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I CANONI DI LOCAZIONE


La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto, dal 1° gennaio 2014, l’obbligo di pagamento dei canoni di locazione mediante strumenti di pagamento tracciabili indipendentemente dall' importo del canone stesso. Quindi, qualsiasi pagamento di un canone di locazione dovrà avvenire tramite strumenti quali l'assegno, la carta di credito o il bonifico. Per rendere il provvedimento più incisivo è stata inserita anche l'impossibilità di usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali sia da parte del conduttore che da parte del locatore in mancanza dell'ottemperanza a tale norma.Se il canone pagato in contanti è superiore ai 1.000 euro si può incorrere anche nelle sanzioni della normativa antiriciclaggio dall’1% al 40% dell’importo del canone, sia in capo al locatore che al conduttore, con una soglia minima di 3.000 euro.Ma l'esclusione dalle agevolazioni fiscali e le sanzioni della normativa antiriciclaggio sono sempre applicabili, per qualsiasi pagamento in contanti? Sembrerebbe di no. Infatti, per quanto riguarda la normativa antiriciclaggio può essere richiamata solo nel caso in cui il pagamento sia pari o superiore a 1.000 euro. Per l'esclusione delle agevolaizoni c'è un'importante precisazione del dipartimento del Tesoro che specifica “la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti”.Quindi, l'obbligo di tracciabilità e la conseguente mancanza di irrogazione di sanzioni per versamento di canoni di locazione ad uso abitativo inferiori a 1.000 euro si potrebbe ritenere assolto con la consegna della ricevuta di pagamento.