Creato da exentilocali il 15/03/2008
DEGLI ATA E ITP EX ENTI LOCALI
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contatore
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Il blog si è fermato, scusate per il tempo passato ma non c'erano più motivazioni e non è che ne siano rimaste molte, penso comunque di non esservi mancato molto, c'è di meglio, comunque questo blog non ha ambizioni varie, sponsor o direttivi casalinghi. Scrivo per mio gusto e per la voglia di informare.
Ciò che mi ha fatto ripartire, è la notizia che un senatore ha confessato di avere ricevuto 3.000.000 di euro per far cadere il governo Prodi.
Mi è montata una rabbia incredibile, e mi è sorta spontanea una domanda: se fosse vero, non si può considerare un COLPO DI STATO senza carri armati?
Se tutto verrà dimostrato sono pronto a denunciare le persone interessate e se qualcuno vorrà seguirmi si potrà fare una cosa comune.
Il governo Prodi era stato l'unico che aveva davvero dimostrato un minimo di sensibilità verso la nostra vertenza, facendo si l'errore di rimandare alla finanziaria del 2006 la soluzione del problema, ma se quanto sta venendo a galla si dimostrerà vero a quel governo non è stato consentito di continuare il suo mandato frutto del voto, da quell'anno non ho più votato disgustato dalla politica ,dai Mastella, dai Bertinotti, Turigliatto, Bossi o Berlusconi vari.
Aspettiamo e vedremo come andrà a finire.
Ps. non so se avete notato lo stesso logo sui blog, l'ho disegnato io nel 2008 ma mai nessuno mi ha chiesto se poteva usarlo così come nessuno mi ha mai detto che si intendeva costituire un comitato "nazionale" .
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Il 13 gennaio il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso si è espresso sulla questione relativa al riconoscimento dell’anzianità maturata dal personale ATA proveniente dagli Enti Locali disapplicando la legge finanziaria per il 2006, in quanto ha ritenuto che l’art. 1 della Legge n° 266/2005 si ponga in contrasto con il principio dell’equo processo, sancito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, dichiarata immediatamente operante nell’ordinamento interno in forza del recepimento operato dagli artt. 47 e 52 della “Carta di Nizza”, avente diretta efficacia nell’ordinamento interno per effetto della sua parificazione ai Trattati da parte dell’art. 6, par. 1, del trattato sull’Unione Europea. Il Tribunale ha infatti accolto la tesi, sostenuta dallo SNALS con il patrocinio dello studio legale degli Avvocati Michele Lella, Nicola Zampieri e Andrea Nalesso, secondo cui l’art. 6 della CEDU. e l'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea vietano l’adozione da parte del potere legislativo di leggi interpretative per porre rimedio alle azioni giudiziarie intraprese nei propri confronti, poiché i principi dell’indipendenza della magistratura e il principio della parità delle armi (il quale comporta l'obbligo di offrire ad ogni parte una ragionevole possibilità di presentare il suo caso, in condizioni che non comportino un sostanziale svantaggio rispetto alla controparte) non tollerano alcuna ingerenza del potere legislativo sull’amministrazione della giustizia. Considerato inoltre che l’art. 52 della Carta di Nizza stabilisce che tutti i diritti contemplati dalla CEDU. che trovano corrispondenza in quelli tutelati dalla Carta di Nizza debbono assumere significato e portata uguali a questi ultimi, potendo essere garantita dall’ordinamento dell’Unione solo una protezione più estesa, il dr. Galli del Tribunale di Treviso ha ritenuto che al principio dell’equo processo previsto dall’art. 47 della Carta di Nizza non possa essere riconosciuta minore valenza dell’analogo principio previsto nell’art. 6 della CEDU. Il Tribunale ha pertanto sancito che l’interpretazione dell’art. 8 della L. n. 124/99, introdotta dalla legge finanziaria dopo ben 5 anni dal trasferimento del personale, quando la Cassazione aveva già riconosciuto i diritti del personale ata. connessi all’anzianità maturata alle dipendenze degli Enti locali, deve essere disapplicata in quanto finalizzata ad espropriare i lavoratori ata. del loro diritto al mantenimento dell’anzianità maturata, in aperta e ricercata violazione delle garanzie di un equo processo e di legalità, sancite dall’art. 6 della CEDU. e recepite dall’art. 47 della Carta di Nizza. Come evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Agrati del 7 giugno 2011 infatti il legislatore italiano, con la legge finanziaria per il 2006, si è ingerito nell'amministrazione della giustizia con l’adozione di una legge falsamente interpretativa, per preservare mere esigenze finanziarie dello Stato. Del resto anche la Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione Europea il 6 settembre 2011 aveva censurato il comportamento dello stato italiano sotto il profilo della violazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, la quale vieta agli Stati di peggiorare il trattamento retributivo dei propri dipendenti trasferendo il personale senza riconoscere l’anzianità maturata presso l’Amministrazione cedente. La Corte di Lussemburgo aveva infatti rimarcato che l'assoluta equivalenza tra compiti svolti dal personale Ata degli enti locali e quelli del personale Ata in forza al MIUR. consentiva alla Stato italiano di qualificare l’anzianità maturata presso il cedente da un membro del personale trasferito come equivalente a quella maturata da un membro del personale ATA in possesso del medesimo profilo e alle dipendenze, prima del trasferimento, del Ministero. Il Tribunale di Treviso, con la sentenza del 13 gennaio, ha pertanto riconosciuto il diritto del personale ATA transito nei ruoli ministeriale al pieno riconoscimento dei diritti discendenti dall’anzianità maturata prima del trasferimento dagli Enti locali. La sentenza riveste particolare importanza in quanto rappresenta la prima pronuncia che recepisce le citate sentenze della Corte di Strasburgo e della Corte di Lussemburgo dando diretta attuazione ai principi di “parità delle armi”, di legalità, nonché più in generale ad un “equo processo”, sanciti dall’art. 6 della CEDU., sancendo il divieto dello Stato italiano di intervenire con leggi interpretative nelle cause in cui egli stesso è parte, per porre rimedio alle azioni giudiziarie intraprese con successo nei propri confronti. Fonte: Il Segretario Provinciale Prof. Salvatore Auci Snals di Treviso
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Con la raccomandazione di leggere gli ultimi post pubblicati si diffonde una nota della UILdi Como che potrebbe interessare tutti UIL scuola Via TORRIANI 27
Tel.031243209 Fax.031264132 Cell. 3496930259
Al Dirigente Scolastico
Itis Magistri Cumacini
Sede
La Corte dei Diritti dell'Uomo e la Corte di Giustizia Europea condannano l'Italia per il mancato riconoscimento, ai fini retributivi dell'anzianità maturata dal personale Ata trasferito, con la legge 124 del 1999, dagli enti locali allo Stato.
La Uil Scuola di Como, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del CCNL 2006/2009
COMUNICA
Che indice un’assemblea sindacale in orario di servizio, destinata al personale ATA transitato dagli Enti Locali allo Stato,
per il giorno 07 febbraio 2012,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso:
ITIS MAGISTRI CUMACINI
LAZZAGO COMO
Con il seguente ordine del giorno:
1. Prospettive per la risoluzione della controversia
Interverra’ l’Avvocato Sarina Amata
Si chiede l’uso di un locale idoneo e la diffusione della presente nota al personale interessato.
Como, 27 dicembre 2012
Il Segretario Generale
Dott. Gerardo Salvo
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Con la raccomandazione di leggere gli ultimi post pubblicati si diffonde una nota della uil di Como che potrebbe interessare tutti
UIL SCUOLA
Via TORRIANI n. 27
22100 COMO
Tel. 031 243209
La Uil Scuola di Como, impegnata fin dall’inizio a combattere contro il furto operato ai danni dei 70.000 Ata ed Itp transitati dagli Enti Locali allo stato, ai quali è stata azzerata la carriera, con danni gravissimi sullo stipendio e sulla pensione., ha chiesto e ottenuto dall’Avv. Sarina Amata ( l’Avvocato che sta seguendo, per la Uil Scuola di Como, le cause in Cassazione) una nota riassuntiva riguardo gli ultimi sviluppi giudiziari che si stanno succedendo nel tempo.
Nota Avvocato Sarina Amata
Nota relativa al PERSONALE ATA ex ENTI LOCALI, redatta sulla scorta delle recenti sentenze (sentenza della Corte dei Diritti Inviolabili dell’Uomo, sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e sentenza della Suprema Corte di Cassazione) di seguito evidenziate.
La sentenza della Corte dei Diritti dell’Uomo (Agrati e altri /Italia, del 7 giugno 2011, definitiva dal 28 novembre 2011) stabilisce che lo Stato Italiano ha violato l’art. 6, comma 1 della Convenzione Europea dei diritti Dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali e l’art. 1 del protocollo n. 1 della medesima Convenzione.
Per il detto art. 6, comma 1 “ Ogni persona ha diritto ad un’equa …..udienza …davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale …ai fini della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile…”
La Convenzione prevede il diritto ad un equo processo i cui principi basilari sono il contraddittorio, la parità delle parti come anche la terzietà e imparzialità del giudice.
Al contempo l’art. 1 sopra menzionato prevede che “Ogni persona fisica ..ha diritto al rispetto dei suoi beni.
Il personale ATA con il passaggio dagli Enti Locali ai ruoli dello Stato (1.1.2000) ha iniziato a maturate diritti di carattere economico di cui è stato illegittimamente spogliato.
Ne consegue che la norma introdotta dall’art. 1, comma 218, legge 266/2005, viola non solo il principio dell’equo processo ma anche il principio posto a tutela della proprietà.
Per la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Scattolon /Miur del 6 settembre 2011) nel caso in esame, la direttiva 77/187 CEE osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente.
Anche la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 20980, del 12.10.2011, ha mutato giurisprudenza adeguandosi alla sentenza della Corte di Giustizia Europea.
E’ verosimile che nelle successive pronunce la Suprema Corte di Cassazione si adeguerà anche alla sentenza della Corte Europea dei Diritti Inviolabili dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali divenuta definitiva da meno di un mese (28.11.2011).
Quanto sopra descritto, interessa il personale ATA ex EE.LL. che dal riconoscimento dell’anzianità effettiva ottiene un vantaggio economico e giuridico. . Ovviamente, ciò interessa anche il personale ATA andato in pensione ai fini della futura rivalutazione dell’assegno pensionistico sulla base dell’anzianità effettiva.
Per gli ATA che hanno ancora cause pendenti avanti i Tribunali, Corti d’Appello o alla Cassazione, con ottimismo si può sperare in un esito positivo.
Per coloro che non hanno fatto causa si apre finalmente la possibilità di chiedere il riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità di servizio maturata presso l’Ente Locale di provenienza.
Per coloro che invece hanno avuto una sentenza negativa divenuta definitiva, perché non impugnata nei termini a causa del mutamento normativo con effetto retroattivo e del conseguente mutamento giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, nonché dalle relative pronunce della Corte Costituzionale, vi sono gli estremi per ottenere la rimessione in termine ex art. 153, 2° c. c.p.c., e quindi la possibilità di impugnare la sentenza dinanzi al giudice competente.
Altra strada percorribile, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell’istanza di rimessione in termini ex art. 153, 2° comma, potrebbe essere quella di procedere contro la Pubblica Amministrazione per arricchimento senza causa e risarcimento danni.
Inoltre, coloro che a seguito della sentenza favorevole di primo grado hanno ottenuto il pagamento delle differenze stipendiali maturate e successivamente la richiesta di restituzione delle somme ricevute, possono chiedere di sospendere la restituzione in attesa della definitiva soluzione della questione.
Si autorizza la pubblicazione della presente nota con tutti i mezzi ritenuti opportuni.
Cordiali saluti.
Milano 09 gennaio 2012
Avv. SARINA AMATA
Patrocinante in Cassazione
Via SAN VINCENZO, 9
20123 MILANO
Tel/Fax 02/89423158 e.mail: sarinaamata@libero.it
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