Il Regolamento sulla valutazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo 2009 L'articolo 10 riguarda i DSA (ex art.9) ed è stato modificato. E' STATA ACCETTATA LA PROPOSTA FATTA DA AID al MIUR: non più "può prevedere" ma "devono tener conto".
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricercaSchema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”.Articolo 10Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione dellemodalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.L'INTERO DOCUMENTO E' SUL SITO AID http://www.aiditalia.org