Da Cobas Scuola Sardegna Sentenza Care/i,dopo la recente sentenza Sarda, del Tribunale di Lanusei (con la quale è stata annullata una sospensione dal servizio di un nostro collega COBAS nonchè RSU da parte del DS), anche a TERNI abbiamo ottenuto un'altra importante sentenza sulla competenza disciplinare dei dirigenti scolastici che spunta l'arma della ritorsione disciplinare, limitandola alla censura.Da tempo, infatti, il delirio autoritario caratterizza le pratiche di presidi-podestà che tentano di intimidire chi, tra i docenti e gli ATA, pratica e rivendica libertà di insegnamento e diritti nella scuola pubblica e contrasta le derive para aziendaliste ed il ritorno alla peggiore scuola classista.La vertenza riguardava Franco Coppoli, coordinatore dei COBAS di Terni (nonché il collega Silvano Moschetti la cui sentenza è stata affidata ad altra giudice trasferitasi poi, ma che è in dirittura di arrivo...) perchè entrambi si erano rifiutati di frequentare l'anno scorso i corsi di formazione per la sicurezza fuori dall'orario di lavoro, come invece previsto dalla normativa vigente.Dopo una denuncia penale da parte della dirigente scolastica (archiviata su richiesta della Procura per l'inconsistenza del fatto) alla fine dello scorso anno scolastico è stata disposta la sanzione di 10 giorni di sospensione cadauno (sempre da parte della dirigente scolastica), da "scontare" alla ripresa dell'a.s. a settembre 2016.I colleghi hanno, quindi, proceduto con l'avvocato Gabriella Caponi (con la quale abbiamo vinto diverse importanti vertenze) a chiedere la sospensiva del provvedimento disciplinare che il tribunale di Terni (due diversi giudici) hanno concesso a settembre con apposite ordinanze. E' di mercoledì 22 marzo 2017 (anche se notificata ieri) la sentenza della Giudice che, pur non entrando nel merito ha stabilito, come ormai sembra prassi condivisa da altre sentenze (richiamate nell'impianto) che le competenze disciplinari dei DS si debbano limitare alla sola censura.Un bel risultato contro questi personaggi dal provvedimento disciplinare facile, che può anche dare più forza alle nostre lotte scuola per scuola.In particolare la giudice Piantadosi dopo aver premesso che "appare, infatti, fondato il primo motivo di doglianza fatto valere dal ricorrente, relativo alla “incompetenza del Dirigente scolastico ad irrogare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio del personale docente”, analizza la normativa (il TU) e ribadisce che "Ai sensi della normativa da ultimo richiamata la competenza del dirigente scolastico è limitata, dunque, alle sanzioni di minore gravità per le infrazioni per le quali “è prevista” [al]l’irrogazione di una sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni", cioè la censura.Conclude "che il dirigente scolastico, al fine di ritenere o escludere la propria competenza, deve limitarsi a inquadrare la fattispecie in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista. Non è, invece, sostenibile che la competenza debba/possa essere determinata sulla base di una valutazione discrezionale, rimessa al responsabile della struttura, della gravità della violazione contestata e della sanzione in concreto irrogabile tra il minimo e il massimo previsti. Tale ultima interpretazione, oltre che contrastare con il chiaro disposto normativo, introduce una valutazione “caso per caso” in alcun modo prevista dall’ordinamento (cfr., in senso conforme, Tribunale Pavia, giudice del lavoro, sentenza n. 221/2016 pubblicata il 01/07/2016; Tribunale di Lodi, giudice del lavoro, sentenza n. 252/2015 del 3 novembre 2015; Corte di appello Torino, sezione lavoro, sentenza n. 1079/2013 del 16.10.2013). Orbene, nel caso di specie, dal provvedimento disciplinare impugnato risulta che le condotte addebitate al ricorrente sono state punite in quanto ritenute integranti “l’illecito disciplinare previsto e punito dall’articolo 494, co. 1, lett. a) del d. lgs. 297/1994”, ovvero “atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio”, per cui è prevista la sanzione della “sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese”. Ne discende che il dirigente scolastico che ha adottato la sanzione non era competente ad irrogarla, con conseguente illegittimità della stessa. Ogni altra questione resta assorbita" .Il MIUR viene anche condannato alle spese 2.100 € + 15% ecc.Purtroppo la sentenza non entra nel merito neanche di striscio "ogni altra questione resta assorbita" ma intanto portiamo a casa il risultato e a breve vedremo di entrare nello specifico in quanto proprio stamattina il collega Franco Coppoli ha ricevuto la contestazione di addebito dell'USR (dopo un'ulteriore denuncia penale della DS... - assolutamente diabolica nel perseverare...) per non aver frequentato, anche quest'anno, il corso di formazione sulla sicurezza fuori orario di lavoro... la lotta continua...Un saluto a tutt* - Nicola Giua
Cobas
Da Cobas Scuola Sardegna Sentenza Care/i,dopo la recente sentenza Sarda, del Tribunale di Lanusei (con la quale è stata annullata una sospensione dal servizio di un nostro collega COBAS nonchè RSU da parte del DS), anche a TERNI abbiamo ottenuto un'altra importante sentenza sulla competenza disciplinare dei dirigenti scolastici che spunta l'arma della ritorsione disciplinare, limitandola alla censura.Da tempo, infatti, il delirio autoritario caratterizza le pratiche di presidi-podestà che tentano di intimidire chi, tra i docenti e gli ATA, pratica e rivendica libertà di insegnamento e diritti nella scuola pubblica e contrasta le derive para aziendaliste ed il ritorno alla peggiore scuola classista.La vertenza riguardava Franco Coppoli, coordinatore dei COBAS di Terni (nonché il collega Silvano Moschetti la cui sentenza è stata affidata ad altra giudice trasferitasi poi, ma che è in dirittura di arrivo...) perchè entrambi si erano rifiutati di frequentare l'anno scorso i corsi di formazione per la sicurezza fuori dall'orario di lavoro, come invece previsto dalla normativa vigente.Dopo una denuncia penale da parte della dirigente scolastica (archiviata su richiesta della Procura per l'inconsistenza del fatto) alla fine dello scorso anno scolastico è stata disposta la sanzione di 10 giorni di sospensione cadauno (sempre da parte della dirigente scolastica), da "scontare" alla ripresa dell'a.s. a settembre 2016.I colleghi hanno, quindi, proceduto con l'avvocato Gabriella Caponi (con la quale abbiamo vinto diverse importanti vertenze) a chiedere la sospensiva del provvedimento disciplinare che il tribunale di Terni (due diversi giudici) hanno concesso a settembre con apposite ordinanze. E' di mercoledì 22 marzo 2017 (anche se notificata ieri) la sentenza della Giudice che, pur non entrando nel merito ha stabilito, come ormai sembra prassi condivisa da altre sentenze (richiamate nell'impianto) che le competenze disciplinari dei DS si debbano limitare alla sola censura.Un bel risultato contro questi personaggi dal provvedimento disciplinare facile, che può anche dare più forza alle nostre lotte scuola per scuola.In particolare la giudice Piantadosi dopo aver premesso che "appare, infatti, fondato il primo motivo di doglianza fatto valere dal ricorrente, relativo alla “incompetenza del Dirigente scolastico ad irrogare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio del personale docente”, analizza la normativa (il TU) e ribadisce che "Ai sensi della normativa da ultimo richiamata la competenza del dirigente scolastico è limitata, dunque, alle sanzioni di minore gravità per le infrazioni per le quali “è prevista” [al]l’irrogazione di una sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni", cioè la censura.Conclude "che il dirigente scolastico, al fine di ritenere o escludere la propria competenza, deve limitarsi a inquadrare la fattispecie in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista. Non è, invece, sostenibile che la competenza debba/possa essere determinata sulla base di una valutazione discrezionale, rimessa al responsabile della struttura, della gravità della violazione contestata e della sanzione in concreto irrogabile tra il minimo e il massimo previsti. Tale ultima interpretazione, oltre che contrastare con il chiaro disposto normativo, introduce una valutazione “caso per caso” in alcun modo prevista dall’ordinamento (cfr., in senso conforme, Tribunale Pavia, giudice del lavoro, sentenza n. 221/2016 pubblicata il 01/07/2016; Tribunale di Lodi, giudice del lavoro, sentenza n. 252/2015 del 3 novembre 2015; Corte di appello Torino, sezione lavoro, sentenza n. 1079/2013 del 16.10.2013). Orbene, nel caso di specie, dal provvedimento disciplinare impugnato risulta che le condotte addebitate al ricorrente sono state punite in quanto ritenute integranti “l’illecito disciplinare previsto e punito dall’articolo 494, co. 1, lett. a) del d. lgs. 297/1994”, ovvero “atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio”, per cui è prevista la sanzione della “sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese”. Ne discende che il dirigente scolastico che ha adottato la sanzione non era competente ad irrogarla, con conseguente illegittimità della stessa. Ogni altra questione resta assorbita" .Il MIUR viene anche condannato alle spese 2.100 € + 15% ecc.Purtroppo la sentenza non entra nel merito neanche di striscio "ogni altra questione resta assorbita" ma intanto portiamo a casa il risultato e a breve vedremo di entrare nello specifico in quanto proprio stamattina il collega Franco Coppoli ha ricevuto la contestazione di addebito dell'USR (dopo un'ulteriore denuncia penale della DS... - assolutamente diabolica nel perseverare...) per non aver frequentato, anche quest'anno, il corso di formazione sulla sicurezza fuori orario di lavoro... la lotta continua...Un saluto a tutt* - Nicola Giua