CORSARI D'ITALIA

Due chiacchiere sulle coppie di fatto


La convivenza scaturisce per il piu delle volte o per scelta o per necessità e altre volte ancora solo per prova.Quando avviene per scelta o per prova, essa cela uno status della maturità della coppia certamente nn cosi responsabile da esser parificato ad un matrimonio.Mentre in caso di necessità  rappresenterebbero un valido concetto se fosse confermato, nel tempo, da un unione matrimoniale che costituirebbe il giusto epilogo ad un unione di fatto temporanea.Al momento in Italia la convivenza non è disciplinata da specifiche norme perche il Legislatore ha inteso, nella Carta Costituzionale, determinare è fortificare il concetto di matrimonio come base solidaristica della società.Tant'è che il matrimonio ha dei diritti e doveri ben delineati,(vedi gli art. di legge) che colpiscono sia il singolo appartenete la coppia in materia di sanità, di mantenimento e di appartenenza della prole, quanto la prole stessa, perche la società dev'esser obbligatoriamente basata su vincoli certi e sicuri, quali quelli che scaturiscono da un matrimonio.La convivenza è comunque un rapporto dal quale non derivano diritti e doveri a livello giuridico, essa è stata regolamentata in maniera che possa incidere di fatto sulla gestione economica tra due coniugi separati o divorziati, l'esempio è dato nel perdere il diritto all'assegno di mantenimento da parte di chi conviva con una persona che possa provvedere al suo mantenimento.Se uno dei due partner ha bisogno di un intervento medico urgente e rischioso, l'altro non può autorizzarlo visto che non figura come parente, e nn può essere riconosciuto tale venendo a mancare il presupposto del vincolo del matrimonio dal quale sia in materia religiosa che in quella civile il vincolo stesso nasce e si consolida. Il convivente non può chiedere permessi di lavoro se il partner si ammala, perche nella leggerezza stessa del rapporto di convivenza il datore di lavoro nn ha la materialità della consistenza reale del rapporto, essendo esso facilmente scindibile.Il convivente che collabora all'impresa dell'altro non ha nessun diritto. Ma può premunirsi con un regolare contratto di società o di lavoro dipendente, ed esser quindi cautelato e regolamentato in base al diritto del lavoro o societario.Se la convivenza termina, il convivente in stato di bisogno non ha diritto a nessun sostegno economico da parte dell'altro, perche bisognerebbe prendere in considerazione ogni forma di unione, anche a livello di amicizia, il che porterebbe a problematiche pensionistiche e successorie immense. Se dalla convivenza sono nati dei figli e questi sono ancora minorenni nel caso in cui la convivenza cessi, l'affidamento è stabilito in base al criterio dell'interesse del minore. Se vi è disaccordo, l'affidamento è deciso dal tribunale per i minorenni. Anche dopo la cessazione della convivenza, il genitore ha l'obbligo di mantenere il figlio che conviva con l'altro partner.In caso di maltrattamenti di un convivente nei confronti dell'altro si configura il reato di maltrattamenti in famiglia Se uno dei conviventi sconta una pena detentiva, il partner ha lo stesso diritto a colloqui e permessi di un coniugeSe cessa la convivenza il proprietario o l'intestatario del contratto d'affitto ha diritto a restare nell'abitazione, salvo un diverso accordo tra le parti. Tuttavia non è lecito "cacciare" l'altro convivente e ogni contrasto dovrà essere risolto dal giudice Se uno dei due conviventi muore la proprietà di quest'ultimo spetta agli eredi legittimi del defunto, anche se è da considerare che il decuius ha il privilegio della " legittima" con la quale, se espresso nelle sue VOLONTA', può passare parte del suo patrimonio a chiunque egli decida. E con la semplice espressione testamentaria ( che ha il desiderio la volontà esplicita) decidere di lasciare che il proprio convivente abiti a tempo determinato e no nell'appartamento che era l'abitazione comune di entrambi.In ultima analisi la coppia di fatto, è una forma alterata del famoso Fidanzamento Ufficiale, che è ancora oggi un espressione di valore nelle famiglie, ma che a differenza di esso porta solo ad una locazione temporanea di due persone, che in base a propri principi ideologici molto leggeri, non intendono prendersi responsabilità nn solo verso la coppia stessa ma anche verso i terzi.Il matrimonio è un istituto costituito sul concetto di inscindibilità, e anche ove i giusti presupposti contemplati sia dal Legislatore che dalla Sacra Rota consentissero lo scioglimento dello stesso i tempi sono lunghi, differentemente dallo scioglimento di una coppia di fatto, quindi oltre a diritti doveri diversi abbiamo una tempistica differente, paragonare il matrimonio ad un unione di fatto è DISCRIMINAZIONE. La differenza basilare tra una coppia unita in matrimonio e una coppia di fatto è data proprio dalla solidità dell'unione, che riportata nel contesto della società, la prima offre una base di solidità, su cui o da cui partire per basi futere, mentre la seconda resta un unione che nn ha intrinseco il concetto di solidità temporale, volendo paragonare ad altre istituzioni le coppie di fatto,esse possono esser simili alle società a responsabilità limitata, che hanno come unica garanzia il valore delle quote espresse nel capitale sociale, quindi, limitatamente ad una leggera esposizione di responsabilità, ma che in campo commerciale esse lasciano perplessi tutto coloro i quali devono fornire a tali società mezzi materiali e prestazioni d'opera.