Il Gargano disse che

Puglia/ L'Ordinanza Balneare2015


Puglia/ L'Ordinanza Balneare2015
domenica 17 maggio 2015 ore 10:06La stagione balneare dura tutto l’arco dell’anno solare, mentre l’apertura al pubblico per l’esercizio della balneazione  va dal 01 maggio al 30 settembre.  I periodi di apertura non sono rigidi, l’apertura può essere anticipata o posticipata, ma di questo il concessionario/titolare di stabilimento balneare  deve  darne notizia alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera - competente per territorio ed al Comune. Durante il periodo di apertura al pubblico deve essere attivato e funzionare il servizio di salvataggio con il bagnino e la postazione attrezzata. Le modalità di funzionamento della postazione di salvataggio sono stabilite dall’Autorità Marittima. Il personale che effettua il servizio di bagnino deve essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata a seguito di un esame teorico pratico da effettuarsi in Capitaneria di Porto. Gli stabilimenti balneari che intendono rimanere aperti fuori dal periodo in cui è consentita la balneazione, non sono obbligati a garantire il servizio di salvataggio, ma in questo caso sono obbligati a segnalare ai bagnanti che la spiaggia non è dotata di servizio di salvataggio, con apposito cartello con la scritta: “Balneazione non sicura. Stabilimento sprovvisto di servizio di salvataggio”. Nelle spiagge libere, qualora i comuni non garantiscano il servizio di salvataggio,  devono segnalarlo con apposito cartello riportante la scritta: “Balneazione non sicura per mancanza  di servizio di salvataggio”. La cartellonistica deve essere redatta oltre che in lingua italiana anche in tedesco, francese ed inglese. I comuni costieri, così come i titolari di stabilimenti balneari,  hanno l’obbligo di assicurare la pulizia delle spiagge libere, garantire l’accesso agevole alla spiaggia ed al mare alle persone diversamente abili, istallare servizi igienici e servizi di primo soccorso. Per quanto riguarda la zona di mare destinata alla balneazione, essa si estende fino a duecento metri dalla riva, salvo diversi limiti fissati dall’Autorità Marittima in relazione alle condizioni fisiche della costa (es. costa a picco). La zona di mare destinata alla balneazione deve essere segnala con l’istallazione di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e, posti a distanza di non più 50 mt l’uno dall’altro parallelamente alla costa in corrispondenza dell’estremità del fronte a mare delle spiaggia in concessione. Previsto a carico dei comuni costieri l’obbligo di istallare i corridoi d’atterraggio per permettere ai natanti da diporto di prendere il mare partendo dalle spiagge senza mettere a repentaglio la sicurezza dei bagnanti. I corridoi di atterraggio sono zone di mare vietate alla balneazione e delimitate perpendicolarmente alla costa con boe di colore arancione. Sono previste poi nell’ordinanza balneare all’art. 3 numerose prescrizioni sull’uso del demanio marittimo. All’interno degli stabilimenti balneari deve essere un affisso anche un cartello delle dimensioni 70 per 100 e, contenenti informazioni per la trasparenza e la cittadinanza attiva. L’elenco delle informazioni da riportare sul cartello è contenuto nell’art. 6 dell’ordinanza. Le violazioni delle disposizioni contenute nell’ordinanza sono sanzionabili penalmente o amministrativamente a seconda della gravita della violazione.