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DEGLI ATA E ITP EX ENTI LOCALI

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Post n°837 pubblicato il 12 Marzo 2013 da exentilocali

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GOLPE GOLPE

Post n°836 pubblicato il 01 Marzo 2013 da exentilocali

Il blog si è fermato, scusate per il tempo passato ma non c'erano più motivazioni e non è che ne siano rimaste molte, penso comunque di non esservi mancato molto, c'è di meglio, comunque questo blog non ha ambizioni varie, sponsor o direttivi casalinghi. Scrivo per mio gusto e per la voglia di informare.

Ciò che mi ha fatto ripartire, è la notizia che un senatore ha confessato di avere ricevuto 3.000.000 di euro per far cadere il governo Prodi.

Mi è montata una rabbia incredibile, e mi è sorta spontanea una domanda: se fosse vero, non si può considerare un COLPO DI STATO senza carri armati?

 

Se tutto verrà dimostrato sono pronto a denunciare le persone interessate e se qualcuno vorrà seguirmi si potrà fare una cosa comune.

Il governo Prodi era stato l'unico che aveva davvero dimostrato un minimo di sensibilità verso la nostra vertenza, facendo si l'errore di rimandare alla finanziaria del 2006 la soluzione del problema, ma se quanto sta venendo a galla si dimostrerà vero a quel governo non è stato consentito di continuare il suo mandato frutto del voto, da quell'anno non ho più votato disgustato dalla politica ,dai Mastella, dai Bertinotti, Turigliatto, Bossi o Berlusconi vari.

Aspettiamo e vedremo come andrà a finire.

Ps. non so se avete notato lo stesso logo sui blog, l'ho disegnato io nel 2008 ma mai nessuno mi ha chiesto se poteva usarlo così come nessuno mi ha mai detto che si intendeva costituire un comitato "nazionale" .

 
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COSI' SENTENZIO'

Post n°835 pubblicato il 14 Gennaio 2012 da exentilocali

Il 13 gennaio il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso si è espresso sulla questione relativa al riconoscimento dell’anzianità maturata dal personale ATA proveniente dagli Enti Locali disapplicando la legge finanziaria per il 2006, in quanto ha ritenuto che l’art. 1 della Legge n° 266/2005 si ponga in contrasto con il principio dell’equo processo, sancito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, dichiarata immediatamente operante nell’ordinamento interno in forza del recepimento operato dagli artt. 47 e  52 della “Carta di Nizza”, avente diretta efficacia nell’ordinamento interno per effetto della sua parificazione ai Trattati da parte dell’art. 6, par. 1, del trattato sull’Unione Europea.

 

Il Tribunale ha infatti accolto la tesi, sostenuta dallo SNALS con il patrocinio dello studio legale degli Avvocati Michele Lella, Nicola Zampieri e Andrea Nalesso, secondo cui l’art. 6 della CEDU. e l'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea vietano l’adozione da parte del potere legislativo di leggi interpretative per porre rimedio alle azioni giudiziarie intraprese nei propri confronti, poiché i principi dell’indipendenza della magistratura e il principio della parità delle armi (il quale comporta l'obbligo di offrire ad ogni parte una ragionevole possibilità di presentare il suo caso, in condizioni che non comportino un sostanziale svantaggio rispetto alla controparte) non tollerano alcuna ingerenza del potere legislativo sull’amministrazione della giustizia.

 

Considerato inoltre che l’art. 52 della Carta di Nizza stabilisce che tutti i diritti contemplati dalla CEDU. che trovano corrispondenza in quelli tutelati dalla Carta di Nizza debbono assumere significato e portata uguali a questi ultimi, potendo essere garantita dall’ordinamento dell’Unione solo una protezione più estesa, il dr. Galli del Tribunale di Treviso ha  ritenuto che al principio dell’equo processo previsto dall’art. 47 della Carta di Nizza non possa essere riconosciuta minore valenza dell’analogo principio previsto nell’art. 6 della CEDU.

 

Il Tribunale ha pertanto sancito che l’interpretazione dell’art. 8 della L. n. 124/99, introdotta dalla legge finanziaria dopo ben 5 anni dal trasferimento del personale, quando la Cassazione aveva già riconosciuto i diritti del personale ata. connessi all’anzianità maturata alle dipendenze degli Enti locali, deve essere disapplicata in quanto finalizzata ad espropriare i lavoratori ata. del loro diritto al mantenimento dell’anzianità maturata, in aperta e ricercata violazione delle garanzie di un equo processo e di  legalità, sancite dall’art. 6 della CEDU. e recepite dall’art. 47 della Carta di Nizza. Come evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza  Agrati del 7 giugno 2011 infatti  il legislatore italiano, con la legge finanziaria per il 2006, si è ingerito nell'amministrazione della giustizia con l’adozione di una legge falsamente interpretativa, per preservare mere esigenze finanziarie dello Stato. 

Del resto anche la Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione Europea il 6 settembre 2011 aveva censurato il comportamento dello stato italiano sotto il profilo della violazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, la quale vieta agli Stati di peggiorare il trattamento retributivo dei propri dipendenti trasferendo il personale senza riconoscere l’anzianità maturata presso l’Amministrazione cedente.

 

La Corte di Lussemburgo aveva infatti rimarcato che l'assoluta equivalenza tra compiti svolti dal personale Ata degli enti locali e quelli del personale Ata in forza al MIUR. consentiva alla Stato italiano di qualificare l’anzianità maturata presso il cedente da un membro del personale trasferito come equivalente a quella maturata da un membro del personale ATA in possesso del medesimo profilo e alle dipendenze, prima del trasferimento, del Ministero.

 

Il Tribunale di Treviso, con la sentenza del 13 gennaio, ha pertanto riconosciuto il diritto del personale ATA transito nei ruoli ministeriale al pieno riconoscimento dei diritti discendenti dall’anzianità maturata prima del trasferimento dagli Enti locali.

 

La sentenza riveste particolare importanza in quanto rappresenta la prima pronuncia che recepisce le citate sentenze della Corte di Strasburgo e della Corte di Lussemburgo dando diretta attuazione ai principi di “parità delle armi”, di  legalità, nonché più in generale ad un “equo processo”, sanciti dall’art. 6 della CEDU., sancendo il divieto dello Stato italiano di intervenire con leggi interpretative nelle cause in cui egli stesso è parte, per porre rimedio alle azioni giudiziarie intraprese con successo nei propri confronti.

 

Fonte:  Il Segretario Provinciale Prof. Salvatore Auci Snals di Treviso

 
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ASSEMBLEA COMASCA

Post n°833 pubblicato il 28 Dicembre 2011 da exentilocali

Con la raccomandazione di leggere gli ultimi post pubblicati  si diffonde una nota della UILdi Como che potrebbe interessare tutti

 

UIL scuola 

Via TORRIANI 27

Tel.031243209  Fax.031264132 Cell. 3496930259

                                                                     Al  Dirigente Scolastico

                                               Itis Magistri Cumacini

                                                         Sede                                                                                  

La Corte dei Diritti dell'Uomo e la Corte di Giustizia Europea condannano l'Italia per il mancato riconoscimento, ai fini retributivi dell'anzianità maturata dal personale Ata trasferito, con la legge 124 del 1999, dagli enti locali allo Stato.

 

La Uil Scuola di Como, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del CCNL 2006/2009

COMUNICA

Che indice un’assemblea sindacale in orario di servizio, destinata al personale ATA transitato dagli Enti Locali allo Stato, 

 per il giorno 07 febbraio  2012,

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso:

 

ITIS MAGISTRI CUMACINI

LAZZAGO COMO

 

Con il seguente  ordine del giorno:

 

1. Prospettive per la risoluzione della controversia

 

Interverra’ l’Avvocato Sarina Amata

 

Si chiede l’uso di un locale idoneo e la diffusione della presente nota al personale interessato.

 

Como, 27 dicembre 2012

                                                                  Il Segretario Generale

                                                                    Dott. Gerardo Salvo

 
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NOTA UIL

Post n°832 pubblicato il 28 Dicembre 2011 da exentilocali

Con la raccomandazione di leggere gli ultimi post pubblicati  si diffonde una nota della uil di Como che potrebbe interessare tutti

UIL SCUOLA

Via TORRIANI  n. 27

22100 COMO

Tel. 031 243209

 

 

La Uil Scuola di Como,  impegnata fin dall’inizio a combattere contro il furto operato ai danni dei 70.000 Ata ed Itp transitati dagli Enti Locali allo stato, ai quali è stata azzerata la carriera, con danni gravissimi sullo stipendio e sulla pensione., ha chiesto  e ottenuto dall’Avv. Sarina Amata  ( l’Avvocato che sta seguendo, per la Uil Scuola di Como, le cause in Cassazione) una nota riassuntiva riguardo gli ultimi sviluppi giudiziari che si stanno succedendo nel tempo.

Nota Avvocato Sarina Amata

 

Nota relativa  al PERSONALE ATA ex ENTI LOCALI, redatta   sulla scorta delle recenti sentenze  (sentenza della Corte dei Diritti Inviolabili dell’Uomo, sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e sentenza della Suprema Corte di Cassazione)   di seguito evidenziate.

 

La sentenza della Corte dei Diritti dell’Uomo (Agrati e altri /Italia, del 7 giugno 2011, definitiva dal 28 novembre 2011)  stabilisce che lo Stato Italiano ha violato l’art. 6, comma 1 della Convenzione Europea  dei diritti Dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali  e l’art. 1 del protocollo n. 1 della medesima  Convenzione.

 

Per il detto art. 6, comma 1 “ Ogni persona ha diritto ad un’equa …..udienza …davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale …ai fini della determinazione  dei suoi diritti e dei suoi doveri  di carattere civile…”

 

 

La   Convenzione  prevede il diritto ad un equo processo i cui principi basilari  sono il  contraddittorio, la parità delle parti  come anche la terzietà e imparzialità  del giudice. 

 

 

Al contempo  l’art. 1 sopra menzionato prevede  che “Ogni persona fisica ..ha diritto al rispetto dei suoi beni.

 

 

Il personale ATA con il   passaggio dagli Enti Locali ai ruoli dello Stato (1.1.2000)   ha iniziato a maturate diritti di carattere economico di cui è stato illegittimamente spogliato.

 

Ne consegue che la norma introdotta dall’art. 1, comma 218, legge 266/2005, viola non solo il principio dell’equo processo ma anche il principio posto a tutela della proprietà.

 

 

Per la  sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Scattolon /Miur del 6 settembre 2011) nel caso in esame,  la direttiva 77/187 CEE  osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente  al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente.

 

Anche la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 20980, del  12.10.2011, ha mutato giurisprudenza adeguandosi alla   sentenza della  Corte di Giustizia Europea.

E’ verosimile che nelle  successive pronunce la Suprema Corte di Cassazione    si adeguerà anche alla sentenza della Corte Europea  dei Diritti Inviolabili  dell’Uomo  e delle Libertà Fondamentali divenuta definitiva  da meno di un mese (28.11.2011).

 

Quanto sopra descritto, interessa  il personale ATA ex EE.LL. che  dal riconoscimento dell’anzianità effettiva ottiene un vantaggio economico e giuridico. .  Ovviamente, ciò interessa  anche il personale ATA  andato in pensione   ai fini della futura rivalutazione dell’assegno pensionistico sulla base dell’anzianità effettiva.

 

Per gli ATA che hanno ancora cause pendenti avanti i Tribunali, Corti d’Appello o alla Cassazione,  con ottimismo si può sperare  in un   esito positivo. 

 

Per coloro che    non hanno fatto causa si apre finalmente  la possibilità di  chiedere il riconoscimento giuridico ed economico  dell’anzianità di servizio maturata presso l’Ente Locale di provenienza.

 

Per coloro che invece   hanno avuto una sentenza  negativa divenuta definitiva, perché     non impugnata nei termini  a causa del  mutamento normativo con effetto retroattivo  e del conseguente mutamento giurisprudenziale sia di merito che di legittimità,  nonché dalle relative  pronunce   della  Corte Costituzionale, vi sono gli estremi per  ottenere la rimessione in termine ex art. 153, 2° c. c.p.c., e quindi la possibilità di  impugnare la sentenza dinanzi al giudice competente.

 

Altra strada percorribile, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell’istanza di rimessione in termini ex art. 153, 2° comma, potrebbe essere quella di procedere  contro la  Pubblica Amministrazione  per arricchimento senza causa e   risarcimento   danni.

 

Inoltre,  coloro che a seguito della sentenza favorevole di primo grado hanno ottenuto il pagamento delle differenze stipendiali maturate e successivamente la richiesta di  restituzione delle somme ricevute,  possono  chiedere di  sospendere la restituzione in attesa della  definitiva soluzione  della questione.

  

Si autorizza la pubblicazione della presente nota con tutti i mezzi ritenuti opportuni.

 

Cordiali saluti.

 

  

Milano 09 gennaio 2012

 

 

 

Avv.  SARINA AMATA

Patrocinante in Cassazione

Via  SAN VINCENZO, 9

 20123 MILANO

Tel/Fax 02/89423158                                                                                                      e.mail:  sarinaamata@libero.it

 

 
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