Dislessia

Maturità 2009: le novità per i candidati disabili


Dettate le nuove norme per l'esame di Stato. Tra le indicazioni contenute nell'ordinanza ci sono le direttive sugli alunni con disabilità, ai quali viene riconosciuta la possibilità di sostenere prove equipollenti e di avere a disposizione tempi più lunghi e strumenti tecnologici. L'approfondimento di Salvatore Nocera, vice-presidente Fish
ROMA - Cambia l'esame di maturità per gli studenti disabili. L'Ordinanza Ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009 affronta i temi dell'ammissione agli esami, l'importanza attribuita al voto in condotta e le norme sulla pubblicazione dei voti finali. L'articolo 2 dell'ordinanza, al comma 1, specifica che l'ammissione degli alunni all'esame di Stato è subordinata al conseguimento della media del 6. Ovvero, non saranno le insufficienze nelle singole discipline a influenzare l'accesso del candidato all'esame, ma la media delle valutazioni riportate. A questo proposito è importante sottolineare come il voto in condotta contribuisca alla media dello studente alla stregua di ogni altra disciplina. Tuttavia, la nuova ordinanza vieta l'ammissione agli esami dell'alunno che abbia conseguito un voto in condotta inferiore al 6. Per quanto riguarda la pubblicazione dei voti, essa sarà permessa solo nel caso in cui l'alunno abbia superato l'esame con successo. In caso contrario, dovrà essere pubblicata la sola dizione "esito negativo". L'ordinanza prevede condizioni specifiche di svolgimento degli esami per gli studenti con disabilità. Le norme si rifanno alle Ordinanze Ministeriali n.26 del 15 marzo 2007 e n.30 del 10 marzo 2008, nonché al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2008, riguardante proprio l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili. Le nuove norme per l'esame di Stato prestano particolare attenzione agli studenti con disturbi specifici di apprendimento (Dsa) e alle modalità di svolgimento delle prove per gli alunni con disabilità. L'articolo 17 prevede infatti il divieto di pubblicazione dei voti di ammissione, il diritto all'assistenza durante le sessioni di esame, la possibilità di sostenere prove equipollenti e di usufruire di tempi più lunghi. Non solo: gli alunni con disabilità avranno diritto all'utilizzo di mezzi tecnologici e i testi delle prove saranno trascritti in braille, ingranditi o riprodotti su supporto elettronico. I commi 4 e 5 dello stesso articolo 17 si concentrano invece sugli alunni che hanno seguito un Pei differenziato e prevedono la possibilità di rilascio di un attestato sostitutivo del diploma e l'indicazione dello svolgimento di prove differenziate soltanto nell'attestato e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto scolastico. Di particolare interesse risulta l'articolo 12 della nuova ordinanza, che specifica la necessità di tener conto, da parte della Commissione d'esame, delle situazioni soggettive dei candidati con Dsa. Questo implica che la terza prova scritta verrà appositamente predisposta per tali studenti, compresi l'eventuale allungamento dei tempi e l'utilizzo di strumenti informatici, e che la valutazione delle prime due prove terrà conto della loro situazione. È da notare che un alunno con disabilità che ha seguito un Pei differenziato non potrebbe ottenere l'attestato sostitutivo se non venisse ammesso all'esame. Tuttavia, il ministero ha stabilito che per tali alunni non è necessario applicare le norme sui debiti formativi. (Salvatore Nocera) anche sul mio sito: http://digilander.libero.it/luca.manu1989DOCUMENTO MIUR:http://digilander.libero.it/luca.manu1989/Ordinanzaom40_09.pdf