertata dalla commissione medica. L’inidoneità psicofisica permanente assoluta, quella cioè che impedisce al docente di svolgere qualsiasi attività lavorativa, comporta l’immediata cessazione dal servizio per dispensa con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, al trattamento pensionistico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio e alla indennità di buonuscita che dovrà essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio. Non comporta invece l’immediata cessazione dal servizio l’accertata inidoneità psicofisica permanente relativa, quella cioè che impedisce di esercitare la funzione docente ma non di svolgere altri compiti. Nella fattispecie continua a trovare applicazione quanto previsto dall’art.19, commi da 12 a 14 del decreto legge 98/2011 e cioè: assunzione, su istanza di parte, della qualifica di assistente amministrativi o assistente tecnico. In assenza di tale istanza o, nell’ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, scatta la mobilità intercompartimentale. Nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale e, comunque fino alla conclusione del corrente anno scolastico, il docente potrà essere utilizzato, nell’attuale sede di servizio, oltre che nelle mansioni attualmente previste dal contratto collettivo integrativo sottoscritto il 26 giugno 2008 (servizio di biblioteca e documentazione; organizzazione dei laboratori; supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi) anche per le iniziative relative all’attivazione di percorsi specifici per gli studenti maggiorenni esposti al rischio di abbandono scolastico o a percorsi finalizzati all’integrazione scolastica degli studenti stranieri o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto didattico. Il trattamento economico continua ad essere quello corrisposto al docente con contratto a tempo indeterminato, mentre l’orario di servizio è quello del personale Ata. La permanenza in servizio degli inidonei non produce alcun effetto ai fi ni dell’accesso al trattamento pensionistico che pertanto continua ad essere quello in vigore per tutto il personale scolastico....I giornalisti di"Italia Oggi" ci amano tantissimo, Non riescono a non pensare a noi e...scrivono...