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preparazione: mezz'ora
Mentre sta per arrivare la vostra amata o l'amato e state per litigare, prendete una padella, senza soffritto, cuocete a fuoco lento e con acqua, un battuto d'aglio. Dopo di ché calate gli spaghetti, una volta cotti al dente li riversate nell'aglio già ormai cotto. Servire con olio crudo e peperoncino fresco, e un pizzico di pan grattato.
Meglio di così! Imbrogli, bugie, intrighi, mezzi sorrisi e domande retoriche, ironie confuse scompariranno. Si copriranno i sentimenti di rabbia!
Buon Appetito!
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Gianpaolo Pansa, il giornalista storico, si è scelto da anni un compito difficile. Quello di combattere lancia in resta contro il mito, un donchisciotte malinconico e testardo che usa i suoi saggi per trafiggere il velo opaco della verità a senso unico che ancora avvolge quasi totalmente la Resistenza e che tanto odio suscita nei sopravvissuti. Che cosa gli rimprovera la Sinistra? quella più conservatrice e aggressiva...quella degli uomini di marmo come la chiama lui. Semplicement edi aver rotto il tabù delle migliaia di fascisti (o presunti tali, o addirittura, in più di un caso, di antifascisti perfino) brutalmente fatti fuori dai partigiani all'indomani del 25 aprile. Che c'è da scandalizzarsi? Si sa, le guerre civili mica possono finere d'un tratto. Esse si lasciano sempre dietro una scia di odi che dura a lungo. Quei morti, è la tesi di Pansa, non dovevano far pagare errori passati ma aprire una nuova lotta. La REsistenza, più che combattere il fascismo, doveva essere il prologo della lotta di classe, della rivoluzione comunista. Ma per fare ciò era necessaria una grande bugia. Bisognava inventare che la Resistenza era stata un moto di popolo, che la Rsi di Mussolini non avrebbe avuto molte adesioni, che i partigiani liberarono l'Italia prima delle truppe angloamericane, che fu un moto concorde, quasi tutto rosso. Giorgio Bocca reclama: <Ci sono stati molti delitti, molte uccisioni per fini personali. I delinquenti sfruttavano la situazione per ammazzare e rapinare, ma una cosa erano i delinquenti, un'altra i partigiani>. Pansa è uomo di sinistra, la sinistra stabilisce chi può dire tutto e chi no.
Pansa si limita a raccontare una sola leggenda, che riguarda la fase finale della guerra: quella dell'insurrezione. La vulgata resistenziale ha sempre sostenuto che le città del Nord insorsero contro i tedeschi e i fascisti. E si liberarono da sole, combattendo, prima dell'arrivo degli alleati. Anche se qualcuno tenterà di smentirmi, sono convinto che non ci sia stata nessuna vera insurrezione. Prima di tutto perché l'avanzata di aprile degli Alleati si rivelò molto più rapida del previsto. E poi perché le nostre città si ritrovarono libere dal momento che, nelle ore finali della guerra, tedeschi e fascisti se ne andarono o, se si preferisce, scapparono.
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Da un'ampia consultazione e ricerca, prima di copiare: leggete.
Tutela della pagina web
- Testi, articoli, e-mail - Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tanto meno è possibile appropriarsi della sua paternità. L'unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l'autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell'autore. Si deve comunque considerare che pure gli scritti dal carattere non specificatamente creativo (ma divulgativo, comunicativo, informativo), che vengono trasmessi attraverso la rete, beneficiano di tutela giuridica. È il caso ad esempio delle e-mail, che, rappresentando una forma di corrispondenza, sono sottoposte al divieto di rivelazione, violazione, sottrazione, soppressione previsto dagli artt. 616 e 618 del codice penale. Nessun limite di legge sussiste invece per la riproduzione di testi di autori morti da oltre settant'anni.
- Musica, MP3, files MIDI - La distribuzione e lo scambio di materiale musicale che avviene tra utenti della rete (in genere sotto forma di file MP3 o WAV) è da considerarsi illegittima se non espressamente autorizzata dall'autore o da chi detiene i diritti economici dell'opera. Un caso particolare è rappresentato dai files MIDI, spesso utilizzati come basi o sottofondi musicali di molti siti Web: trattandosi di elaborazioni dell'opera originaria, esse devono comunque essere autorizzate dall'autore del brano stesso o da chi ne detiene i diritti di utilizzazione economica. Pertanto, per poter utilizzare legittimamente i files MIDI, bisogna essere certi che colui che li ha realizzati sia stato a ciò espressamente autorizzato dal compositore o dall'editore.
- Testi delle canzoni - Vale quanto già riferito per le opere testuali in generale: non possono essere riprodotti integralmente, salva espressa autorizzazione dei titolari dei diritti economici. I limiti ora riferiti non sussistono per la riproduzione di musica di autori morti da oltre settant'anni, salvi comunque i diritti dovuti a chi ha eseguito e prodotto la registrazione, comunque da remunerare.
- Opere cinematografiche, filmati - Godono di un'analoga tutela. È solo da precisare che, trattandosi assai spesso di opere collettive (realizzate cioè congiuntamente da più partecipanti: regista, sceneggiatore, compositore della colonna sonora, etc.), la loro tutela si estende sino al trascorrere del settantesimo anno dalla morte dell'ultimo dei coautori.
- Fotografie - La normativa protegge le opere fotografiche secondo l'art.87 e seguenti (legge 633/41), e tutela "le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere". Nell'espressione "processo analogo" si potrebbe includere anche la fotografia digitale. In questo caso dunque spettano al creatore della fotografia i diritti esclusivi di riproduzione e diffusione, a meno che tali immagini non siano ottenute nell'adempimento di un contratto lavorativo; in questo caso "entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto" i diritti spettano al datore di lavoro. Bisogna però distinguere se le fotografie hanno o meno un carattere artistico.
- Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l. 633/41), salvo il caso che l'opera sia stata commissionata in seno ad un contratto di lavoro (in tal caso degli stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro); la tutela dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia. Tuttavia, per la legislazione italiana vale anche un altro principio, in questo caso piuttosto favorevole alla diffusione delle opere fotografiche: l'art. 90 della l. 633/41 prescrive che per utilizzare in Internet immagini o fotografie altrui occorre riportare per ogni esemplare della foto "il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; la data dell'anno di produzione della fotografia; il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata". In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provino la malafede di chi le ha riprodotte.
- Le foto artistiche, invece, in base all'art. 2 della Convenzione di Berna del 9.9.1886 (aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948), recepita nel nostro ordinamento con la l.16.2.1953, n. 247, vengono considerate alla stregua di opere dell'ingegno e la loro tutela non è subordinata ad alcuna formalità (quale appunto l'indicazione del titolare dei diritti e dell'anno di realizzazione). Non solo, pure la durata della tutela si estende sino al settantesimo anno successivo alla morte dell'autore, e non al ventennio dalla realizzazione.
- Per i ritratti, infine, la legge impone che chiunque voglia esporre, riprodurre o mettere in commercio la fotografia rappresentante l'immagine di una persona, deve preventivamente ottenere il consenso di questa (art. 96 l. 633/41). Il consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 l. 633/41), salvo che l'esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta. Se viene ritratto un personaggio pubblico, la sua immagine non può essere utilizzata - senza la necessaria autorizzazione - per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.
- Programmi informatici, software, codici, layout - Come per le altre opere dell'ingegno anche la produzione di software e codici informatici è tutelata dal diritto d'autore. Spesso, in questi casi più che in altri, la titolarità dell'opera appartiene ad un soggetto diverso da chi ha materialmente steso i codici perché molti programmatori sono legati da un rapporto di lavoro con le società di software, alle quali spettano quindi tutti i diritti di distribuzione ed utilizzazione economica. La recente l. 248/00 ha previsto particolari ipotesi di reato per i casi di contraffazione e pirateria informatica aventi ad oggetto anche i programmi per elaboratori, e viene tutelata sia la forma sorgente (cioè la sua espressione letteraria intelligibile dall'uomo) sia la forma codice oggetto (cioè la versione elettronica destinata all'elaboratore). La violazione delle norme sul diritto d'autore comporta sanzioni anche penali e di particolare gravità, soprattutto se chi utilizza illegittimamente l'opera altrui lo fa a scopo di lucro. L'art. 171-bis punisce con la pena congiunta della reclusione e della multa le condotte abusive (duplicazione, riproduzione, commercializzazione etc.) relative a programmi per elaboratore (o banche dati). Da sottolineare che è punito anche il fatto che "concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori". Questa formulazione è importante perché rileva la presenza di nuove fenomenologie di criminalità informatica e intende punire i traffici relativi a cracks (programmi per rimuovere le protezioni) a key-generators (applicazioni in grado di generare codici per lo sblocco di software protetti), e simili.
- Banche dati - Secondo l'art.3 le banche dati sono "opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte". Secondo la normativa dunque l'opera riceve una tutela in quanto opera d'insieme ed il suo creatore ha diritto di impedirne la riproduzione o la diffusione come opera in sé.I singoli autori inseriti mantengono comunque i propri diritti: ad essi viene infatti permesso di estrarre e riprodurre i propri documenti indicando però la fonte, ovvero l'opera collettiva (o banca dati anche telematica) da cui sono stati tratti.
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Inviato da: valledelfino
il 09/03/2011 alle 15:13
Inviato da: Anonimo
il 23/03/2008 alle 21:51
Inviato da: Anonimo
il 25/12/2007 alle 23:54
Inviato da: Anonimo
il 13/12/2007 alle 10:51
Inviato da: Anonimo
il 28/07/2007 alle 02:08