Il Gargano disse che

Un contrabbando di manna a Ischitella 5° parte


Un contrabbando di manna a Ischitella 5° parte StampaEmail 
  Intanto fra le carte del processo era riportata la disposizione che disponeva l’esclusività che accreditatva Domenico d’avolio come unica persona per Ischitella,Carpino e Cagnano a essere autorizzato a raccogliere e commerciare manna vietandone a qualsiasi altro che avrebbe arrecato pregiudizio allo stesso. Ecco il testo: Carolus Tertius Dei Gra Rex ac Divina favente clementia Romano Impero Tempo Augustus. Dovendosi provvedere di substituto nelle terre di Cagnano,Carpino e Ischitella per le manne da raccogliersi da quei luoghi e conoscendo l’abilità e l’esperienza che possa farsi per benefico dell’Arrendamento da Domenico d’avolio della terra d’Ischitella che per tale fatto eligiamo e destiniamo per substituto di tutte e tre luoghi concedendogli l’Autorità che viene descritta e stabilita Nelli Reggii Banni della regia Camera facendo,e questo è a tutti noto facendo agli officiali di detti luoghi,che predetta tale sia tenuta venuta e stimata prestandole ogni favore e aggiunto bisognandolo fare senza fare il contrario per non incorrere alle pene stabilite nelli detti regii banni e così’ da tutti si esegua e non altrimenti. Napoli lì 10/7/1716. Notare Leonardo d’avolio, Subaffittatore ad est sigilli informa.Extracta copia a suo originale mi ha lui esibito per detto Domenico d’avolio e la stessa esibizione restituita fatta collateralmente e concordata nel medesimo tempo salva con fedeDom.cus de Finizia allega. Giuseppe Laganella