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DOMENICO CHIEDE


Alla cortese attenzione dei blog ATA-ITP EX ENTI LOCALI E AL GRUPPO DI FACEBOOK e ALL'UNICOBAS mi chiamo Proietti Dante Domenico, sono un ex dipendente della Provincia di Roma, attualmente in pensione, in servizio presso l’ITCG FERMI di Tivoli con la qualifica di DSGA fino al 31/08/2006. Ho voluto segnalarle (per conoscenza) che il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in ordine ai ricorsi in Cassazione avverso alcune sentenze della Corte d’Appello di Roma relative ai dipendenti della scuola, ha violato i principi della Costituzione Italiana, precisamente l’articolo 3 (uguaglianza), e l’articolo 97 (imparzialità della Pubblica Amministrazione). Questi i fatti. 17 ex dipendenti della Provincia di Roma (tra cui io) in servizio presso scuole diverse di Roma e Provincia, transitati allo Stato in data 01/01/2000 per effetto della Legge 124/99, hanno presentato, tutti insieme, in stretto rapporto di colleganza e per il tramite dello stesso Studio Legale di Roma (Avv. Angelo Tuzza), ricorso contro il MIUR nel gennaio 2002 per il riconoscimento dell’anzianità giuridica ed economica prevista dalla L.124/99 ma negata (dal MIUR) all’atto del passaggio allo Stato. Con sentenze di I° grado emesse tutte in data 10/02/2003 dal giudice G.Michelini (Tribunale di Roma) è stato  riconosciuto a tutti i “diciassette” ricorrenti diritto ad essere inquadrati dal 01/01/2000 con l’anzianità giuridica ed economica maturata al 31/12/1999 presso l’ente di provenienza. Il MIUR ha inoltrato controricorso (nel segno della parità di trattamento) avverso tutte le sentenze di I° grado relative ai “diciassette”. Ma il giudice della Corte d’Appello di Roma, in data 01/04/2005, con sentenze singole, nel respingere i 17 ricorsi del MIUR confermava la decisione in primo grado secondo cui il Ministero aveva violato l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999. Il MIUR, che nel rispetto del principio d’imparzialità contenuto nella Carta Costituzionale avrebbe dovuto o non presentare alcun ricorso oppure presentare ricorso avverso tutte indistintamente le 17 sentenze dei giudici di II° grado, come (giustamente) aveva fatto al I° grado di giudizio, questa volta ha presentato controricorso soltanto contro sei di esse, sottraendo così le altre undici sentenze, all’applicazione della legge 266/05. La Cassazione, in applicazione della legge L.23 dicembre 2005 n.266, ha cassato (naturalmente), nel 2008, le predette sei sentenze (tra cui la mia n. 2594) comprovando in pratica che alla Suprema Corte sono pervenuti, da parte del MIUR, solo sei controricorsi sulle diciassette sentenze della Corte d’Appello relative ai “diciassette”. Emerge con evidenza, da tutto quanto detto, che il MIUR per sei dipendenti ha permesso (con il ricorso) che la legge 265/05 venisse applicata, mentre per undici dipendenti (omettendo il ricorso) lo ha di fatto impedito generando discriminazione e disparità di trattamento in violazione della Costituzione. Ho contestato questa disparità di trattamento cercando di dimostrare che da parte del MIUR c’era stata l’omessa impugnazione di 11 sentenze pronunciate dalla corte d’Appello di Roma nel mese di aprile 2005. Questo convincimento nasceva dalla prova che se il MIUR avesse impugnato tutte le sentenze della Corte d’ Appello, la Cassazione avrebbe dovuto cassarle tutte per uniformità, nel rispetto dei principi costituzionali e della L.266/05 art.1  comma 218 che così  conclude: “….E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge”. Ma poiché di quelle 17 sentenze ne sono state cancellate solo 6 ne consegue, in tutta evidenza, stando ai fatti concreti e alla tempistica, che le altre 11 sentenze erano passate in giudicato non per scadenza del termine (poiché tutte le 17 sentenze erano del 01/04/2005, quindi anche la mia) ma per omessa impugnazione. Al mio primo tentativo del 18/02/2009 di stigmatizzare l’operato del MIUR e contestare i nuovi decreti di ricostruzione di carriera emessi nei miei confronti il MIUR, con una nota a firma del DG M.M.Novelli, rispondeva così: “…a fronte di un identico legittimo operare di questa Amministrazione in conformità della normativa vigente si è verificato un diverso orientamento giurisprudenziale in ordine a identica pretesa avanzata dagli ex dipendenti degli EE.LL. transitati allo Stato” e poi continuava “...sia l’Amministrazione che l’Avvocatura hanno provveduto a intraprendere le identiche rispettive azioni di competenza nei confronti di tutti i ricorrenti” Secondo la dott.ssa M.M.Novelli, il MIUR aveva regolarmente impugnato tutte le 17 sentenze ma la Corte di Cassazione si è orientata in modo diverso e cioè 6 le ha cassate e 11 no. Praticamente il DG Novelli ha negato qualsiasi responsabilità dell’USR Lazio  e dell’Avvocatura. In data 10/06/2009 ho tentato, con lettera scritta (inviata anche ai ministri Gelmini-Brunetta-Alfano), di contro-dedurre e meglio chiarire, con argomentazioni procedurali precise e puntuali e  con riferimenti a fatti e ad atti documentati, evidenziando che la Suprema Corte, in applicazione  del comma 218 art.1 della L.266/05, nel giudicare i ricorsi del MIUR relativi ai “diciassette” (ammesso che erano stati tutti fatti), non poteva emettere sentenze di “diverso orientamento giurisprudenziale” in virtù del fatto che tra le principali funzioni che sono attribuite alla Corte Suprema di Cassazione dalla legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) vi è quella di assicurare “l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale”. Facevo notare, tra l’altro,  che quanto scritto dal DG M.M.Novelli era privo di fondamento e dimostravo che il MIUR, violando il principio di pari dignità sociale e di eguaglianza davanti alla legge (art.3 Cost) e il principio di imparzialità (art.97 Cost), ne aveva impugnate solo 6 omettendo di impugnare le altre 11 e che così operando aveva favorito gli “undici” dipendenti. A questa mia seconda lettera non ho avuto alcuna risposta né di conferma né di smentita. Ho scritto anche a “Linea Amica” (quella di Brunetta). Nessuna risposta. La discriminazione (ancora in atto) e la violazione del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione sancito dall’art. 97 Cost., che implica innanzitutto il divieto di disparità di trattamento, sono state da me denunciate con lettera-esposto una terza volta in data 18/11/2009 (inviata anche ai ministri Gelmini, Brunetta e Alfano) con la quale, fra l’altro, chiedevo ai sensi della Legge 241/90 quale procedimento amministrativo il MIUR ha inteso o intendeva seguire rispetto alle mie richieste di annullamento dei decreti emessi a seguito della sentenza della Cassazione. Anche a questa mia terza lettera non c’è stata alcuna risposta. In data 06/07/2011 di fronte al silenzio del MIUR ho chiesto di conoscere, per la quarta volta, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, i motivi che hanno indotto il MIUR a trattare con disparità i “diciassette” dipendenti quali soggetti portatori di uguali interessi tutelabili. Anche a questa mia quarta lettera/esposto, inviata anche ai ministri Gelmini – Brunetta - Alfano e Sacconi, non ho ricevuto alcuna risposta. L’art. 1 comma 218 della Legge 23.12.2005 n. 266, ancorché discutibile sul piano procedurale (Cf atto n. 4-01064 pubblicato il 29 gennaio 2009 Seduta n. 137 Senato della Repubblica: “La parità delle parti dinanzi al giudice implica la necessità che il potere legislativo non si intrometta nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione della controversia o di una determinata categoria di controversie”), era ed è in contrasto con l’art. 6 comma 1 della Convenzione Europea e con l’art.1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La Legge 266/05, pertanto, stando alle pronunce della CEDU, non doveva essere applicata a nessuno degli ex dipendenti ex EE.LL. transitati allo Stato che erano ricorsi al giudice nazionale per il mancato riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente cedente. Nella realtà invece non solo è stata fatta e applicata una legge profondamente ingiusta sotto tutti i profili ma si è assistito addirittura a comportamenti discriminatori che hanno evidenziato una disparità di trattamento tra i dipendenti. In questi giorni Il MIUR sta procedendo, nei miei confronti, al recupero delle somme (non capisco perché viste le pronunce della CEDU che pone l’accento sulle violazioni della Convenzione e viste le ultime sentenze della Corte Suprema di Cassazione) per effetto della sentenza della Cassazione n. 6859/08 che in applicazione della Legge 266/05 ha annullato l’anzianità giuridica ed economica prevista dalla Legge 124/99 e riconosciuta sia in primo che secondo grado di giudizio, mentre invece (il MIUR) non effettuerà alcun recupero (per la mancata applicazione della Legge 266/05) nei confronti degli “undici” “beneficati” e “miracolati” i quali, di fatto, continuano a percepire lo stipendio in base all’anzianità giuridica ed economica loro riconosciuta dalle sentenze di II grado di giudizio. Mi domando e Le domando se è questa la (im)pari dignità che si applica in Italia. Se le cose stanno così, se cioè il MIUR ha violato (come io penso) la Costituzione nel trattare con parzialità le 17 sentenze del 01/04/05 della Corte d’Appello di Roma relative ai “diciassette”, ci troviamo davanti ad un fatto gravissimo. Io certamente non posso sapere cosa c’è dietro questo comportamento del MIUR. Non so se ci sono inadempienze, inettitudini, imperizie, omissioni, ritardi, sottrazioni di atti e di documenti, discriminazione, abusi d’ufficio con l’intento di procurare agli “undici” un ingiusto vantaggio giuridico/economico o altri motivi che evidentemente sfuggono alla mia comprensione. Ma le mancate risposte all’incalzare delle mie richieste, perfino insistenti, non fanno certamente pensare ad un corretto ed imparziale comportamento del MIUR. Ho perfino minacciato di denunciare alla Procura della Repubblica l’abuso d’ufficio, ma niente, nessun cenno di risposta e nessuna spiegazione in spregio alla legge 241/90 sulla trasparenza. Il fatto che il MIUR, che appartiene alla Pubblica Amministrazione, che è un Organo dello Stato e che in quanto tale dovrebbe agire in modo uniforme ed imparziale nel pieno rispetto della Costituzione, abbia seguito (così sembrerebbe) la procedura del “doppio peso” nei confronti di un unico insieme omogeneo formato da “diciassette” dipendenti tutti appartenenti allo stesso comparto (nota n. 55069 del 19/12/2003 del MIUR), tutti ex dipendenti della Provincia di Roma, tutti in stretto rapporto di colleganza (stessa motivazione), tutti difesi dallo stesso avvocato (Angelo Tuzza di Roma), tutti vincitori di ricorso in I° grado con sentenze tutte del 10/02/2003 (stesso giudice) e confermate in Corte d’Appello in data 01/04/2005, appare indubbiamente sconcertante. Basterebbe che sull’ accaduto il MIUR ammettesse le sue responsabilità per suoi errori e vi ponesse rimedio, rimettendo tutti i “diciassette” dipendenti sullo stesso piano. Mi sento ancor più indignato se penso: 1) alla pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo che nell’ accogliere i ricorsi depositati nell’interesse di dipendenti ATA ex EE.LL. trasferiti allo Stato dall’1/1/2000, senza il riconoscimento dell’anzianità maturata fino al 31/12/1999, ha emesso la sentenza (CASO DI AGRATI E ALTRI c. ITALIA Ricorsi n. 43549/08, 5087/09 e 6107/09) pubblicata il 7/6/2011 la quale stabilisce che lo Stato italiano ha violato ” l’art.6 comma 1 della Convenzione e l’art.1 del Protocollo n. 1 della Convenzione”; 2) alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea Grande Sezione che con sentenza 108/10 del 6/9/2011 ribadisce l’ illegittimità di un inquadramento comportante “un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario”; 3) alle sentenze della Cassazione n.20980 del 12/10/2011, n.21441 del 17/10/2011 e n. 23344 del 9.11.2011  con le quali i giudici della Suprema Corte hanno tenuto conto dell’orientamento assunto dalla massima magistratura europea. Come vede sono fortemente sdegnato per questa assurda e inaccettabile vicenda che ormai si trascina da 12 anni (dall’applicazione della L.124/99). Non vorrei convincermi che nel nostro Stato Repubblicano la Carta Costituzionale possa essere violata impunemente e soprattutto, questo è l’aspetto più inquietante, possa essere violata dagli Organi dello Stato che invece dovrebbero rispettarla prima di tutto e prima di tutti. Ho scritto anche al Presidente della Repubblica a cui ho chiesto – rispettosamente, ma con fermezza – di intervenire per far cessare tale ingiusta discriminazione operata dalla Pubblica Amministrazione Statale (MIUR) nel trattare le 17 sentenze della Corte d’Appello di Roma affinché possa essere ristabilita equità tra i “diciassette” dipendenti lavoratori statali ex dipendenti della Provincia di Roma che essendo uguali davanti alla legge vanno posti tutti, senza distinzione alcuna, sullo stesso piano e con pari dignità come prevede la Costituzione. Intendo inoltre presentare una petizione al Parlamento Europeo. Ma il mio dubbio è che a questa vicenda non ci sia soluzione. Vorrei conoscere il suo parere. Vicovaro 12/12/2011 Con stima Domenico Proietti Dante