La mobilità

La mobilita'


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE 2 maggio 2006, n.3 Linee  di  indirizzo  per  una  corretta  organizzazione del lavoro egestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilita' delladirigenza   e  degli  organi  di  controllo  interno  in  materia  dipersonale  La  mobilita'  e' uno dei piu' importanti strumenti per la correttagestione  delle  risorse  umane.  Essa  consente  di  perseguire  unamigliore  distribuzione organizzativa del personale nell'ambito dellapubblica  amministrazione globalmente intesa, di gestire le eccedenzedi   personale   e   di   consentire   lo  scambio  delle  differentiprofessionalita'.  L'ordinamento  propone due tipologie di mobilita'. La prima prevedela  possibilita'  per le amministrazioni di ricoprire i posti vacantiin  organico  mediante cessione del contratto di lavoro di dipendentiin  servizio  presso  altra  amministrazione, che facciano domanda ditrasferimento  (art.  30 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Laseconda e' diretta a tutelare la conservazione del posto di lavoro diquei  dipendenti  che  si  trovino  in  posizione eccedentaria pressol'amministrazione di appartenenza a causa, ad esempio, di processi diriorganizzazione (articoli 33, 34 e 34-bis del decreto citato).  E'  necessario  sottolineare  che l'istituto della mobilita' e' dallegislatore preferito rispetto alle ordinarie misure di reclutamento.Infatti,  per  quanto  attiene  la  mobilita'  volontaria, l'art. 30,comma 2, come integrato dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, disponela  nullita'  degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivivolti  ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimentodi  mobilita'  rispetto  al  reclutamento  di nuovo personale. Per lamobilita' d'ufficio, invece, il comma 5 dell'art. 34-bis sancisce chele  assunzioni  effettuate in violazione del previo esperimento delleprocedure di mobilita' sono nulle di diritto.  Tale  principio  e'  stato  ulteriormente  ribadito dall'art. 9 deldecreto-legge  n.  4  del  2006,  come  convertito,  che  ha previstol'istituzione  di una banca dati informatica, ad adesione volontaria,finalizzata  all'incontro  fra  domanda  e  offerta  di mobilita', datenersi  presso il Dipartimento della funzione pubblica con l'intentodi agevolare la mobilita' volontaria dei pubblici dipendenti.  Con  tale  disposizione appare chiara l'intenzione del legislatore didare  piu'  celere  attuazione  a  tutte  le  disposizioni in tema dimobilita',   in   quanto   l'amministrazione  ricevente  effettua  unmonitoraggio  periodico delle vacanze per ogni singola sede e profiloo  qualifica,  agevolando  cosi'  anche  le  attivita'  svolte  dallestrutture   preposte   a   gestire   le   liste   del   personale  indisponibilita'.