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Pradossi e sanità (IV): IRAP, finalmente riconosciute le ragioni dei MMG "organizzati"


La situazione è a dir poco paradossale e ben nota. Da quando sono partiti i ricorsi dei MMG contro l’IRAP si sono accumulate numerose sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali a favore dei medici convenzionati, con un’unica eccezione. I generalisti con personale dipendente, sia segretariale che infermieristico, sono assimilati ad un libero professionista con struttura organizzativa e quindi assoggettati al pagamento dell’IRAP a differenza dei colleghi che, al contrario, lavorano in solitudine ovvero senza alcun collaboratore. Le Commissioni tributarie in sostanza deduce dalla presenza di collaboratori che il medico ha altre attività professionali, di tipo specialistico in parallelo alla convenzione per la MG, dalle quali trae ulteriori cespiti anche in virtù di una specifica organizzazione professionale, provata proprio dalla presenza di personale dipendente. La condizione del MMG convenzionato non specialista e dotato di dipendenti è davvero paradossale poiché è la stessa convenzione nazionale che ha introdotto, da oltre 15 anni, gli incentivi per i collaboratori di studio, figure ormai necessarie per poter mantenere buoni standard qualitativi ed assistenziali. Per di più tale orientamento è stato ribadito ed enfatizzato a livello regionale da alcuni AIR, ad esempio quello lombardo, che hanno previsto ulteriori incentivi economici per l’assunzione di collaboratori amministrativi o infermieristici, a condizione che il generalista incrementi l’orario di lavoro minimo part-time previsto dall’ACN. In sostanza i MMG che forniscono agli assistiti un servizio più articolato e differenziato, facendosi carico quindi di oneri finanziari e normativi non irrilevanti correlati all’assunzione del personale, vengono penalizzati per via dell’obbligo di versamento dell’IRAP, per di più nel momento in cui contribuiscono all’incremento dell’occupazione.A ribaltare questa impostazione arriva finalmente la Sentenza n. 78/27/13, emessa dalla 27° sezione della Commissione tributaria della Lombarda, e depositata lo scorso 17 giugno. In essa i giudici affermano che il medico convenzionato per la MG è un «lavoratore parasubordinato pubblico» inserito, cioè, in un servizio sanitario collettivo, sfornito di una organizzazione autonoma e, quindi, non assoggettabile a Irap; da tale condizione deriva un diritto generalizzato al rimborso dell’ imposta impropriamente versata nei 4 anni precedenti,  per coloro che hanno effettuato il relativo ricorso. Secondo la Commissione regionale si configura l’esclusione dall'imposta e il diritto al rimborso dell'Irap qualora: a) i costi esposti in dichiarazione siano quelli necessari per dotarsi delle strumentazioni imposte al medico dal contratto di categoria;b) il reddito del contribuente sia predeterminato in ragione della fissazione di un massimale di pazienti assistibili, con la conseguenzache la capacità contributiva non aumenta in relazione a eventuali elementi organizzativi dello studio medico;c) il personale di segreteria retribuito non implica la sussistenza di autonoma organizzazione, trattandosi di un costo rimborsato dal Sevizio sanitario previsto dall'articolo 36 della Convenzione;d) che la peculiarità della prestazione richiesta al medico di medicina generale convenzionato, ne configura l'inserimento come «lavoratore parasubordinato pubblico» con impossibilità di delega.In presenza di tali condizioni scatta il diritto al rimborso richiesto dal ricorrente, con condanna alle spese a carico dell'ufficio finanziario.Di particolare rilievo sono il punto b e c, che confermano la peculiarità della medicina generale in quanto a dotazione di personale dipendente, specificatamente previsto dalla convenzione nazionale e regionale per coloro che svolgono esclusivamente la professione di MMG.