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DICO

Post n°10 pubblicato il 08 Febbraio 2007 da cs206

«Dico»: il testo varato dal governo
Le novità del provvedimento approvato dal CdM
Il provvedimento si pone l'obiettivo di tutelare i soggetti più deboli nella convivenza, superando così disparità e disuguaglianza tra cittadini.

Nel rispetto degli art. 2 e 3 della Costituzione, il disegno di legge chiarisce e precisa i diritti e i doveri delle persone, anche dello stesso sesso, che hanno dato vita a convivenze stabili, legate da vincoli affettivi, di solidarietà e reciproca assistenza; pertanto le uniche limitazioni sono riferite all’esistenza di vincoli matrimoniali, di parentela (in linea retta), affinità, adozione e simili. Viene inoltre escluso che la legge si applichi a chi coabiti in forza di un rapporto di lavoro.

I diritti riconosciuti e attribuiti dal disegno di legge, e i conseguenti doveri, discendono dalla situazione di convivenza provata mediante certificazione anagrafica, fatta salva la possibilità di provare il contrario.

Alcuni diritti – quali l’assistenza in caso di malattia o ricovero dell’altro convivente, la possibilità di prendere decisioni in materia di assistenza sanitaria o in caso di morte, la riduzione dell’imposizione fiscale in caso di successione testamentaria – sono immediatamente esercitabili; altri diritti – la possibilità di successione legittima, le agevolazioni in materia di lavoro o la possibilità di subentro nel contratto di locazione in caso di morte o di cessazione della convivenza – sono invece legati ad una durata minima, variamente determinata.
Chi già convive potrà, entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge, dimostrare che la sua convivenza è iniziata prima, per l’esercizio di quei diritti che presuppongono una durata minima (salvo quelli previdenziali, che comunque saranno definiti in sede di riordino complessivo del sistema).

Fra i doveri, in ambito di una situazione di assistenza e solidarietà materiale e morale, è espressamente previsto l’obbligo di prestare gli alimenti in favore del convivente che versi in stato di bisogno, al termine di una convivenza iniziata da almeno tre anni.

Nel rispetto dell’art. 29 della Costituzione e nella linea già tracciata dalla giurisprudenza costituzionale, il disegno di legge non prevede alcun nuovo istituto giuridico o strumento amministrativo che possa ledere i diritti della famiglia o prefigurare istituti paramatrimoniali.

Le coppie di fatto in Italia sono 564 mila (rilevazione al 2003), il 3,9% del totale delle coppie. Questo è l'unico dato, certificato dall'Istituto di statistica (i sondaggi risalgono agli anni 2002-2003) sull'ampiezza del fenomeno nel nostro Paese. Un fenomeno in crescita (dieci anni primi, '94-'95, erano l'1,8%, meno della metà). Di queste il 46,7% è costituito da coppie in cui almeno un componente ha già vissuto una esperienza matrimoniale conclusasi con una separazione o un divorzio. È formato da coppie di celibi e nubili il 47,2%. Le coppie di fatto sono soprattutto al Nord: rappresentano il 5,4% delle coppie nel Nord-Ovest e il 6,2% nel Nord-Est. Al Centro sono il 3,5% del totale. L'1,7% nel Sud e nelle Isole.

FIGLI: NON CAMBIA NULLA- Durante la conferenza stampa i ministri Bindi e Pollastrini hanno precisato che la legge non modifica in alcun modo la legislazione sui figli (riconoscimento, diritti legati alla maternità, adozioni eccetera).

LE NOVITA' - «Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta, adozione, affiliazione, tutela, curate o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti e delle facoltà stabiliti dalla presente legge».  La coppia che va a formarsi può essere anche composta da persone dello stesso sesso.
Ecco alcune esclusioni: non possono unirsi le persone che hanno rapporti di lavoro (per esempio un/a badante con l'assistito/a). Circa le false dichiarazioni, la legge prevede alcune pene: per una falsa dichiarazione di convenienza si rischia da uno a tre anni di carcere e una multa da 3 mila a 10 mila euro. Naturalmente non è possibile dichiarare unilateralmente la cosa, poichè la convivenza deve essere certificata da entrambi. La legge prevede che possano essere riconosciute retroattivamente le coppie in essere. «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle certificazioni».
La dichiarazione che le coppie di fatto faranno davanti all'ufficiale dell'anagrafe sarà «contestuale» e non «congiunta» come recitava il primo testo messo a punto da Barbara Pollastrini, nè «disgiunta» come proponeva Rosi Bindi. In buona sostanza, non è prevista esplicitamente, ma nemmeno negata alla radice, la possibilità che i conviventi possano recarsi insieme a registrare la propria unione: potranno farlo oppure no.

I DIRITTI - Ecco alcuni passaggi pratici della legge:

Malattia: «Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private regolano l'esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell'altro convivente».

Case popolari: le coppie potranno accedere alle liste regionali

Affitti: Sarà possibile subentrare nel contratto in caso di morte del partner.

Ricongiungimento: dopo tre anni di convivenza scatta il diritto ad avvicinarsi al partner in caso di trasferimeno in altra sede.

Eredità: Serviranno almeno 9 anni di convivenza (ma, come si è detto, è possibile anche una dichiarazione retroattiva) per far scattare il diritto alla successione. Dopo questo periodo «il convivente concorre alla successione legittima dell'altro convivente avendo diritto a un terzo dell'eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un quarto se due o più figli».

Gli alimenti: anche in questo caso il diritto scatta dopo un certo lasso di tempo, qui 3 anni. «Nell'ipotesi in cui uno dei due conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purchè perdurante da almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza». L'obbligo di versare gli alimenti, cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza registrata all'anagrafe.

Il ministro per le riforme Vannino Chiti : "La mia posizione sulle unioni di fatto è molto chiara ed è stata sempre la stessa": no a una legge sulle unioni di fatto". Il ministro della Giustizia Clemente Mastella sceglie la via del comunicato stampa per ribadire la propria contrarietà al ddl sulle Unioni approvato dal Cdm, riunione alla quale Mastella non ha partecipato. "Per noi - scrive il guardasigilli - la famiglia, come prevede la Costituzione, è solo quella fondata sul matrimonio. Ogni altra forma che in qualche modo possa surrettiziamente richiamarsi ad essa, mi trova decisamente contrario, con molta lealtà e serenità".

Giudizio sospeso da parte dei «teodem» della Margherita, Binetti, Baio e Bobba: «Aspettiamo di vedere e analizzare il testo del provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri. Però, comprendiamo il grande sforzo di mediazione che si è fatto».

Mastella va a Messa «Nonostante abbia registrato timidi progressi nelle successive versioni del provvedimento rimane un impianto su cui è netto il mio dissenso, per la ricerca evidente di forme e tutele, comunque imitative di quelle del matrimonio. Per questi motivi, che nulla hanno a che vedere con il mio sostegno e la mia fiducia al governo, ho deciso di non partecipare al Consiglio dei Ministri convocato per approvare il provvedimento sulle unioni di fatto». 


Vladimir Luxuria, «Hanno fatto sparire la dichiarazione congiunta. Si tratta di un compromesso al ribasso per noi inaccettabile».

Il leghista Calderoli «un cavallo di troia per arrivare alle nozze gay».

 
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