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DEBITI DI VALUTA: Sono obbligazioni pecuniarie o debiti di valuta quelle che hanno per oggetto la consegna di una data quantità di denaro. Esse si adempiono con moneta avente corso legale nello stato al momento del pagamento. E’ fondamentale, in materia di debiti di valuta, il principio nominalistico (la moneta è presa in considerazione per il suo valore nominale, non per il suo potere di acquisto). Esistono nella pratica diverse clausole contrattuali con le quali il creditore si tutela contro il rischio di svalutazione monetaria (numeri indici, istat, oro, valuta pregiata, merci. Ritenute significative e di riferimento nel più generale livello dei prezzi). E’ un debito di valuta l’obbligazione di pagare il prezzo di una cosa acquistata o quella di retribuire la prestazione di un dipendente; qui il denaro è considerato come bene, è il mezzo di scambio.
DEBITI DI VALORE: ricorrono quando una somma di denaro è dovuta non come bene a sé, ma come valore di un altro bene. E’ debito di valore l’obbligazione di risarcire il danno, ad esempio il danno da fatto illecito. Il debitore adempie, anche in questo caso, con la consegna di una somma di denaro così facendo il debito di valore (risarcimento) si trasforma in debito di valuta (moneta). Se la sentenza viene pronunciata oggi, su un danno causato 10 anni fa, il giudice liquiderà una somma pari al valore odierno.
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