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Le progressioni economiche nel comparto sanità dopo le riforme del pubblico impiego Avv.Maurizio Danza

Post n°1 pubblicato il 28 Gennaio 2013 da avdanza
 

La problematica dei passaggi di fascia-economici nel comparto Sanità,va affrontata alla luce dei  mutamenti legislativi intervenuti negli ultimi anni in riferimento alle progressioni sia giuridiche che economiche. In particolare detti interventi legislativi, rappresentati dal decreto Brunetta e dal D.l. n.78/2010 convertito nella L.n.122 /2010, hanno operato da una parte, una rivisitazione degli aspetti giuridici,dall'altra, un congelamento degli effetti economici delle progressioni sia verticali che orizzontali .Per quanto concerne l'istituto delle progressioni economiche nel Comparto sanità, la sua struttura fondamentale va rinvenuta innanzitutto nel CCNL per il quadriennio giuridico 1998-2001 del 7 aprile 1999. A ben vedere infatti la sua disciplina è evincibile in primo luogo, nelle norme relative alla" classificazione del personale",con particolare riferimento all'art 17 che stabilisce "criteri e procedure per i passaggi all'interno di ciascuna categoria", detta norma rinvia, quanto a criteri di selezione, procedure e modalità di svolgimento, alla disciplina regolamentare che le singole aziende o enti dovranno preventivamente individuare con propri atti regolamentari ( cfr. art.17 c.4). La successiva disposizione dell' art.30,al co.1 lett b, stabilisce altresì che" nel periodo di permanenza del dipendente nella propria categoria,lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione dopo il trattamento economico iniziale, di altre quattro fasce retributive". Norma di particolare rilievo è poi l'art.35 sempre del CCNL 1998-2001 che, nel rinviare, nel co.1 la disciplina delle progressioni orizzontali, alla competenza della contrattazione integrativa sulle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 39 , fissa invece i" criteri per la progressione economica orizzontale",da integrare in sede di contrattazione integrativa distingue tra: passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva, previa valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale ( cfr. lett a ); passaggi all'ultima fascia di ciascuna categoria, previa valutazione selettiva basata sugli elementi di cui al precedente punto a), utilizzati anche disgiuntamente( cfr. lett. b). Detti passaggi sempre secondo il co.1, devono tener conto, "o del diverso impegno, manifestato anche in attività di tutoraggio e di inserimento lavorativo dei neo assunti, della qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza; o del grado di coinvolgimento nei processi aziendali, di capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, con disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata per l'effettuazione di esperienze professionali plurime collegate alle tipologie operative del profilo di appartenenza ; o dell'iniziativa personale e della capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro ovvero richiedano la definizione in piena autonomia di atti aventi rilevanza esterna. Ancora in materia di criteri per la progressione economica orizzontale va tenuto conto dell'art 3 del CCNL 2006-09  che al c.1 ha previsto,quale requisito indispensabile per l'accesso alle  progressioni economiche orizzontali un periodo di permanenza minimo. A tal proposito dispone che" ai fini della progressione economica orizzontale di cui al comma 4 dell'art. 35 del CCNL 7.4.1999, dalla data di entrata in vigore del presente contratto, i dipendenti devono essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi". Ciò detto appare evidente che,anche in riferimento al comparto Sanità, non si possa più tener conto delle sole norme contrattuali per la corretta individuazione della disciplina applicabile all'istituto, essendo intervenute in materia le norme di cui all'art 23 d.lgs n.150 del 27 ottobre 2009 ( c.d. riforma Brunetta). Ed infatti detta disposizione, rubricata proprio alle progressioni economiche ha infatti previsto al primo comma che" Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili; nel successivo co. 2 che" le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. Infine al c. 3 che" la collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche". Quanto agli effetti economici delle progressioni , si fa rilevare come l'art 9 c.21 del d.l.n.78/2010 convertito nella L. 122/2010, è da ritenersi applicabile,dopo un dibattito interpretativo circa l'ambito di applicazione del concetto di trattamento economico complessivo, anche in riferimento alle c.d. progressioni orizzontali. A tal proposito la nota circolare n.12 del 15 aprile 2011 della Ragioneria Generale,e la recente deliberazione n.27 del 24 ottobre 2012 della Corte dei Conti a sezioni riunite,che ha confermato il blocco economico anche delle progressioni orizzontali sino a tutto il 2013. 

Avv.Maurizio Danza

 

 
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