Al Coordinatore della 4BMI I.T.C. A. Volta e.p.c. Al Preside dell’I.T.C. A. Volta e.p.c. Agli Insegnanti tutti.Firenze 20 marzo 2009Con la presente sono a informarvi, nel caso non lo foste già, delle nuove normative previste dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in merito ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento, ricordando che mio figlio Mirko S. ne è affetto come da certificazioni a suo tempo presentate a codesto Istituto.LEGGE 169 DEL 30/10/08 (DL 137/08 GELMINI)ART. 3 VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI.COMMA 5 Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.Regolamento sulla valutazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo 2009 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricercaSchema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”.Articolo 10Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione dellemodalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.Ricordo inoltre il documento rilasciato da codesto Istituto contenente le “Indicazioni metodologiche disciplinari approvate dal consiglio di classe nella riunione del 21 ottobre 2008” a volte viene da alcuni Insegnanti disatteso, per tale motivo chiedo che quanto stabilito in tale documento venga rispettato “alla lettera”. La versione integrale della documentazione da me citata è visionabile e stampabile dal sito dell’AID (Associazione Italiana Dislessia) http://www.aiditalia.orgDistinti saluti. Manuela D.
QUESTA LA SPEDISCO DOMANI
Al Coordinatore della 4BMI I.T.C. A. Volta e.p.c. Al Preside dell’I.T.C. A. Volta e.p.c. Agli Insegnanti tutti.Firenze 20 marzo 2009Con la presente sono a informarvi, nel caso non lo foste già, delle nuove normative previste dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in merito ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento, ricordando che mio figlio Mirko S. ne è affetto come da certificazioni a suo tempo presentate a codesto Istituto.LEGGE 169 DEL 30/10/08 (DL 137/08 GELMINI)ART. 3 VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI.COMMA 5 Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.Regolamento sulla valutazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo 2009 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricercaSchema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”.Articolo 10Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione dellemodalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.Ricordo inoltre il documento rilasciato da codesto Istituto contenente le “Indicazioni metodologiche disciplinari approvate dal consiglio di classe nella riunione del 21 ottobre 2008” a volte viene da alcuni Insegnanti disatteso, per tale motivo chiedo che quanto stabilito in tale documento venga rispettato “alla lettera”. La versione integrale della documentazione da me citata è visionabile e stampabile dal sito dell’AID (Associazione Italiana Dislessia) http://www.aiditalia.orgDistinti saluti. Manuela D.