DIRITTO PRIVATO

Domande e risposte ( seconda settimana ) 1° parte


Come si presentano le norme giuridiche? Quali sono gli elementi che le caratterizzano? Il doppio significato della parola diritto. a. Quando lo si impiega in senso oggettivo?                 Con diritto in senso oggettivo indicano le norme, generali e astratte,  che regolano i rapporti tra i soggetti di una data comunità, imponendo loro di assumere dati comportamenti, obblighi e divieti, cioè doveri.b. Cosa si vuole indicare quando lo si impiega in senso soggettivo?Con il diritto in senso soggettivo si indica l’interesse che il diritto oggettivo è chiamato a proteggere. Possiamo descriverlo come la pretesa di un soggetto ad esigere da un altro soggetto l’osservanza di un dovere imposto da una norma, nell’interesse del primo.        Descrivere i fatti giuridici e differenziarli dagli atti giuridici.I fatti giuridici, in generale, sono definiti come ogni accadimento determinato dalla natura o dall’uomo e che al suo verificarsi l’ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico. Un fatto naturale, del tutto indipendente dall’opera dell’uomo, può essere un fatto giuridico con un effetto costitutivo, modificativo o estintivo di rapporti giuridici. I fatti giuridici possono, anche, essere fatti umani e  produrre effetti solo in quanto fatti volontari e consapevoli dell’uomo,  indipendentemente che il soggetto abbia voluto o no gli effetti giuridici, sul solo presupposto che questi goda della capacità naturale di intendere e di volere (art. 2047 c.c.).  Nell’ambito degli atti leciti distinguiamo gli atti giuridici, sottocategoria dei fatti giuridici, perché essi possano produrre effetti non basta, come per i fatti giuridici, la capacità di intendere e di volere, ma occorre anche la legale capacità di agire Descrivere il rapporto giuridico.        Il negozio giuridico consiste in una dichiarazione di volontà con la quale si indicano gli scopi che si intendono raggiungere e alla quale l’ordinamento giuridico collega effetti giuridici in conformità ai risultati prefissati, a seconda del numero delle parti possono essere unilaterali, bilaterali, plurilaterali; il contratto è un negozio giuridico che intercorre fra due(matrimonio, contratti bilaterali) o più parti (contratti di società, di associazione).Definire il rapporto obbligatorio.Si definisce obbligazione il rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto ad effettuare una prestazione economicamente valutabile per soddisfare un interesse, anche non patrimoniale, di un altro soggetto (creditore). Il rapporto giuridico fra creditore e debitore è detto rapporto obbligatorio.Sono elemento del rapporto obbligatorio: il debito, l’obbligo che grava su di un soggetto al fine di soddisfare l’interesse di un altro soggetto (creditore); il credito, il diritto che ha il soggetto attivo del rapporto di ottenere la prestazione del debitore; la prestazione, ciò che il debitore è tenuto a fare per soddisfare l’interesse del creditore.In cosa si differenzia il rapporto contrattuale(art. 1421 c.c.).