Creato da eneakrimisa il 26/06/2006
Smascherare bugie, nascondere verità, difendere i diritti della creatività: il tutto mentre prepariamo da mangiare. Ecco le nostre preparazioni culinarie, mentre pensiamo o parliamo d'altro.

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DIRITTI D'AUTORE, VIETATO COPIA E INCOLLA!

Post n°1 pubblicato il 26 Giugno 2006 da eneakrimisa

Da un'ampia consultazione e ricerca, prima di copiare: leggete.

Tutela della pagina web

La recente l. 248/00, modificando la legge n. 633 del 22 aprile 1941 ha introdotto ulteriori ipotesi al fine di combattere la pirateria e la contraffazione, anche quella che si realizza via Internet.
Analizziamo nel dettaglio la tutela delle opere a seconda della loro natura.
  • Testi, articoli, e-mail - Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tanto meno è possibile appropriarsi della sua paternità. L'unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l'autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell'autore. Si deve comunque considerare che pure gli scritti dal carattere non specificatamente creativo (ma divulgativo, comunicativo, informativo), che vengono trasmessi attraverso la rete, beneficiano di tutela giuridica. È il caso ad esempio delle e-mail, che, rappresentando una forma di corrispondenza, sono sottoposte al divieto di rivelazione, violazione, sottrazione, soppressione previsto dagli artt. 616 e 618 del codice penale. Nessun limite di legge sussiste invece per la riproduzione di testi di autori morti da oltre settant'anni.
  • Musica, MP3, files MIDI - La distribuzione e lo scambio di materiale musicale che avviene tra utenti della rete (in genere sotto forma di file MP3 o WAV) è da considerarsi illegittima se non espressamente autorizzata dall'autore o da chi detiene i diritti economici dell'opera. Un caso particolare è rappresentato dai files MIDI, spesso utilizzati come basi o sottofondi musicali di molti siti Web: trattandosi di elaborazioni dell'opera originaria, esse devono comunque essere autorizzate dall'autore del brano stesso o da chi ne detiene i diritti di utilizzazione economica. Pertanto, per poter utilizzare legittimamente i files MIDI, bisogna essere certi che colui che li ha realizzati sia stato a ciò espressamente autorizzato dal compositore o dall'editore.
  • Testi delle canzoni - Vale quanto già riferito per le opere testuali in generale: non possono essere riprodotti integralmente, salva espressa autorizzazione dei titolari dei diritti economici. I limiti ora riferiti non sussistono per la riproduzione di musica di autori morti da oltre settant'anni, salvi comunque i diritti dovuti a chi ha eseguito e prodotto la registrazione, comunque da remunerare.
  • Opere cinematografiche, filmati - Godono di un'analoga tutela. È solo da precisare che, trattandosi assai spesso di opere collettive (realizzate cioè congiuntamente da più partecipanti: regista, sceneggiatore, compositore della colonna sonora, etc.), la loro tutela si estende sino al trascorrere del settantesimo anno dalla morte dell'ultimo dei coautori.
  • Fotografie - La normativa protegge le opere fotografiche secondo l'art.87 e seguenti (legge 633/41), e tutela "le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere". Nell'espressione "processo analogo" si potrebbe includere anche la fotografia digitale. In questo caso dunque spettano al creatore della fotografia i diritti esclusivi di riproduzione e diffusione, a meno che tali immagini non siano ottenute nell'adempimento di un contratto lavorativo; in questo caso "entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto" i diritti spettano al datore di lavoro. Bisogna però distinguere se le fotografie hanno o meno un carattere artistico.
  • Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l. 633/41), salvo il caso che l'opera sia stata commissionata in seno ad un contratto di lavoro (in tal caso degli stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro); la tutela dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia. Tuttavia, per la legislazione italiana vale anche un altro principio, in questo caso piuttosto favorevole alla diffusione delle opere fotografiche: l'art. 90 della l. 633/41 prescrive che per utilizzare in Internet immagini o fotografie altrui occorre riportare per ogni esemplare della foto "il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; la data dell'anno di produzione della fotografia; il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata". In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provino la malafede di chi le ha riprodotte.
  • Le foto artistiche, invece, in base all'art. 2 della Convenzione di Berna del 9.9.1886 (aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948), recepita nel nostro ordinamento con la l.16.2.1953, n. 247, vengono considerate alla stregua di opere dell'ingegno e la loro tutela non è subordinata ad alcuna formalità (quale appunto l'indicazione del titolare dei diritti e dell'anno di realizzazione). Non solo, pure la durata della tutela si estende sino al settantesimo anno successivo alla morte dell'autore, e non al ventennio dalla realizzazione.
  • Per i ritratti, infine, la legge impone che chiunque voglia esporre, riprodurre o mettere in commercio la fotografia rappresentante l'immagine di una persona, deve preventivamente ottenere il consenso di questa (art. 96 l. 633/41). Il consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 l. 633/41), salvo che l'esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta. Se viene ritratto un personaggio pubblico, la sua immagine non può essere utilizzata - senza la necessaria autorizzazione - per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.
  • Programmi informatici, software, codici, layout - Come per le altre opere dell'ingegno anche la produzione di software e codici informatici è tutelata dal diritto d'autore. Spesso, in questi casi più che in altri, la titolarità dell'opera appartiene ad un soggetto diverso da chi ha materialmente steso i codici perché molti programmatori sono legati da un rapporto di lavoro con le società di software, alle quali spettano quindi tutti i diritti di distribuzione ed utilizzazione economica. La recente l. 248/00 ha previsto particolari ipotesi di reato per i casi di contraffazione e pirateria informatica aventi ad oggetto anche i programmi per elaboratori, e viene tutelata sia la forma sorgente (cioè la sua espressione letteraria intelligibile dall'uomo) sia la forma codice oggetto (cioè la versione elettronica destinata all'elaboratore). La violazione delle norme sul diritto d'autore comporta sanzioni anche penali e di particolare gravità, soprattutto se chi utilizza illegittimamente l'opera altrui lo fa a scopo di lucro. L'art. 171-bis punisce con la pena congiunta della reclusione e della multa le condotte abusive (duplicazione, riproduzione, commercializzazione etc.) relative a programmi per elaboratore (o banche dati). Da sottolineare che è punito anche il fatto che "concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori". Questa formulazione è importante perché rileva la presenza di nuove fenomenologie di criminalità informatica e intende punire i traffici relativi a cracks (programmi per rimuovere le protezioni) a key-generators (applicazioni in grado di generare codici per lo sblocco di software protetti), e simili.
  • Banche dati - Secondo l'art.3 le banche dati sono "opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte". Secondo la normativa dunque l'opera riceve una tutela in quanto opera d'insieme ed il suo creatore ha diritto di impedirne la riproduzione o la diffusione come opera in sé.I singoli autori inseriti mantengono comunque i propri diritti: ad essi viene infatti permesso di estrarre e riprodurre i propri documenti indicando però la fonte, ovvero l'opera collettiva (o banca dati anche telematica) da cui sono stati tratti.
In conclusione, l'art. 6 della legge 633/41 stabilisce che ogni opera dell'ingegno presente su Internet appartiene, moralmente ed economicamente, al proprio autore e non è possibile copiarla o beneficiarne (tanto a scopo di lucro, quanto per uso personale) senza il consenso esplicito dello stesso autore, che ne autorizzi - magari regolamentandolo - l'utilizzo. L'indicazione del copyright che si trova in molti siti (completa di nome dell'autore o del titolare dei diritti economici, nonché della data) rafforza e rende esplicita la protezione dell'opera, ma anche in mancanza non ci si deve sentire autorizzati a copiare o riprodurre le opere che si trovano sulla rete.
 
Tutela delle "opere dell'ingegno"
L'art. 1 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 tutela tutte "le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia" a prescindere dalla modalità di espressione. Fondamentale, ai fini dell'operatività della tutela, il carattere creativo: deve cioè essere caratterizzante l'apporto personale dell'autore in forza del quale l'opera avrà un quid novi rispetto a quello che era preesistente.
La legge sul diritto d'autore, con le sue recenti modifiche, considera anche il progresso tecnologico: l'art.2 della suddetta legge annovera tra le opere dell'ingegno degne di tutela anche "i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore", oltre alle "banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto"; la legge però nulla dice sulle pagine web.
Pagina web "opera dell'ingegno"?
Secondo l'opinione prevalente la pagina web rientra in una nuova categoria di opere, le cosiddette opere multimediali, cioè creazioni che combinano in un unico prodotto opere di generi differenti (parole, immagini suoni etc.), normalmente fruibili attraverso mezzi di comunicazioni (media) diversi, ma la cui coesistenza è assicurata da un formato omogeneo, quello digitale e da un programma.
Conseguentemente, considerando l'opera multimediale come proiezione tecnologica dell'opera dell'ingegno tradizionale e la pagina web come particolare espressione di creazione multimediale, a quest'ultima deve essere estesa la tutela dettata dalla legge 644/1941: sia che la pagina web venga scomposta nelle singole parti che la caratterizzano e sia che invece venga vista unitariamente.
Nel primo caso, testi, grafica, foto musiche etc., in quanto singole opere dell'ingegno, godranno di tutela autonoma e indipendente rispetto al tutto. Più articolato il discorso invece nel caso di opera multimediale quale opera unitaria e autonoma rispetto alle sue parti.
Le norme di riferimento sono gli art. 10 e 38, dove si parla di opere comuni e di opere collettive: se l'opera è comune, ossia il risultato del contributo indistinguibile di più persone, il diritto d'autore apparterrà a tutti i coautori in comune; se si tratta invece di opera collettiva, cioè il frutto dell'assemblaggio di opere o parti di esse che comunque hanno carattere di creazione autonoma, i diritti spetteranno al coordinatore senza che con ciò vengano pregiudicate le ragioni degli autori delle singole opere o delle parti utilizzate per la creazione collettiva.
Pertanto nel momento in cui si identificherà l'utilizzazione non autorizzata dei contenuti di una pagina web come fattispecie disciplinata dal diritto d'autore, scatteranno i meccanismi di tutela corrispondenti: non solo l'autore potrà ottenere la sospensione dell'indebito sfruttamento del suo ingegno ma anche il risarcimento del danno il quale comprenderà danno emergente (lesione economica effettivamente patita) e lucro cessante (mancato guadagno derivante dall'utilizzo illegittimo).
 
Piani di tutela per il web
La grande facilità di riproduzione delle immagini digitali permette agli autori di rendere immediatamente e facilmente visibili e disponibili le proprie opere, ma nello stesso tempo ne rende estremamente difficile il controllo su un eventuale uso non consentito dall'autore stesso. Una fotografia, un'opera digitale, la grafica di un sito, quando inseriti all'interno di un documento digitale possono essere facilmente prelevati e duplicati, praticamente a costo zero, un'infinità di volte per essere rimessi in circolazione attraverso il Web, fino a rendere praticamente quasi impossibile, spesso, risalire all'autore originale dell'opera.
Se la vulnerabilità del diritto d'autore è divenuta nel tempo infinitamente maggiore, i mezzi messi a disposizione dalla legge e dalla tecnologia per consentire a chi si reputa depauperato dei propri diritti intellettuali ed economici di difendersi sono praticamente rimasti inalterati nel tempo. I metodi di marcatura digitale come il watermark, ad esempio, consentono di marchiare le opere digitali, rendendole così identificabili, ma non ne impediscono comunque la diffusione e la duplicazione, e sicuramente allo stato attuale non è ancora stato messo a punto nessun sistema valido per avere un efficace controllo sul materiale pubblicato sul Web.
Fondamentalmente, i piani di tutela sono due: il diritto morale e quello economico.
Il diritto morale d'autore è l'inalienabile riconoscimento della paternità di un'opera, e rappresenta il diritto di decidere se e quando rendere pubblica un'opera, quello di opporsi ad eventuali modificazioni o a deformazioni che pregiudichino la reputazione dell'autore o dell'opera stessa. Il diritto morale non ha una durata limitata nel tempo, ma bensì è legato in maniera indissolubile all'opera.
Il diritto economico consiste invece nell'aver facoltà di gestire lo sfruttamento dei proventi di un'opera. A differenza del diritto morale, il diritto economico può essere ceduto temporaneamente o definitivamente. Inoltre, esso è limitato nel tempo. In base alla convenzione internazionale di Berna del 1971, lo sfruttamento dei diritti economici di un'opera (sebbene esistano differenze a seconda della legislazione del paese di origine dell'opera) è esercitatile dagli eredi o da chi sia stato in vita cessionario fino a 70 anni dalla morte dell'autore per tutte le opere creative, cioè quelle in cui l'autore abbia lasciato una propria traccia interpretativa, mentre è di soli 20 anni dalla data di realizzazione per le fotografie, sia digitali che su pellicola. Scaduti questi termini un'opera diventa di pubblico dominio e chiunque può riprodurla, utilizzarla o manipolarla senza limitazioni.
Stabiliti questi principi fondamentali, possiamo dire che qualunque opera esteriorizzata, sotto qualsiasi forma, dalla pagina Internet alla scultura in un museo, sono coperte dal copyright, e che quindi solo le opere per cui i termini di copertura che abbiamo citato siano scaduti possono essere liberamente utilizzate senza che nessuno possa vantare diritti su di esse.
 
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hatter
hatter il 26/06/06 alle 12:19 via WEB
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