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Appropriatezza prescrittiva, ecco le pretazioni nel mirino del Governo


Il decreto ministeriale attuativo delle norme sull'appropriatezza prescrittiva, approvate all'inizio di agosto all'interno della Legge sugli Enti Locali, riguarderà 180 prestazioni di specialistica ambulatoriale, su oltre 1700 contenute nel dm 22 luglio 1996, per le quali vengono proposti due tipi di vincolo:1. CONDIZIONI DI EROGABILITA' - Definiscono limiti e modalità di erogazione. Indicano che l'erogazione della prestazione nell'ambito e a carico del SSN è limitata a specifiche categorie di destinatari, e/o per particolari finalità, condizioni o indicazioni cliniche.2. INDICAZIONI DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA - Definiscono i casi in cui la prestazione risulta prioritariamente utile e appropriata. Rappresentano indicazioni per aiutare il medico prescrittore nella prescrizione appropriata e forniscono alle Asl/Regioni elementi conoscitivi per governare ii sistema.Nello specifico i livelli di appropriatezza riguardano per quasi i 2/3 prestazioni diagnostiche o terapeutiche prettamente specialistiche, con l'esclusione delle relative visite di consulenza specialistica:⦁    ODONTOIATRIA: sono interessate 35 prestazioni su 180 (20% circa)⦁    GENETICA: Le prestazioni di genetica interessate sono 53/180 (30% circa) e riguardano esclusivamente gli specislisti del settore⦁    ALLERGOLOGIA: si prevede che alcuni test allergologici e le immunizzazioni (cosiddetti vaccini) siano prescritti solo a seguito di visita specialistica allergologica⦁    DIALISI. Le condizioni di erogabilità sono riservate alle metodiche dialitiche di base (domiciliari e ad assistenza limitata). Si tratta di 2 prestazioni.⦁    MEDICINA NUCLEARE. Si tratta di 4 prestazioni di interesse assolutamente specialistico (prescritte dallo specialista) per patologie gravi di tipo neoplastico.Le limitazioni prescrittive che coinvolgono la MG sono una sessantina e riguardano due tipologie di accertamenti clinici, il cui impatto pratico sull'attività ambulatoriale si potrà valutare sono quando verrà licenziato l'elenco dettagliato, con le relative indicazioni circa i vincoli prescrittivi.⦁    LABORATORIO. Il provvedimento comprende:1. alcune prestazioni di basso costo (il cui importo spesso è già coperto dall'assistito non esente col ticket) per le quali vengono descritte condizioni di erogabilità  (non si possono prescrivere per generici "follow-up" ma solo in base a precise indicazioni cliniche). In particolare il dm prevede che "in assenza di qualsiasi fattore di rischio" (familiarità, ipertensione, obesità, diabete, cardiopatie, iperlipemie ecc) il colesterolo ed i trigliceridi siano ripetuti ogni 5 anni2. prestazioni specifiche per la diagnosi ed il monitoraggio di specifiche patologie (es test del sudore per la fibrosi cistica)⦁    TAC E RMN. Si tratta di prestazioni di costo medio/elevato, per le quali si indicano puntualmente le condizioni di erogabilità appropriate, comprensive di un punteggio (da O a 10) che indica il livello di appropriatezza valutata in base alla documenta-zione scientifica nazionale e internazionale; l'appropriatezza risulta crescente col crescere del valore (0 = appropriatezza minima; 10 = appropriatezza massima). Il provvedimento riguarda esclusivamente TAC e RMN degli arti e la RMN della colonna "con mezzo di contrasto"per un totale di 9 prestazioni; alla loro individuazione hanno contribuito esponenti di rilievo della disciplina (già nel 2008 ha lavorato un gruppo di esperti con il coordinamento del Prof Simonetti) Si ritiene che la prescrizione di tali prestazioni secondo i livelli di appropriatezza proposti possa contribuire anche a ridurre le liste di attesa.