PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE 2 maggio 2006, n.3 Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro egestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilita' delladirigenza e degli organi di controllo interno in materia dipersonale La mobilita' e' uno dei piu' importanti strumenti per la correttagestione delle risorse umane. Essa consente di perseguire unamigliore distribuzione organizzativa del personale nell'ambito dellapubblica amministrazione globalmente intesa, di gestire le eccedenzedi personale e di consentire lo scambio delle differentiprofessionalita'. L'ordinamento propone due tipologie di mobilita'. La prima prevedela possibilita' per le amministrazioni di ricoprire i posti vacantiin organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendentiin servizio presso altra amministrazione, che facciano domanda ditrasferimento (art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Laseconda e' diretta a tutelare la conservazione del posto di lavoro diquei dipendenti che si trovino in posizione eccedentaria pressol'amministrazione di appartenenza a causa, ad esempio, di processi diriorganizzazione (articoli 33, 34 e 34-bis del decreto citato). E' necessario sottolineare che l'istituto della mobilita' e' dallegislatore preferito rispetto alle ordinarie misure di reclutamento.Infatti, per quanto attiene la mobilita' volontaria, l'art. 30,comma 2, come integrato dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, disponela nullita' degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivivolti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimentodi mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale. Per lamobilita' d'ufficio, invece, il comma 5 dell'art. 34-bis sancisce chele assunzioni effettuate in violazione del previo esperimento delleprocedure di mobilita' sono nulle di diritto. Tale principio e' stato ulteriormente ribadito dall'art. 9 deldecreto-legge n. 4 del 2006, come convertito, che ha previstol'istituzione di una banca dati informatica, ad adesione volontaria,finalizzata all'incontro fra domanda e offerta di mobilita', datenersi presso il Dipartimento della funzione pubblica con l'intentodi agevolare la mobilita' volontaria dei pubblici dipendenti. Con tale disposizione appare chiara l'intenzione del legislatore didare piu' celere attuazione a tutte le disposizioni in tema dimobilita', in quanto l'amministrazione ricevente effettua unmonitoraggio periodico delle vacanze per ogni singola sede e profiloo qualifica, agevolando cosi' anche le attivita' svolte dallestrutture preposte a gestire le liste del personale indisponibilita'.
La mobilita'
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE 2 maggio 2006, n.3 Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro egestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilita' delladirigenza e degli organi di controllo interno in materia dipersonale La mobilita' e' uno dei piu' importanti strumenti per la correttagestione delle risorse umane. Essa consente di perseguire unamigliore distribuzione organizzativa del personale nell'ambito dellapubblica amministrazione globalmente intesa, di gestire le eccedenzedi personale e di consentire lo scambio delle differentiprofessionalita'. L'ordinamento propone due tipologie di mobilita'. La prima prevedela possibilita' per le amministrazioni di ricoprire i posti vacantiin organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendentiin servizio presso altra amministrazione, che facciano domanda ditrasferimento (art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Laseconda e' diretta a tutelare la conservazione del posto di lavoro diquei dipendenti che si trovino in posizione eccedentaria pressol'amministrazione di appartenenza a causa, ad esempio, di processi diriorganizzazione (articoli 33, 34 e 34-bis del decreto citato). E' necessario sottolineare che l'istituto della mobilita' e' dallegislatore preferito rispetto alle ordinarie misure di reclutamento.Infatti, per quanto attiene la mobilita' volontaria, l'art. 30,comma 2, come integrato dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, disponela nullita' degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivivolti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimentodi mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale. Per lamobilita' d'ufficio, invece, il comma 5 dell'art. 34-bis sancisce chele assunzioni effettuate in violazione del previo esperimento delleprocedure di mobilita' sono nulle di diritto. Tale principio e' stato ulteriormente ribadito dall'art. 9 deldecreto-legge n. 4 del 2006, come convertito, che ha previstol'istituzione di una banca dati informatica, ad adesione volontaria,finalizzata all'incontro fra domanda e offerta di mobilita', datenersi presso il Dipartimento della funzione pubblica con l'intentodi agevolare la mobilita' volontaria dei pubblici dipendenti. Con tale disposizione appare chiara l'intenzione del legislatore didare piu' celere attuazione a tutte le disposizioni in tema dimobilita', in quanto l'amministrazione ricevente effettua unmonitoraggio periodico delle vacanze per ogni singola sede e profiloo qualifica, agevolando cosi' anche le attivita' svolte dallestrutture preposte a gestire le liste del personale indisponibilita'.