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SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA:preludio?


In merito all'ordinanza n.3596 del presidente del consiglio del 15 giugno 2007,penso possa essere spunto di riflessione questa sentenza del 14 giugno 2007 della corte di Giustizia europea,con la quale l'UE 'rimprovera' ancora una volta l'Italia, ma stavolta la Corte intima vivamente alla nostra nazione di approvare delle disposizioni per il Piano di Gestione. Però, guarda caso viene emessa un'ordinanza da parte dell'esecutivo proprio il 15 giugno....una casualità??non credo...Questa è in sintesi quello che la Corte ha stabilito:Con la sentenza del 14 giugno, C 82/06, la Corte europea ha condannato l’Italia per non avere elaborato il piano di gestione dei rifiuti generici e pericolosi di 3 Regioni (Friuli Venezia Giulia, Lazio e Puglia) e 2 Province (Bolzano e Rimini) in attuazione delle direttive 75/442 (Rifiuti) la direttiva 91/689 (Rifiuti pericolosi). La Corte, dunque, ha accolto il ricorso proposto dalla Commissione che già nel dicembre del 2002 aveva inviato alla Repubblica Italiana un avviso in cui si chiedeva l’invio dei Piani di gestione dei rifiuti e nel luglio 2005 inviava all’Italia un parere motivato, chiedendo alla stessa “di prendere le disposizioni necessarie” per adottare e comunicare, entro il termine di due mesi, i Piani di gestione mancanti. Il giudice comunitario ha disatteso le argomentazioni addotte dall’Italia nel corso del procedimento e in particolare ha ritenuto che: - la nozione di piano di gestione dei rifiuti è una nozione di diritto comunitario che esige un’interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri; - l’obbligo di elaborare un piano di gestione dei rifiuti pericolosi esiste fin dall’entrata in vigore della direttiva 91/689 e le Regioni si sarebbero preoccupate del suo adempimento solo dopo l’inizio del presente procedimento; - uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva…..di conseguenza, l’argomento dedotto dalla repubblica italiana circa la complessità tecnica dell’elaborazione di un piano di gestione dei rifiuti va disatteso; - la repubblica italiana non ha dimostrato l’esistenza di un contesto giuridico generale tale da rendere inutile la trasposizione delle direttive 75/442 e 91/689… la circostanza che tale Stato membro abbia dato inizio ad un procedimento di trasposizione di tali direttive è tale da rendere inoperante la sua argomentazione intesa a sostenere che la normativa nazionale esistente già soddisfa le esigenze delle medesime direttive.Pertanto, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle direttive citate ed è condannata alle spese ma la Commissione europea potrà comunque costringere l’Italia a dare immediata applicazione alla sentenza.