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Chi siete? Da dove venite? Dove andate? Un fiorino! Quando il cinema ispira la finanziaria regionale!


Il re soru colpisce ancora e ne subiscono le conseguenze i sardi, indistintamente, e i non residenti. L’articolo 5 della legge finanziaria approvata dalla Giunta regionale introduce l’ennesimo balzello: l’imposta di soggiorno. La particolarità è che detta imposta non viene richiesta al turista, come è normalmente in caso di imposta di soggiorno, che giunge in Sardegna per un periodo di meritate vacanze ma viene richiesta anche ai sardi se decidono di andare in vacanza nel territorio di un comune diverso da quello di residenza. In pratica si stanno reintroducendo i dazi tipici dell’Italia dei Comuni. Sembra di venire proiettati in un film del povero Troisi, se non ricordo male si trattava di “Non ci resta che piangere” e direi che il titolo rispecchia lo stato d’animo dei sardi nell’apprendere la novità della finanziaria. Se volete rinfrescarvi la memoria potete collegarvi al link seguente: (http://www.cinemedioevo.net/film/LO/fiorino1.wav) . Quindi, cari Sardi se passa la finanziaria, quest’ultima creazione del Governatore factotum preparatevi a sborsare qualche fiorino, pardon euro, per godervi casa vostra. Non importa se per quella casa pagate già l’ICI al comune in cui si trova la casetta, non importa se i servizi vi costano in più perché non siete residenti in quel comune. Ora dvrete pagare anche la tassa di soggiorno. Però la pagherà anche il Governatore per godersi la sua casetta a due passi dal mare quindi non lamentatevi perché lui è un primus inter pares, sempre che non abbia già cambiato residenza. E ancora, non potrete più fare scambio di casa con vostri amici e conoscenti perché la tassa è dovuta anche per l’abitazione principale se questa viene utilizzata da altri. Però, e questo è bene precisarlo, l’imposta è facoltativa o meglio spetta ai comuni decidere se utilizzare questo nuovo strumento vessatorio o no. Domanda: in un periodo di tagli di risorse agli enti locali, secondo voi lo faranno? Credo di si, tanto poi una giustificazione per averlo fatto la trovano sempre. Politici e amministratori sono dotati di fervida immaginazione. Mala tempora…. Articolo 5 – Imposta di soggiorno. I Comuni potranno liberamente decidere se applicare o meno l’imposta di soggiorno. Si applica in tutte le strutture ricettive (alberghi, campeggi, ostelli, agriturismo, bed and breakfast, ecc.), nelle seconde case e anche nella abitazioni principali nel caso le stesse non fossero temporaneamente utilizzate dai proprietari. Non si applica ai residenti del Comune in cui si soggiorna e non si applica per i soggiorni effettuati per motivi di lavoro e di studio. L’imposta si applica per persona e per ogni giornata di soggiorno, ed è riscossa dal titolare (dal proprietario) o dal gestore delle strutture. L’imposta è dovuta da coloro che non risultano iscritti nell’anagrafe del comune presso il quale è ubicata la struttura. I proprietari, i gestori o le agenzie immobiliari sono tenuti a comunicare al Comune il numero e i dati dei soggiornanti. Il tributo destinato a interventi nel settore del turismo è assegnato per il 50% al Comune e per il restante 50% alla Regione (le sanzioni competono integralmente ai Comuni). La quota di spettanza comunale deve essere riversata al “Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale”, se non utilizzata dal Comune per le finalità previste dalla legge, entro 2 anni dalla riscossione.